C.p. - Art. 095 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti
95. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89 [c.p. 206, 219, 221, 222] (1).
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(1) Sulle sostanze stupefacenti vedi la L. 16 gennaio 1933, n. 130, di approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931, D.M. 14 gennaio 1960 (Gazz. Uff. 22 gennaio 1960, n. 17), la L. 6 dicembre 1960, n. 1647, di adesione alla Convenzione adottata a Ginevra il 26 giugno 1936; la L. 22 dicembre 1975, n. 685; il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 114 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.