Min. Interno - Circ. 25/01/2019 n. 1582 - Modifiche agli artt. 213, 214, 214-bis e 215-bis c.d.s.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
Prot. n. 1582
Roma, 25 gennaio 2019
OGGETTO: Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
L'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/2018, innova significativamente la Sezione II del Capo I del Titolo VI del codice della strada, sostituendo gli articoli 213 ("Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa") e 214 ("Fermo amministrativo del veicolo") - con connessa novellazione di raccordo dell'articolo 214-bis ("Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca") - e introducendo l'articolo 215-bis ("Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati").
Gli articoli 213 e 214 disciplinano rispettivamente (in linea con il previgente assetto normativo) la misura cautelare del sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca del veicolo e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo; l'articolo 214-bis prevede la figura del custode-acquirente, convenzionato con le Prefetture e le competenti articolazioni periferiche dell'Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati che non sono stati consegnati al proprietario o al conducente devono essere affidati, con l'onere di custodia e l'eventuale obbligo di acquistarne successivamente la proprietà. Tale disciplina vale anche per i veicoli oggetto di fermo amministrativo.
Nelle province in cui non sono individuati i custodi convenzionati, quando il veicolo, compreso il ciclomotore e il motociclo, non può essere affidato al proprietario o al conducente, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982, statuenti l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'apposito elenco provinciale formato dalle Prefetture con cadenza annuale.
Il sistema fondato sul custode-acquirente ha prodotto indubbi effetti positivi per l'informatizzazione della procedura e la tracciabilità della gestione dei veicoli affidati in custodia, ma non ha ancora consentito una sensibile riduzione del numero dei mezzi custoditi, con spese anticipate dallo Stato, dei relativi tempi di giacenza e dei connessi oneri finanziari. Le cause sono da ricondurre in primo luogo ai tempi eccessivi di definizione del procedimento di alienazione dei veicoli (che, ovviamente, si riverberano sulla durata della custodia), dovuti principalmente alla difficoltà di notificare al proprietario l'avviso contenente l'intimazione a ritirare il veicolo o assumerne la custodia entro dieci giorni, con conseguente lievitazione dei costi per l'Erario, legati al prolungamento dei tempi di giacenza nelle depositerie: ciò, tra l'altro, in un periodo contraddistinto dalla sensibile restrizione dei capitoli di bilancio destinati a far fronte alle spese di custodia.
L'introduzione delle nuove norme è appunto ispirata all'esigenza di contenimento delle spese di custodia per i veicoli assoggettati a misure di sequestro o fermo e successivamente a confisca a seguito di infrazioni al codice della strada. L'obiettivo perseguito è quello di ridurre al minimo il protrarsi della custodia onerosa presso terzi dei veicoli, incidendo in particolare sul meccanismo di notifica agli interessati.
Le nuove norme si propongono di affermare in termini generali il principio secondo cui i veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo devono essere affidati, in via ordinaria e "fisiologica", al proprietario (individuato quale custode-proprietario) ovvero, in caso di sua assenza, al conducente o a uno degli altri obbligati in solido eventualmente rintracciati; in tale prospettiva, sono state abrogate le previgenti disposizioni speciali in forza delle quali, in caso di sequestro amministrativo o fermo di ciclomotore o motociclo, l'organo di polizia era tenuto comunque a disporne la rimozione e il trasporto presso il custode-acquirente di cui all'articolo 214-bis, che, in ogni caso, lo custodiva per trenta giorni; soltanto decorso tale termine, il proprietario poteva chiederne l'affidamento in custodia.
Tanto premesso, si forniscono le prime linee interpretative di carattere generale in ordine alle più rilevanti modifiche recate dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113, rinviando, per gli aspetti eminentemente operativi, alle direttive impartite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 213 del codice della strada stabilisce che, laddove il codice stesso prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto dell'infrazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 213 sancisce il menzionato principio dell'affidamento dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo al proprietario ovvero, in caso di sua assenza, al conducente o a uno degli altri obbligati in solido. Di particolare rilievo, come esposto, è l'espunzione dal previgente testo della norma del rimando al comma 2-quinquies dell'articolo (del resto abrogato), che prevedeva una disciplina differenziata, in caso di sequestro amministrativo di ciclomotore o motociclo, rispetto a quella contemplata per gli altri veicoli: pertanto, la novella del comma 2 non sottopone più ciclomotori e motocicli all'obbligo di deposito presso il custode-acquirente per i primi trenta giorni.
