La revoca della patente nei reati di omicidio e lesioni stradali
La Corte Costituzionale ha confermato l’orientamento già espresso con la Sentenza 17 aprile 2019, n. 88 in ordine all’applicabilità della sospensione della patente di cui all’art. 222, comma 2, C.d.S. nelle ipotesi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o di lesioni stradali gravi o gravissime, non sussistendo più il rigido automatismo dell’applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente.
Il giudice può, così, disporre la sospensione della stessa secondo la gravità della condotta del condannato, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.
Corte Cost. - Ord. 24/07/2019 n. 203
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