Min. Interno - Circ. 04/06/2021 n. 5463 - Applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo immatricolato all'estero

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/5463/21/101/20/21/4

Roma, 4 giugno 2021

OGGETTO: Applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo immatricolato all'estero.

 

È stata posta all'attenzione di questo Servizio Polizia Stradale la questione relativa alle procedure di applicazione del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 del codice della strada, con particolare riferimento ad alcune violazioni previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, per la quale si ritiene opportune fornire alcune precisazioni.

Preliminarmente occorre sottolineare che le procedure di applicazione del fermo amministrativo sono state delineate nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 di questa Direzione, nella quale sono stati fissati due principi di carattere generale:

1. quando la violazione è commessa alla guida di un veicolo immatricolato all'estero, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria o della cauzione, si procede al fermo amministrativo del veicolo con affidamento in custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-bis cds (custode-acquirente) ovvero, dove non istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982 [1];

2. in tutti i casi in cui il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia all' interessato [2], questo lo deve depositare in un luogo di cui abbia la disponibilità, anche non esclusiva, ubicato sul territorio italiano in modo che l'organo di polizia procedente abbia la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode [3].

Rispetto alle violazioni previste dalla legge 298/74 [4], si sottolinea che le nonne in esame prevedono una disciplina differente in relazione all'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo, che si ripercuote anche sulle procedure relative all'affidamento in custodia del veicolo ed alla sua restituzione all'avente diritto, per le quali si rimanda alla lettura dell'allegata scheda descrittiva (all. 1).

Si è appreso, inoltre, di una prassi adottata da alcune Sezioni di Polizia Stradale, per la quale, in caso di fermo amministrativo per le violazioni di cui agli artt. 26 e 46 della legge 298/74, applicato a veicoli immatricolati all'estero in cui il trasgressore provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o della cauzione, viene consentito il rientro del veicolo presso la sede dell'impresa ubicata all'estero, adottando una sorta di "interdizione alla circolazione sul territorio nazionale".

Tale prassi non trova riscontro in nessuna norma direttiva o disposizione operativa, infatti, le violazioni in esame prevedono il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, periodo, durante il quale il veicolo, come detto, deve essere depositato in un luogo ubicato sul territorio italiano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Pomponio

___

[1] Cfr. paragrafo 2.4 della circolare del 21 gennaio 2019

[2] Nell'ipotesi del veicolo immatricolato all'estero, tale possibilità si può concretizzare soltanto se il trasgressore provvede al pagamento della sanzione pecuniaria o della cauzione.

[3] Cfr. paragrafo 1.3 della circolare del 21 gennaio 2019.

[4] Artt. 26, 46, 46-bis e 46-ter della legge 298/74.

 

Allegato 1

Scheda descrittiva sulle procedure per l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo previsto dagli arti. 26, 46, 46-bis e 46 ter della legge 6 giugno 1974, n. 298

ART. 26

Cosa prevede

L'art. 26 prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo per tre mesi, mentre l'art. 60 della stessa legge prevede l'applicazione dell'art. 207 cds quando la violazione prevista dall'art. 26 è commessa alla guida di un veicolo immatricolato all'estero.

Come si applica il fermo amministrativo del veicolo

Se il veicolo è immatricolato all'estero e il trasgressore non provvede al pagamento immediato della sanzione pecuniaria o della cauzione il veicolo è affidato in custodia al custode-acquirente, e si potrà fare una variazione di custodia a favore dell'avente diritto solo al pagamento della sanzione e comunque decorsi sessanta giorni [1], con prosecuzione del fermo amministravo per il tempo rimanente fino allo spirare dei tre mesi previsti come sanzione accessoria.

Se il veicolo è immatricolato all'estero e il trasgressore provvede al pagamento immediato della sanzione pecuniaria o della cauzione, ovvero se il veicolo è immatricolato in Italia, il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo seguendo le normali procedure previste dall'art. 214 con affidamento del veicolo all'avente diritto alla custodia [2], che dovrà depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, anche non esclusiva, ubicato sul territorio italiano in modo che l'organo di polizia procedente abbia la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode [3]

Il veicolo potrà esser restituito alla scadenza del periodo di fermo di tre mesi.

ART. 46

L'art. 46 prevede le medesima disciplina dell'art. 26;

ART. 46-bis

Cosa prevede

L'art. 46-bis trova applicazione solo nei confronti dei veicoli immatricolati all'estero e prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di tre mesi, ovvero di sei mesi in caso di reiterazione nel triennio, con affidamento al custode-acquirente di cui all'art. 214-bis cds, e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 dello stesso codice;

Come si applica il fermo amministrativo del veicolo

Il veicolo deve essere affidato in custodia al custode-acquirente di cui all'art. 214-bis cds, prescindendo dal mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Tuttavia, come detto, trova applicazione anche l'art. 207 cds per espresso richiamo contenuto nell'articolo. Pertanto, in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria o della cauzione, si dovrà dare atto che il veicolo è sottoposto a fermo amministativo anche ai sensi dell'art. 207 cds, ma, comunque, il veicolo non potrà essere restituito allìavente diritto prima del decorso dei tre mesi [4], anche se si provvede al pagamento della sanzione pecuniaria [5].

