DPR 495/92 - Art. 260 Appendice XIII

Appendice XIII - Art. 260
(D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada) 
Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e dileggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione.

DISCIPLINARE TECNICO

0. INTRODUZIONE.
0.1. Finalità.

Il presente disciplinare serve a verificare l'idoneità delle targhe a fondo retroriflettente al particolare uso al quale sono destinate, e per accertare i requisiti di resistenza e di stabilità nel tempo delle caratteristiche fisiche dei materiali dei quali sono costituite.

0.2. Campo di applicazione.

Il presente disciplinare si applica alle targhe di immatricolazione, ripetitrici (10) e di riconoscimento definite dal presente regolamento e realizzate con pellicola retroriflettente applicata su supporto di alluminio.

1. PRESCRIZIONI APPLICABILI ALLE TARGHE.
1.1. Prescrizioni generali.

Le targhe trattate nel presente disciplinare sono realizzate:

  a) imbutendo con caratteri alfanumerici (imbutitura profonda 1,4 mm ± 0,1 mm), un supporto metallico ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva di tipo riconosciuto idoneo dal Provveditorato generale dello Stato, sulla base degli accertamenti tecnici di rispondenza effettuati dal Ministero dei trasporti e della navigazione (4);
  b) colorando i rilievi delle lettere, delle cifre e dei simboli con vernici dei colori prescritti dal regolamento;
  c) imprimendo il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che per le targhe ripetitrici;
  d) ricoprendo le superfici esterne con uno strato di vernice trasparente protettiva.
1.2. Dimensioni e composizione grafica delle targhe.

Le targhe, delle dimensioni specificate nelle figure allegate al presente regolamento, devono essere composte con caratteri alfanumerici conformi a quelli indicati nelle figure stesse, con la spaziatura ivi indicata.

1.3. Colori.

Il fondo retroriflettente deve essere:        bianco per:

  a) le targhe di immatricolazione posteriori ed anteriori degli autoveicoli;
  b) (9)
  c) le targhe di immatricolazione dei motoveicoli;
  d) (9)
  e) le targhe di immatricolazione dei rimorchi;
  f) le targhe per veicoli Escursionisti Esteri;

giallo per:

  g) le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi e trainate;
  h) le targhe di immatricolazione delle macchine operatrici semoventi e trainate;
  i) (9)
  l) (9)

m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste (11). Le prescrizioni cromatiche relative ai colori bianco, giallo e blu (5) sono contenute al punto 4.1.

1.4. Fori e spigoli.

Le targhe devono essere realizzate con quattro fori di fissaggio del diametro di 5 mm e gli spigoli raccordati. L'ubicazione dei fori nelle targhe dovrà essere conforme a quella indicata nelle figure allegate.

2. PRESCRIZIONI APPLICABILI AI COMPONENTI DELLE TARGHE.
2.1. Supporto metallico.

Il supporto metallico deve essere in lamiera di alluminio tipo Al 99,5 UNI 9001, parte seconda, nelle gradazioni H12, H14 o H24, dello spessore di 1,00 ± 0,05 mm, piano all'origine e sottoposto a trattamento protettivo fosfocromatante secondo UNI 4718 o cromatante secondo UNI 4719.

2.2. Pellicole retroriflettenti.

Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere di materiale plastico, sottili, perfettamente lisce, di spessore uniforme e autoadesive, cioè recare sul retro un adesivo pronto all'uso, protetto da un foglio di minimo spessore "liner", che sia facilmente e completamente asportabile senza dover ricorrere ad acqua, solventi, a speciali tecniche o attrezzature. Tali pellicole, separate dal foglio protettivo di cui sopra, devono aderire a qualsiasi supporto, rigido, liscio e perfettamente pulito. Esse devono, inoltre, essere imbutibili con profondità di imbutitura di 1,5 mm; devono essere colorabili sia con inchiostri e sia con paste serigrafiche, avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo ed essere resistenti all'aggressione degli agenti chimici. La rispondenza delle pellicole ai requisiti prescritti è accertata dal Ministero dei trasporti e della navigazione (4) secondo le procedure illustrate nel presente disciplinare.

2.3. Coloranti e trasparente protettivo.

Gli inchiostri, le paste serigrafiche, le vernici opache e trasparenti ed i solventi, impiegati nella produzione delle targhe, devono essere quelli specificati nella documentazione tecnica presentata all'atto della richiesta di riconoscimento d'idoneità della pellicola. Essi devono avere caratteristiche fisiche stabili nel tempo e devono essere resistenti all'azione degli agenti chimici. I trasparenti protettivi devono, inoltre, presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione.