In forza della nuova disposizione, quindi, il proprietario è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il mezzo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a sue spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione e di attuazione dl codice della strada. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Il nuovo comma 3 dell'articolo 213 riprende, in primo luogo, la disposizione dell'abrogato comma 2-ter in ordine al riparto delle attribuzioni concernenti la liquidazione delle somme dovute al custode-acquirente tra Prefettura e Agenzia del Demanio; quest'ultima è tenuta alla liquidazione, secondo la lettera della norma, dalla data di trasmissione del provvedimento prefettizio di confisca del veicolo, che - si raccomanda - dovrà avvenire in modo da assicurarne, in ogni caso, la ricezione da parte del predetto Ente il giorno stesso dell'inoltro, al fine di evitare possibili distorsioni nell'attuazione del delineato sistema di riparto. Il comma 3 è poi particolarmente significativo in quanto esplicita il principio secondo cui l'anticipazione delle somme dovute al custode-acquirente spetta all'Amministrazione cui appartiene l'organo accertatore che ha eseguito il sequestro. La modifica - avente lo scopo di ricondurre a unità la disciplina dell'articolo 214-bis del codice della strada e quella del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 - tiene conto anche dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, già illustrato con circolare di questo Dipartimento n. 17044 del 24 novembre 2017.
Il nuovo comma 4 dell'articolo 213 innova la disciplina dettata dal previgente comma 2-sexies, precisando -conformemente ai consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia - che la confisca di un veicolo (compresi ciclomotori e motoveicoli) adoperato per commettere un reato può essere effettuata soltanto nel caso in cui il mezzo sia utilizzato per perpetrare un reato diverso da quelli previsti nel codice della strada.
Il nuovo comma 5 dell'articolo 213 è particolarmente significativo, nell'ottica della riduzione dei tempi di giacenza presso i custodi-acquirenti e, conseguentemente, della spesa per l'Erario. La disposizione, infatti, modifica la procedura delineata dall'abrogato comma 2-quater, il cui dettato recava gravose modalità di comunicazione ai proprietari dei mezzi.
La nuova norma - contemplate pesanti sanzioni amministrative per l'autore della violazione o per uno dei soggetti solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo secondo le prescrizioni dell'organo di polizia - stabilisce che, quando i soggetti sopra indicati rifiutino tale obbligo o non siano comunque in grado di assumere la custodia, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso il custode-acquirente di cui all'articolo 214-bis, facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione (in proposito, si rappresenta che gli organi di polizia, in sede di redazione del verbale stesso, dovranno dare avviso scritto che la mancata assunzione della custodia del veicolo ad opera del proprietario o, in sua vece, di uno dei soggetti socialmente obbligati determinerà, decorso il termine di seguito indicato, l'immediata acquisizione della proprietà in capo al soggetto cui è consegnato, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento).
Tanto premesso, il nuovo comma, in linea con i principi di semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di meglio corrispondere alle richiamate finalità ispiratrici delle modifiche legislative in argomento, prevede che del deposito del veicolo presso il custode-acquirente è data comunicazione sul sito internet istituzionale della Prefettura competente e che il veicolo stesso, previo provvedimento del Prefetto avente natura dichiarativa, è acquisito in proprietà, a titolo originario, dal soggetto cui è stato consegnato (a fronte del versamento all'Erario del valore del mezzo) quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione sul sito, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, corrispondendo i relativi oneri di recupero e trasporto. Giova precisare che la predetta acquisizione in proprietà avviene anche ai soli fini della rottamazione - in caso di grave danneggiamento o deterioramento del mezzo - senza oneri (dunque libera da vincoli, anche di carattere fiscale) e con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. È appena il caso di sottolineare come l'efficacia della riforma dipenda in modo determinante dalla pronta effettuazione degli adempimenti finalizzati alla comunicazione sul sito istituzionale, da porsi in essere il più celermente possibile: si richiama pertanto alla personale attenzione delle SS.LL. la necessità che, da un lato, gli organi di polizia siano adeguatamente sensibilizzati affinché l'avvenuto trasporto del veicolo presso il custode- acquirente venga contestualmente comunicato alla Prefettura e che, dall'altro, quest'ultima provveda immediatamente alla pubblicazione sul sito.