ART. 46-tcr

Cosa prevede

L'art. 46-ter può trovare applicazione sia per i veicoli immatricolati all'estero che per quelli immatricolati in Italia, e prevede tre ipotesi possibili:

1. la prima, disciplinata dal comma 1, prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino all'esibizione della documentazione mancante, con affidamento al custode­ acquirente di cui all'art. 214-bis cds, e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 dello stesso codice;

2. la seconda, disciplinata dal comma 3, primo periodo, che non prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo, ma solo una sanzione pecuniaria e l'applicazione dell'art. 207 (richiamato dal comma 3, terzo periodo);

3. la terza, disciplinata dal comma 3, secondo periodo, rimanda all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 46, commi 1 e 2, e all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 207 cds (richiamato dal comma 3, terzo periodo).

Come si applica il fenno amministrativo del veicolo

Se il veicolo è immatricolato all'estero e il trasgressore non provvede al pagamento immediato della sanzione pecuniaria o della cauzione:

Per il comma 1, il veicolo deve essere affidato in custodia al custode-acquirente di cui all'art. 214-bis cds, prescindendo dal mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Si dovrà procedere al fenno amministrativo anche ai sensi dell'art. 207 cds, quindi, il veicolo potrà essere restituito all'avente diritto solo se esibisce la documentazione relativa al trasporto eseguito, e provvede al pagamento della sanzione pecuniaria, ma in ogni caso decorsi sessanta giorni;

Per il comma 3, primo periodo, il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo con affidamento al custode-acquirente, è potrà essere restituito all'interessato al pagamento della sanzione pecuniaria e comunque decorsi sessanta giorni;

Per il comma 3, secondo periodo, sono previste le medesime procedure di cui all'art. 46. Pertanto, il veicolo è affidato in custodia al custode-acquirente, e si potrà fare una variazione di custodia a favore dell'avente diritto solo al pagamento della sanzione e comunque decorsi sessanta giorni [6] con prosecuzione del fermo amministravo per il tempo rimanente fino allo spirare dei tre mesi previsti come sanzione accessoria.

Se il veicolo è immatricolato all'estero e il trasgressore provvede al pagamento immediato della sanzione pecuniaria o della cauzione, ovvero se il veicolo è immatricolato in Italia:

Per il comma 1, il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo seguendo le normali procedure previste dall'art. 214 con affidamento del veicolo all'avente diritto alla custodia [7], che dovrà depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, anche non esclusiva, ubicato sul territorio italiano in modo che l'organo di polizia procedente abbia la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode [8].

Il veicolo potrà essere restituito all'interessato all'esibizione della documentazione relativa al trasporto eseguito;

Per il comma 3, primo periodo, il veicolo NON deve essere sottoposto a fermo amministrativo;

Per il comma 3, secondo periodo, sono previste le medesime procedure di cui all'art. 46. Pertanto il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo seguendo le normali procedure previste dall'art. 214 con affidamento del veicolo all'avente diritto alla custodia [9], che dovrà depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, anche non esclusiva, ubicato sul territorio italiano in modo che l'organo di polizia procedente abbia la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode [10] Il veicolo potrà esser restituito alla scadenza del periodo di fermo di tre mesi.

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[1] Infatti, in questo caso, gli artt. 26 e 46 prevedono il fermo amministrativo per tre mesi, ma non prevedono direttamente l'affidamento in custodia al custode-acquirente, mentre, l'applicazione dell'art. 207 cds è presente nell'art. 60 della legge 298/74 e nell'art. 46-ter, comma 3, terzo periodo. Pertanto, per l'affidamento al custode-acquirente si devono seguire le regole dettate dall'art. 207 cds con l'obbligo di restituire il veicolo al pagamento della sanzione pecuniaria comunque decorsi sessanta giorni. Naturalmente, poiché gli artt. 26 e 46 prevedono un periodo di fermo più lungo, il veicolo rimarrà, comunque, sottoposto a tale misura ma con l'affidamento in custodia all'interessato che dovrà depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità per il periodo di fermo rimanente.

[2] Cfr. paragrafo 2.5 seconda parte della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019.

[3] Cfr. paragrafo 1.3 della circolare del 21 gennaio 2019.

[4] O sei mesi in caso di reiterazione nel triennio.

[5] Infatti, il termine massimo di sessanta giorni del periodo di fermo amministrativo previsto dall'art. 207 cds è assorbito dal periodo più lungo di tre o sei mesi previsto come sanzione accessoria dall'art. 46-bis della legge 298/74. Anche se interviene il pagamento della sanzione pecuniaria il veicolo non potrà essere restituito prima di tre o sei mesi.

[6] Infatti, in questo caso, l'art. 46 prevede il fermo amministrativo per tre mesi, ma non prevede direttamente l'affidamento in custodia al custode-acquirente, mentre, l'applicazione dell'art. 207 cds è presente nell'art. 46-ter, comma 3, terzo periodo. Pertanto, per l'affidamento al custode-acquirente si devono seguire le regole dettate dall'art. 207 cds con l'obbligo di restituire il veicolo al pagamento della sanzione pecuniaria e comunque decorsi sessanta giorni.

Naturalmente, poiché l'art. 46 prevede un periodo di fenno più lungo, il veicolo rimarrà, comunque sottoposto alla misura ma con l'affidamento in custodia all'interessato che dovrà depositarlo in un luogo di cui abbia la disponibilità per il periodo di fermo rimanente.

[7] Cfr. paragrafo 2.5 seconda parte della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019.

[8] Cfr. paragrafo 1.3 della circolare del 21 gennaio 2019.

[9] Cfr. paragrafo 2.5 seconda parte della circolare n. 300/A/559/19/IO1/20/21/4 del 21 gennaio 2019.

[10] Cfr. paragrafo 1.3 della circolare del 21 gennaio 2019.

Tags: art.207 cds, fermo amministrativo

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