C.p. - Art. 094 - Ubriachezza abituale
94. Ubriachezza abituale.
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata [c.p. 63, 64, 206, 221, 234].
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza [c.p. 688].
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze (1).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 114 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.