C.p. - Art. 093 - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
93. Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti [c.p. 141, n. 2, 222] (1).
-----------------------
(1) Vedi il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la L. 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Vedi, anche, la L. 16 gennaio 1933, n. 130, di approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931; la L. 6 dicembre 1960, n. 1647, di adesione alla Convenzione adottata a Ginevra il 26 giugno 1936.