3. PROCEDURE DI ACCETTAZIONE.
3.1. Targhe.

All'atto della fornitura delle targhe ai vari uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il Provveditorato generale dello Stato vigilerà che le targhe siano realizzate a regola d'arte secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 1, con lamiera di tipo prescritto e con pellicola retroriflettente conforme a quella di tipo riconosciuto ammissibile. Nei casi di controversia sulla idoneità delle forniture per difetto di fabbricazione, la questione viene definita dal Ministero dei trasporti e della navigazione (4) d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato.

3.2. Riconoscimento della idoneità delle pellicole retroriflettenti e delle vernici per targhe.
3.2.1. Definizione del tipo.

Ai fini del riconoscimento d'idoneità, il tipo di una pellicola viene definito da:

  a) denominazione commerciale;
  b) materiale;
  c) colore;
  d) caratteristiche tecniche.
3.2.2. Domanda.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato indice periodicamente gare di approvvigionamento delle pellicole retroriflettenti per targhe. Il fabbricante di pellicole, od il suo legale rappresentante, che intenda partecipare alla gara con un tipo di pellicola che ancora non abbia ottenuto il riconoscimento di idoneità, allegherà all'offerta ed alla documentazione richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato una domanda di riconoscimento di idoneità della pellicola indirizzata al Provveditorato generale dello Stato completa dei seguenti documenti:

  a) atto di sottomissione con il quale dichiara di accettare il controllo della conformità delle pellicole fornite;
  b) delega a richiedere il riconoscimento di idoneità con firma autenticata da un notaio ovvero, nel caso in cui il delegante risieda all'estero, dalla autorità consolare competente (solo nel caso in cui il richiedente il riconoscimento di idoneità non sia il fabbricante della pellicola);
  c) relazione tecnica descrittiva del tipo di pellicola presentata al riconoscimento, completa di ogni notizia utile e di tutte le istruzioni alle quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si atterrà nei processi di produzione e nell'immagazzinamento delle pellicole. In particolare nella relazione dovranno essere specificate le paste serigrafiche, gli inchiostri, le vernici opache e trasparenti compatibili con le pellicole e le loro modalità di applicazione nonché i solventi da utilizzare per asportare le macchie di vernice che potrebbero prodursi in sede di lavorazione, ecc.;
  d) dichiarazione in cui si garantisce che le pellicole, utilizzate secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica, sono garantite per cinque anni.
3.2.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici ed il trasparente protettivo in quantitativi doppi di quelli necessari all'effettuazione delle prove di cui ai paragrafi 4 e 5. I campioni saranno approntati, alla presenza di tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5, da eseguire solo se tutte le prove di cui al paragrafo 4 avranno dato esito positivo, dovranno inoltre essere forniti, per ogni tipo di pellicola per la quale è richiesto il riconoscimento di idoneità, una bobina di lunghezza minima di 200 m e larghezza 0,111 m, nonché gli inchiostri ed il trasparente protettivo. I prodotti di cui sopra non dovranno recare alcuna iscrizione, comunque realizzata, che ne renda possibile l'identificazione.

3.2.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, raccolte le documentazioni ed i materiali necessari al riconoscimento di idoneità, sotto la vigilanza del Provveditorato generale dello Stato, renderà anonime le campionature approntate in conformità al punto 3.2.3. e le inoltrerà al Ministero dei trasporti e della navigazione - (4) Direzione generale della M.C.T.C. per le prove di cui al paragrafo 4. Per le prove di cui al paragrafo 5 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato metterà i materiali pervenuti a disposizione del Provveditorato generale dello Stato, che li renderà anonimi e li restituirà all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per l'effettuazione delle prove. Il Ministero dei trasporti e della navigazione (4) - Direzione generale della M.C.T.C. e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, effettuate le verifiche tecniche previste ai paragrafi 4 e 5, ne comunicheranno l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di riconoscimento di idoneità. Tale riconoscimento potrà essere rilasciato al richiedente solamente se tutte le verifiche e gli accertamenti di cui sopra avranno dato esito positivo, e dopo che sarà stata consegnata una dichiarazione indicante la composizione chimica dei prodotti e quant'altro ritenuto necessario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità per accertamenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.