La somma corrisposta dal custode-acquirente è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro, in luogo dell'acquisizione in proprietà è disposta la distruzione.
La descritta procedura, ovviamente, trova applicazione soltanto nell'ipotesi di rifiutata od omessa custodia da parte del proprietario ovvero del conducente o di uno degli altri obbligati in solido. Ove, invece, la custodia venga assunta da uno dei citati soggetti - fattispecie che, si ribadisce, dovrebbe costituire la regola - il verbale di accertamento dell'infrazione, notificato direttamente "su strada" in occasione dell'intervento dell'organo di polizia ovvero secondo le disposizioni stabilite dal codice di procedura civile, specificherà che, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti avverso l'atto stesso o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, il Prefetto adotterà il provvedimento di confisca del veicolo.
Il nuovo comma 6 dell'articolo 213 stabilisce che, fuori dei casi indicati dal comma 5 (e, quindi, nell'ipotesi di custode-proprietario), entro i trenta giorni successivi alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il soggetto che ha in custodia il veicolo lo trasferisce, a sue spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del soggetto che ha in custodia il mezzo, fatta salva la denuncia di quest'ultimo all'Autorità giudiziaria ove si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui all'articolo.
Il nuovo comma 7 dell'articolo 213 prevede che avverso il provvedimento di sequestro del veicolo è ammesso ricorso al Prefetto ai sensi dell'articolo 203 del codice della strada. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria d'infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare e importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati dal comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il Prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204 del codice in parola, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il Prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui quest'ultimo sia stato distrutto o alienato, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
Il nuovo comma 8 dell'articolo 213 stabilisce le sanzioni a carico del soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso ovvero consente che altri vi circolino abusivamente: in proposito, si precisa, in primo luogo, che la norma, in base al normale principio secondo il quale tempus regit actum, trova applicazione anche nel caso di circolazione di veicoli il cui sequestro sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della novella. Quanto alle misure contemplate dal nuovo comma, viene introdotta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Con provvedimento del Prefetto, il veicolo è acquisito in proprietà in capo al soggetto cui è consegnato, anche ai soli fini della rottamazione, senza oneri e con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. Anche il disposto di tale comma dovrà essere esplicitamente richiamato nel verbale di contestazione della violazione, secondo le direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Per quanto concerne l'articolo 214, il comma 1 stabilisce che nelle ipotesi in cui il codice della strada prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode - o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido - fa cessare la circolazione e colloca il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a sue spese, in luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Come già illustrato per l'articolo 213, anche per il fermo amministrativo è stata abrogata la previgente disciplina differenziata per ciclomotori o motocicli. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Il nuovo testo prevede le sanzioni, pecuniarie e accessorie, a carico dell'autore della violazione o di uno dei soggetti solidalmente obbligati che si rifiuti di trasportare e custodire il mezzo, nonché l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative al sequestro, compreso il comma 5 dell'articolo 213, e di quelle relative ad anticipazione e liquidazione delle spese di custodia.
Il nuovo comma 3 dell'articolo 214 riprende quanto previsto dall'abrogato comma 1-bis, disponendo che, nel caso in cui il veicolo appartiene a persona estranea e risulta evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultima, il mezzo viene restituito all'avente diritto.
Nel nuovo comma 5 dell'articolo 214 viene sancito espressamente che, nell'ipotesi d'infondatezza dell'accertamento, il veicolo viene restituito all'avente diritto, salvo che lo stesso non sia stato acquisito in proprietà in capo al custode-acquirente in quanto non ritirato entro i cinque giorni dall'avvenuta pubblicazione della notizia del deposito presso il custode-acquirente stesso nel sito della Prefettura, con il conseguente diritto dell'interessato a rivalersi sulla somma corrisposta, depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
Il nuovo comma 8 dell'articolo 214, analogamente a quanto disposto per il sequestro amministrativo, prevede che il soggetto che circola - o consente che si circoli - con il veicolo sottoposto a fermo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e a quella accessoria della confisca del veicolo. Rispetto alla previsione attuale, oltre all'incremento dell'entità della sanzione amministrativa, viene introdotta l'ulteriore sanzione accessoria della revoca della patente. Anche in questa ipotesi, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è acquisito in proprietà dal soggetto cui è consegnato, senza oneri. Si richiamano le indicazioni fornite in relazione al nuovo comma 8 dell'articolo 213 in merito all'applicabilità della disposizione anche alla fattispecie di fermo disposto in data antecedente all'entrata in vigore della novella e alla necessità che il verbale di contestazione della violazione menzioni espressamente il disposto dell'innovato comma 8 dell'articolo 214.
