Min. Interno - Circ. 24/04/2019 n. 300/A/3694/19/101/20/21/4 - Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Prot. n. 300/A/3694/19/101/20/21/4

Roma, 24 aprile 2019

Oggetto: Servizio di custodia dei veicoli sequestrati per violazioni al codice della strada di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571. Aggiornamento annuale elenchi prefettizi ai sensi dell'articolo 394 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

 

Con circolare n. 9096 del 18 maggio 2015 è stato precisato che l'avvio del regime di gestione dei veicoli oggetto di sequestro, fermo e confisca per violazioni al codice della strada previsto dagli articoli 213, 214 e 214-bis del codice stesso e imperniato sulla figura del custode-acquirente (cd. «sistema S.I.Ve.S.») non ha determinato l'abrogazione del regime di gestione delineato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982 e dall'articolo 394 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 (cd. «sistema ante S.I.Ve.S.»).

Conseguentemente, la ministeriali - in risposta a dubbi manifestati al riguardo da talune Sedi - ha sottolineato la necessità che le SS.LL. continuino ad assicurare annualmente la predisposizione dell'elenco ricognitivo delle depositerie cui può essere affidata la custodia dei veicoli sequestrati per illeciti amministrativi, istituito appunto in base alla normativa in oggetto indicata.

Ai fini dell'espletamento dei relativi adempimenti, è stato raccomandato di procedere alla pubblicazione di un «avviso pubblico» sul sito istituzionale e sugli altri mezzi d'informazione ritenuti opportuni, inteso a palesare requisiti e termini per la presentazione delle istanze d'iscrizione nell'elenco.

La circolare n. 9096 del 2015 ha confermato la validità delle direttive a suo tempo diramate in proposito e, in particolare, della ministeriale n. M/6326/1/C del 16 settembre 1998, recante in allegato la circolare del Ministero delle Finanze n. 73620 del 30 giugno 1998, concernente i requisiti la cui sussistenza in capo alle ditte richiedenti l'iscrizione nell'elenco in parola deve essere vagliata avvalendosi delle Commissioni di cui alla circolare di questo Dicastero n. M/6326/50 del 4 aprile 2000.

Tale quadro non ha subìto modifiche neppure con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 113/2018, convertito dalla legge n. 132/2018, il cui articolo 23-bis, tra l'altro, ha introdotto il nuovo articolo 215-bis del codice della strada, giusta il quale le SS.LL. provvederanno all'espletamento, con cadenza semestrale, del censimento dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'articolo 8 del decreto presidenziale n. 571, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro.

La novella, infatti, non supera il regime di gestione dei veicoli in parola disciplinato dal citato articolo 8, né il «sistema S.I.Ve.S.», ma si prefigge la finalità di affiancarli e rafforzarli con il precipuo obiettivo di ridurre la spesa pubblica in termini di oneri di custodia e di massimizzare le entrate erariali nello specifico settore.

Tanto premesso, appare comunque opportuno - in considerazione del lasso di tempo decorso dall'emanazione delle menzionate direttive - integrare i requisiti necessari per l'iscrizione delle depositerie negli elenchi di cui all'articolo 8 del decreto n. 571, introducendone di nuovi, tanto soggettivi quanto oggettivi.

A tal fine, si è proceduto anche alla disamina degli «avvisi pubblici» nel tempo predisposti e pubblicati dalle Prefetture, con particolare riferimento ai requisiti la cui sussistenza in capo agli operatori economici interessati è stata ritenuta condizione per l'inserimento negli elenchi in discorso.

L'indubbia validità riscontrata per talune soluzioni individuate in sede periferica suggerisce l'opportunità di dare valenza generale alle stesse, con il duplice obiettivo di estendere all'intera realtà nazionale le buone pratiche emerse nella prassi applicativa e, nel contempo, di uniformare il contenuto degli «avvisi pubblici», fatta sempre salva la facoltà di contemplare specifiche previsioni giudicate necessarie in ragione di peculiari situazioni locali reputate apprezzabili dalle SS.LL. ai fini in argomento.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, si ritiene necessario prevedere in capo alle ditte interessate all'iscrizione l'onere di produrre un'autocertificazione in merito all'insussistenza delle condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - recante il nuovo codice dei contratti pubblici - disciplinante i motivi dì esclusione dì un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione.

Invero, la norma (statuente le regole in tema di requisiti di ordine generale nell'ambito della contrattualistica pubblica) è concepita per procedure competitive in senso proprio e non risulta direttamente applicabile alla fattispecie in esame, dal momento che l'iscrizione agli elenchi in discorso comporta la mera idoneità della ditta a eseguire, soltanto ove richiesta, la prestazione di custodia e non crea alcuno specifico affidamento in ordine all'espletamento del servizio stesso.

Tuttavia, si ritiene che la disposizione possa operare in via analogica, dal momento che la stessa, come già il precedente articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006, costituisce espressione di un principio generale di ordine pubblico economico, volto a tutelare l'esigenza che il contraente operante con le Pubbliche Amministrazioni sia un soggetto affidabile, in possesso dei requisiti di moralità tipizzati dalla norma.