3.3. Validità del riconoscimento di idoneità.

Il riconoscimento di idoneità, accordato dal Provveditorato generale dello Stato, ha cinque anni di validità ed autorizza il titolare del riconoscimento:

  a) a concorrere alle gare di fornitura indette dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato offrendo pellicole identiche al campione riconosciuto idoneo;
  b) a marcare le pellicole fornite all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con un simbolo di identificazione indelebile, non asportabile né correggibile, costituito dalla sigla del riconoscimento ottenuto, applicato conformemente all'illustrazione esemplificativa della figura III.6 (1).
3.4. Conformità della produzione.
3.4.1. Facoltà di prelievo.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione (4), d'intesa con il Provveditorato generale dello Stato, si riserva la facoltà più ampia di prelevare campioni di pellicola presso i magazzini dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per verificarne la conformità alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare.

3.4.2. Sanzioni per non conformità della produzione.

Nelle eventualità che i campioni prelevati non soddisfacessero alle prescrizioni del disciplinare, il Provveditorato generale dello Stato potrà procedere alla revoca del riconoscimento di idoneità accordato. In tal caso non potrà più essere fornita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la pellicola marcata con il numero di riconoscimento revocato, fatte salve le penalità e le sanzioni precisate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei bandi di gara per l'approvvigionamento del prodotto.

3.5. Conferma della validità del riconoscimento di idoneità.
3.5.1. Conferma quinquennale.

La validità del riconoscimento di idoneità accordato dal Provveditorato generale dello Stato, in virtù del punto 3.2.4, può essere confermata di cinque anni in cinque anni.

3.5.2. Domanda.

La conferma della validità è richiesta dal titolare del riconoscimento di idoneità non oltre i sei mesi successivi alla (2) sua scadenza, con una domanda rivolta al Provveditorato generale dello Stato, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La domanda dovrà fare riferimento al riconoscimento di idoneità precedentemente ottenuto.

3.5.3. Presentazione dei campioni.

Per ogni tipo di pellicola per il quale è richiesta la conferma di idoneità, il richiedente presenterà la pellicola, le vernici, ed il trasparente protettivo in quantità doppia di quella necessaria all'approntamento dei campioni da utilizzare per le prove di cui al punto 3.5.4. I campioni saranno approntati, alla presenza dei tecnici del richiedente, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che utilizzerà fogli di alluminio del tipo destinato alla produzione.

3.5.4. Procedura amministrativa.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, inoltrerà le campionature al Ministero dei trasporti e della navigazione - (4) Direzione generale della M.C.T.C. Questi, effettuate le verifiche e prove di fotometria, di adesività, di imbutibilità e di resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi con i criteri di cui rispettivamente ai sottoparagrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 4.9, ne comunicherà l'esito al Provveditorato generale dello Stato che emanerà l'atto di conferma della validità del riconoscimento di idoneità. Tale conferma consentirà al titolare del riconoscimento di continuare ad usufruire per altri cinque anni delle prerogative di cui ai capoversi a) e b) del sottoparagrafo 3.3.

4. PRESCRIZIONI E METODOLOGIE DI PROVA RELATIVE ALLE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI ED ALLE VERNICI TRASPARENTI.
4.1. Colorimetria.

I colori delle pellicole retroriflettenti da impiegare nella fabbricazione delle targhe, protette da vernice trasparente applicata secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, devono avere coordinate colorimetriche comprese all'interno dei quadrilateri appresso definiti mediante indicazione delle coordinate dei vertici.

4.1.1. Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza (5)
    (6)
 
Colore Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite Fattore
  nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante di
  normalizzato D65, geometria 45/0) luminanza
             
  1 2 3 4  
             
  x 0,355 0,305 0,285 0,335  
Bianco           ³ 0,35
  y 0,355 0,305 0,325 0,375  
             
  x 0,545 0,487 0,427 0,465  
Giallo           ³ 0,27
  y 0,454 0,423 0,483 0,534  
             
  x 0,078 0,150 0,210 0,137  
Blu           ³ 0,01
  y 0,171 0,220 0,160 0,038  
 

Metodo di prova secondo C.I.E. n. 15.

