C.p. - Art. 098 - Minore degli anni diciotto
98. Minore degli anni diciotto. (1)
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto [c.p. 112, n. 4], se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita [c.p. 65, 169, 222, 224, 225, 226, 227].
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie [c.p. 19]. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici [c.p. 28] per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori o dell'autorità maritale [c.p. 34] (2).
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(1) Vedi l'art. 2, L. 24 novembre 1981, n. 689, di modifica del sistema penale.
(2) Alla «patria potestà» è stata sostituita la «potestà dei genitori», secondo la modifica introdotta all'art. 316 c.c. dall'art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia. Successivamente, l’art. 146, L. 24 novembre 1981, n. 689 ha espressamente disposto che ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorresse l'espressione «patria potestà» la medesima fosse sostituita dalla espressione «potestà dei genitori». L'istituto della potestà maritale, previsto invece dall'art. 144 c.c., è stato soppresso a seguito della sostituzione del detto articolo intervenuta dall'art. 26 della suddetta legge n. 151 del 1975. L'art. 7, secondo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, in tema di pubblica sicurezza, come modificato dall'art. 5, L. 14 febbraio 2003, n. 34, ha così disposto: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante». Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La Corte costituzionale, con sentenza 1-6 aprile 1993, n. 140 (Gazz. Uff. 14 aprile 1993, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma e 31, secondo comma, Cost.
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