Si tratta, pertanto, di requisiti di carattere generale che, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2725; Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3251) e dall'A.N.AC. (cfr. Parere AG n. 10 dell'11 luglio 2012; Parere AG n. 8 del 3 luglio 2013; Parere di precontenzioso n. 128 del 17 luglio 2013; Parere di precontenzioso n. 14 del 29 luglio 2014), non possono essere trascurati in qualsivoglia rapporto negoziale con la Pubblica Amministrazione.

Del resto, anche la menzionata circolare n. 9096 del 2015 ha evidenziato la necessità che le ditte da iscrivere negli elenchi in argomento assicurino il rispetto, oltreché della pertinente disciplina di settore, anche della normativa di carattere generale, nel cui contesto non può non annoverarsi il rispetto dei requisiti di ordine generale fissati dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50.

Tanto precisato in ordine all'autodichiarazione circa l'insussistenza delle condizioni ostative di cui alla citata norma, quanto ai requisiti soggettivi necessari ai fini in argomento è appena il caso di soggiungere che il titolare della depositeria dovrà essere in regola con la normativa vigente in tema di lavoro, previdenza e regolarità contributiva e sarà gravato dall'onere di applicare anche al trasgressore che ritira il veicolo tariffe non superiori a quelle riportate nel decreto prefettizio.

Sul piano oggettivo, al fine di allineare all'attuale quadro normativo di riferimento le modalità di svolgimento del servizio in esame, con particolare riguardo ai temi del lavoro e della tutela dell'ambiente, si rappresenta la necessità che gli operatori economici interessati producano una Segnalazione Certificata di Inizio Attività-SCIA, completa dei necessari allegati, tra i quali l'asseverazione a firma del tecnico abilitato riguardante l'idoneità tecnica delle attività contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, come pure quella concernente la conformità della depositeria alle prescrizioni recate dalla normativa in materia di prevenzione degli incendi.

Inoltre, l'area oggetto dell'istanza d'iscrizione dovrà contenere una superficie riservata alla custodia di veicoli incidentati, specificamente attrezzata a seconda che la depositeria sia coperta o comunque «al chiuso», ovvero sia all'aperto, completamente o parzialmente. Nel primo caso saranno necessari la pavimentazione impermeabilizzata del locale e un pozzetto di raccolta degli eventuali sversamenti, con l'onere dello svuotamento periodico e dello smaltimento nelle forme previste dalla legislazione di settore; nella seconda ipotesi la depositeria dovrà essere fornita di pavimentazione impermeabilizzata, munita di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e/o di altri liquidi, con l'onere del trattamento secondo la pertinente normativa in materia.

In proposito, occorrerà la presentazione di una relazione giurata, rilasciata da tecnico iscritto all'albo professionale, da cui risulti che la superficie destinata alla custodia dei veicoli incidentati possiede i requisiti sopra indicati, è munita delle autorizzazioni/certificazioni richieste dalla vigente normativa nazionale - ivi compreso il decreto legislativo n. 152/2006 (8) e ss.mm. e ii. - e regionale in materia di tutela ambientale ed è rispettosa delle previsioni dettate dal piano regolatore corrente.

Quanto alle dimensioni minime necessarie, l'area interessata dovrà essere idonea a ospitare un numero non inferiore a cinquanta veicoli e non potrà essere parcellizzata; inoltre, la sistemazione dei veicoli al suo interno dovrà essere tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi in soccorso. Nella stessa area non dovranno essere effettuate operazioni di demolizione e smontaggio dei mezzi custoditi. Una quota parte della suddetta area dovrà presentare una superficie idonea a custodire almeno due veicoli incidentati contemporaneamente.

La depositeria dovrà, inoltre, essere dotata di un sistema di vigilanza lungo tutte le ventiquattro ore, attraverso strumenti di videosorveglianza e/o impiego di personale all'uopo dedicato.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi in discussione e per poter ottenere dall'Amministrazione la liquidazione delle relative spese di custodia, la depositeria dovrà, infine, rendersi disponibile a utilizzare, ove richiesto, un applicativo informatico all'uopo sviluppato e messo a disposizione dall'Amministrazione stessa.

Con l'occasione, si ritiene opportuno - alla luce delle criticità riscontrate nella prassi e anche con riferimento alle singole situazioni locali - che le SS. LL. valutino la necessità di prevedere che, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione all'elenco, le ditte interessate indichino i veicoli eventualmente ancora in giacenza come residuo di precedenti esercizi riconducibili alla procedura in argomento, fornendo per ognuno di essi i dati identificativi (quali quelli della targa e del telaio, nonché il motivo dell'affidamento in custodia), ove disponibili, e cinque fotografie comprovanti lo stato del mezzo all'atto della presa in custodia ad opera della depositeria.

Rimane inteso che (ove sussistano gli altri requisiti necessari) la ditta interessata potrà essere iscritta - anche nell'ipotesi in cui parte dell'area idonea al ricovero di almeno cinquanta veicoli sia occupata da mezzi giacenti a causa delle precedenti gestioni - per il numero di posti-veicolo effettivamente «liberi» e utilizzabili per la custodia; ciò in quanto si ravvisa comunque l'utilità di impiego della disponibilità residua della depositeria per accogliere mezzi oggetto di successivi provvedimenti.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
Carmen Perrotta

 

Tags: custodia, sequestro veicolo

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