4.2. Fotometria.
4.2.1. Prescrizioni.
4.2.1.1. Valori minimi. (7)

Nella tabella che segue sono riportati in cd/lux m i valori ammessi per il coefficiente specifico di intensità luminosa delle pellicole retroriflettenti per targhe, del colore blu dell'Eurologo e degli inserti blu relativi alle sigle provinciali ed all'anno di immatricolazione. L'illuminante di riferimento è l'illuminante ''A'' della C.I.E., metodo di misura C.I.E. n. 54. (8)

  Angolo di Angolo di      
  divergenza illuminazione Bianco Giallo Blu
  (a) b1 (b2=0)      
             
    5 45,0 37,0 3,0
  12' 30 22,0 18,0 1,5
    40 14,0 8,0 1,0
             
    5 35,0 28,0 1,5
  20' 30 17,0 14,0 1,0
    40 7,0 6,0  
             
    5 3,0 2,5  
  2 30 2,0 1,6  
    40 1,0 0,8  
 
4.2.1.2. Valori massimi.

Il C.I.L. corrispondente ad un angolo di divergenza di 20' e ad un angolo di incidenza di 5° deve risultare non superiore al valore di 7 mcd/lux cm2.

4.2.2. Metodologia di prova.

La verifica della corrispondenza alle prescrizioni fotometriche si effettua su quattro provini, costituiti da rettangoli di pellicola protetti da trasparente applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, delle dimensioni minime di 70 x 100 mm, applicati su supporto metallico piano; le misure vanno effettuate con il provino a 15 ± 0,15 m di distanza dalla sorgente luminosa (lente di uscita del proiettore) e la prova è giudicata positiva se tutti e quattro i provini sono caratterizzati da valori del C.I.L. compresi tra i minimi e massimi sopra indicati.

4.3. Adesività.
4.3.1. Prescrizioni.

Il collante autoadesivo delle pellicole retroriflettenti deve essere tale che la pellicola, applicata su un supporto di alluminio liscio e pulito e sottoposta ad una forza di trazione 0,333 daN/cm per 5 minuti non si distacchi dal supporto per più di:

  a) 5 cm a temperatura ambiente;
  b) 8 cm a caldo (70° ± 2 °C).
4.3.2. Metodologia di prova.
4.3.2.1. A temperatura ambiente.
4.3.2.1.1. Preparazione dei provini. Un campione di pellicola viene condizionato mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 °C ± 2 °C ed all'umidità relativa del 65% ± 5%. Riportato il campione a temperatura ambiente, si ritagliano due provini delle dimensioni di 3 x 15 cm e si rimuove manualmente il liner senza fare ricorso ad acqua o ad altri solventi. In tale fase si osserverà se il liner si rompe, si lacera ovvero se asporta adesivo dalla superficie della pellicola retroriflettente.
4.3.2.1.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce, perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 °C ± 2 °C ed al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente si sospende la lastra in posizione orizzontale con i due provini nella superficie inferiore e si applica la forza di 1 daN ad ognuna delle estremità libere dei provini permettendo loro di pendere liberamente formando un angolo di 90° con la superficie della lastra in prova. Trascorsi cinque minuti dalla applicazione delle masse, si misura la lunghezza della striscia che si è distaccata. La prova è giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola, o asportazioni di adesivo, e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra per una lunghezza non superiore a 5,00 cm.
4.3.2.2. A caldo.
4.3.2.2.1. Preparazione dei provini. Si procede come al punto 4.3.2.1.1.
4.3.2.2.2. Si fanno aderire 10 cm di ogni provino ad una lastra di alluminio a facce lisce perfettamente pulite e sgrassate e lo si condiziona per temperatura ed umidità lasciandolo per almeno 48 ore in un ambiente a temperatura di 20 °C ± 2 °C al 65% ± 5% di umidità relativa. Successivamente i provini vengono condizionati per temperatura mediante mantenimento per 4 ore alla temperatura di 70 °C ± 2 °C. Immediatamente dopo l'estrazione dal forno termostatico, si applica la forza di 1 daN all'estremità libere dei provini e si procede come al punto 4.3.2.1.2. La prova è giudicata favorevole se in fase di rimozione del liner non si sono verificate rotture o lacerazioni della pellicola o asportazioni di adesivo e se entrambi i provini si sono distaccati dalla lastra di prova per una lunghezza non superiore a 8,00 cm.
4.4. Allungabilità.
4.4.1. Prescrizioni.

Le pellicole destinate alle targhe devono essere caratterizzate da un allungamento a rottura superiore al 45%.

