Accordo internazionale bilaterale 17/03/2021 Italia - Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida al fini della conversione

ACCORDO INTERNAZIONALE BILATERALE
17 marzo 2021

Accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il consiglio dei ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida al fini della conversione.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica Albanese, di seguito denominate "Parti",
al fine di consentire ai titolari di patenti di guida rilasciate dalle competenti Autorità di una delle Parti la possibilità di convertirle in patenti di guida rilasciate dalle competenti Autorità dell'altra Parte, nonché di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali e di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori
vista la Convenzione sulla circolazione stradale fatta a Vienna l' 8 novembre 1968,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Le Parti non riconoscono patenti di guida provvisorie e non possono rilasciare, per conversione, patenti di guida provvisorie.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle normative vigenti presso le Parti.

Articolo 4

II titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida. Si considerano situazioni particolari, quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard ovvero uso di protesi.

II titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti, può chiedere la conversione della propria patente, solo se è residente nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione, da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.

Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste in conformità a quanto previsto in merito dalle normative vigenti presso le Parti.

Per l'applicazione del primo paragrafo del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle Parti sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

Le disposizioni del presente Accordo si applicano esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applicano solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
II presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti viene definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle Tabelle di equipollenza allegate al presente Accordo.

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle due Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco Modelli di patenti di guida allegato al presente Accordo.

Le Tabelle di equipollenza, l'elenco Modelli di patenti di guida, completo delle immagini dei modelli in esso individuati, nonché il modello di Attestazione di cui all'articolo 8, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati possono essere modificati dalle Parti in forma semplificata tramite Scambi di Note Verbali. Le modifiche così concordate entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. La Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale;

b) nella Repubblica di Albania il Ministero dell'Infrastruttura e dell'Energia, Direzione Generale dei Servizi di Trasporto Stradale.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per via diplomatica.

In entrambe le Parti, il ritiro della patente da convertire avviene solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione.

Articolo 8

L'Autorità competente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità può chiedere informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati. Le comunicazioni avvengono in lingua italiana. Per rispondere alle richieste di informazioni, l'autorità Centrale competente si avvale dei modelli di Attestazione allegati al presente Accordo.

Articolo 9

L' Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tali informazioni possono avvenire per il tramite dei canali diplomatici ovvero direttamente tra autorità centrali. Le comunicazioni avvengono in lingua italiana.

Articolo 10

Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti per l'applicazione di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, per l'applicazione di cui all'art. 7 e dell'art. 9.

Articolo 11

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e albanese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 12

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti per via diplomatica.

Articolo 13

Il presente Accordo, con i relativi Allegati tecnici, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.

L'Accordo potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso e le modifiche entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'entrata in vigore dell'Accordo. Le modifiche agli Allegati tecnici entreranno invece in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste all'articolo 6.

L'Accordo avrà durata di cinque anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida. Lo Scambio di Note volto ad estendere la validità del presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore di ciascuno Scambio di Note, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a Tirana il 17 marzo 2021.

ln due originali, ciascuno nelle lingue italiana e albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

 

 

Allegato

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Albania elencati dal più vecchio al più recente.

1) modello delle patenti di guida rilasciate in Albania dal 01.07.2005 fino al 23.01.2017, in base all'Istruttoria del Ministero del Trasporto e delle Telecomunicazioni n. 17 del 07.01.2003. L'Autorità responsabile per il rilascio: La Direzione Generale dei Servizi di Trasporto Stradale. Tale modello è valido fino al 23.01.2027

2) modello delle patenti di guida, rilasciate in Albania dal 24.01.20 l 7, in base all'Istruttoria del Ministero del Trasporto e dell'Infrastruttura n. 241/3 del 19.02/2016. L'Autorità responsabile per il rilascio: La Direzione Generale dei Servizi di Trasporto Stradale.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

1) modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1959 al 1989

2) modello di patente MC 70 l/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto. Rilasciato dal 1989 al 1990

3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato dal 1990 al 1995

4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. Rilasciato nel 1995

5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione). Rilasciato nel 1996

6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1996 al 1997

7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Rilasciato dal 1997 al 1999

8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 1999 al 2004

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura "patente di guida" sullo sfondo è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 10 maggio 2004. Rilasciato dal 2005 al 2007

10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2007 al 2013

11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dal 2013 al 2014

12) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC. Differisce dal precedente indicato al punto 11 perché la dicitura "patente di guida" sullo sfondo, è riportata anche in lingua croata . Rilasciato dal giugno 2014. Questo modello può essere bilingue (italiano- tedesco) solo se la patente di guida è stata rilasciata a Bolzano. Rilasciato dall'ottobre 2014

MODELI I LEJEDREJTIMIT SHQIPTARE (AL-1)

Lëshuar në Republikën e Shqipërisë nga 1 korriku 2005 deri më 23 janar 2017.

Modello della Patente di Guida, rilasciata nella Repubblica d'Albania dalla data 01.07.2005 fino al 23.01.2017.

 

Tags: patenti straniere, albania

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