Le modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo 214-bis sono di carattere meramente formale, concretizzandosi nella mera sostituzione del richiamo, ivi precedentemente operato, all'abrogato "comma 2-quater" dell'articolo 213 con quello al nuovo "comma 5".
A conclusione dell'illustrazione dei principali profili innovativi recati dagli articoli 213, 214 e 214-bis del codice della strada, è appena il caso di precisare che, negli ambiti provinciali in cui non è attivo il servizio del custode- acquirente, troveranno applicazione soltanto le disposizioni riferibili anche al sistema imperniato sulle depositerie iscritte negli elenchi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982: in particolare si richiamano il principio generale dell'affidamento al proprietario dei veicoli sottoposti a sequestro o a fermo amministrativo, la reductio ad unum del regime precedentemente previsto per ciclomotori o motocicli e la modifica apportata in tema di confisca di un veicolo utilizzato per commettere un reato.
Si soggiunge che l'Agenzia del Demanio, in indirizzo per conoscenza, provvederà quanto prima a rilasciare le nuove implementazioni dell'applicativo S.I.Ve.S., previa informativa sul relativo portale.
Il nuovo articolo 215-bis prevede che le SS. LL. effettuino, a regime, un censimento dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e fermo amministrativo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Tali mezzi - individuati secondo tipo, modello e numero di targa o telaio e indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione - sono inseriti in un apposito elenco che deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale della Prefettura competente per territorio, nel quale vengono riportati per ciascun veicolo anche i dati identificativi del proprietario, come risultanti dal pubblico registro automobilistico. In sede di pubblicazione sul sito, va precisato che nei trenta giorni successivi il proprietario o uno degli altri soggetti individuati dall'articolo 196 del codice della strada può assumere la custodia del veicolo, corrispondendo contestualmente alla depositeria le somme dovutele, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dell'Erario; la pubblicazione deve recare altresì l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro saranno ritenuti abbandonati e quelli oggetto di confisca non ancora divenuta definitiva saranno ritenuti definitivamente confiscati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla pubblicazione, la Prefettura informa l'Agenzia del Demanio, che provvede a gestire i veicoli con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2001. Le modalità di comunicazione tra gli uffici interessati dei dati necessari all'espletamento delle procedure sono rimesse a un decreto dirigenziale da adottarsi di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio.
Anche in questo caso, la novella mira a ridurre i rilevanti oneri economici attualmente gravanti sull'Erario in conseguenza dei lunghi tempi di giacenza dei veicoli nelle depositerie, che risultano in media molto alti nelle province ove non è attiva la procedura del "custode acquirente" di cui all'articolo 214-bis del codice della strada. In proposito, si sottolinea che la procedura delineata dal nuovo articolo 215-bis è finalizzata a munire le Prefetture di un ulteriore strumento per impedire il protrarsi eccessivo della giacenza in depositeria di veicoli non ritirati dai soggetti interessati. Resta impregiudicato il ricorso - laddove praticabile - ad altre soluzioni individuate dall'ordinamento vigente che assicurino tempi più rapidi rispetto a quelli stabiliti dalla novella, tra le quali il sistema recato dal citato decreto presidenziale n. 189.
Si confida nel consueto spirito di collaborazione, e - pur nella considerazione dell'impegno derivante dalla complessità di talune disposizioni recate dalla novella - si richiama alla personale attenzione delle SS.LL. la necessità della piena attuazione della stessa (della quale si sottolinea nuovamente la particolare importanza ai fini del contenimento della spesa erariale nello specifico settore), con preghiera di segnalare eventuali profili di criticità e problematiche che dovessero insorgere in sede di applicazione.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Carmen Perrotta
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