Min. Interno - Circ. 12/07/2021 n. 6828 - Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia stradale

Prot. n. 300/A/6828/21/101/20/21/4

Roma, 12 luglio 2021

OGGETTO: Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio.

 

Con riferimento alla nota n. 146171 del 7 giugno u.s., con la quale si chiede un parere riguardante l'apparato sanzionatorio applicabile in caso di circolazione con veicolo confiscato, per quanto di specifica competenza di questo Servizio Polizia Stradale si fornisce il seguente contributo.

Riguardo alla prima questione posta all'attenzione, si ritiene che la circolazione con veicolo confiscato non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 213, comma 8, del codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro. Conformemente a quanto indicato nel paragrafo 11.2 della circolare n. 300/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 (all. 1), si ritiene che tale ipotesi possa configurare, invece, il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, atteso che la mancata consegna del veicolo all'Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato.

Riguardo alla seconda questione, si ritiene che la circolazione di un veicolo deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, quindi, anche se lo stesso è sottoposto aIIa misura della confisca. Pertanto, la circolazione di un veicolo confiscato ma privo della copertura assicurativa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193 del codice della strada, senza, tuttavia, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell'ipotesi in questione, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice della strada, è possibile affermare che la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.

Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente. Nel caso di veicolo lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul veicolo stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del veicolo sottoposto a sequestro, tenuta all'osservanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo.

Per la Prefettura e il Compartimento si invia in allegato, per i profili di interesse, anche la nota cui la presente è riscontro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

Allegato 1 

Ministero dell'interno - Circolare 21.01.2019 n. 300/A/559/19/101/20/21/4 - Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis del Codice della strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

 

Allegato 2 

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Corpo Polizia locale

Prot. n. 146171

Bari, 7 giugno 2021

OGGETTO: Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio.

 

Con la presente, ai fini anche del corretto espletamento dei Servizi di Polizia Stradale, a cui il personale di questo Comando è preposto, facendo preliminarmente riferimento al punto 11.2 della circolare Prot. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21/01/2019, si formulano i seguenti due quesiti:

1. Se la circolazione (intendendo per tale anche la fase della sosta su area pubblica o area aperta ad uso pubblico) con veicolo confiscato a seguito di provvedimento definitivo regolarmente inserito nel sistema SIVES (non è stato proposto ricorso e non si è provveduto alla consegna del veicolo all'Erario nei termini previsti), esclude categoricamente l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 213 comma 8 c.d.s., seppur senza procedere al sequestro amministrativo, fatte salve le previsioni del codice penale e c.p.p.

2. Se le eventuali altre ed ulteriori violazioni al c.d.s (per esempio per violazione dell'art. 193 comma 2 del c.d.s., accertate a carico dei soggetti responsabili e/o obbligati per il veicolo in circolazione sottoposto a confisca definitiva, sono ascrivibili sia nei confronti dei responsabili solidali previsti dall'art. 196 c.d.s e sia nei confronti del custode nominato all'epoca del sequestro ex art. 213 c.d.s., atteso che si rinvengono di sovente in sosta su area pubblica o aperta al pubblico, veicoli privi della copertura assicurativa, già sottoposti a confisca definitiva.

In attesa del Vs. autorevole e dirimente parere, si porgono distinti saluti.

IL COMANDANTE
gen. Palumbo dott. Michele

Tags: art.213 cds, confisca veicolo

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