4.4.2. Metodologia di prova.

La prova si effettua sottoponendo alla trazione cinque strisce di pellicola e misurandone l'allungamento corrispondente alla rottura. La prova va effettuata alla temperatura ambiente di 20° ± 2 °C con strisce di pellicola larghe almeno 25,5 mm, applicando il carico alla velocità di 300 mm/minuto.

4.4.3. Valutazione dei risultati. Si definisce come allungamento di un provino il valore:
        LR - LU
      a = ---------------
        LU
  a = allungamento
  LR = distanza tra le pinze del dinamometro corrispondente alla rottura del provino
  LU = distanza tra le pinze del dinamometro con il provino sottoposto ad un precarico di 0,5 N, e la prova è giudicata favorevole se:
  A)   amax - amin è minore o uguale a 0,20;
  B)   la media dei tre valori di a compresi tra amax e amin è maggiore o uguale a 0,45.
4.5. Resistenza all'azione degli agenti chimici.
4.5.1. Prescrizioni.

Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'azione dell'acqua distillata, dei combustibili per autotrazione, degli olii lubrificanti, delle soluzioni alcaline e delle nebbie saline. La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio alla aggressione degli agenti chimici sopraelencati secondo le modalità appresso definite. Al termine delle prove le pellicole, esaminate visivamente, non dovranno mostrare alcun difetto appariscente, quale:

  a) bolle;
  b) fessurazioni;
  c) variazioni di colore apprezzabili;
  d) scollamenti dal supporto metallico;

ed, inoltre, il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere al di sotto dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità che all'esame visivo si rilevassero variazioni cromatiche si procederà a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione corrisponda ancora alle disposizioni del punto 4.1.

4.5.2. Metodologia di prova.
4.5.2.1. Preparazione dei provini.

I campioni di pellicola, preventivamente condizionati mediante mantenimento per 4 ore alla pressione di 0,175 bar alla temperatura di 70 °C ± 2 °C ed all'umidita relativa del 65% ± 5% vengono ritagliati in rettangoli delle dimensioni minime di 70 x 100 mm, successivamente vengono applicati a rettangoli di lamiera di alluminio per targhe delle stesse dimensioni. I provini cosi ottenuti, ricoperti di trasparente protettivo applicato secondo le istruzioni dichiarate dal fabbricante nella relazione tecnica, vengono lasciati riposare per almeno 48 ore alla temperatura di 20 °C ± 2 °C.

4.5.2.2. Prove per immersione.

Trascorso tale periodo, i provini, in numero di due per ogni bagno, vanno sottoposti agli agenti chimici secondo quanto di seguito precisato: 

    Temperatura Durata
  Agente chimico del bagno della immersione
       

Carburante (70% di isottano e

  30% toluene)   20° ± 2 °C 30 min
         

Olio lubrificante additivato

  (SAE 10 W 50)   20° ± 2 °C 2 h
         

Soluzione alcalina (carbonato

  sodico al 3% in acqua distillata)   20° ± 2 °C 2 h
         
  Acqua distillata   20° ± 2 °C 24 h
 
4.5.2.3. Prove in cella climatica.

Due provini vengono sottoposti all'azione della nebbia salina ottenuta da una soluzione acquosa di cloruro sodico al 5% alla temperatura di 35° ± 2 °C. La durata della prova è di 96 ore consecutive.

4.5.3. Esame dei provini.

Trascorsi cinque minuti dall'estrazione dai bagni o dalla cella climatica, i provini vengono asciugati e puliti con un panno morbido ed esaminati per raffronto con un provino vergine. Gli esami fotometrici e le eventuali determinazioni colorimetriche si effettuano almeno 24 ore dopo l'estrazione.

4.5.4. Interpretazione dei risultati.

Le prove si intendono superate con esito favorevole se tutti i provini ottemperano alle prescrizioni del punto 4.5.1.

4.6. Resistenza all'invecchiamento.
4.6.1. Prescrizioni.

Le pellicole e le vernici trasparenti protettive destinate alle targhe devono presentare caratteristiche di stabilità nel tempo e di resistenza all'azione degli agenti atmosferici (luce e pioggia). La prescrizione si verifica sottoponendo provini costituiti da pellicola applicata su lastra di alluminio ad invecchiamento artificiale, secondo le modalità che verranno appresso definite. Al termine dell'invecchiamento le pellicole esaminate visivamente non dovranno presentare alcun difetto appariscente, quale:

  a) bolle;
  b) fessurazione;
  c) variazioni di colore apprezzabili;
  d) scollamenti dal supporto metallico;

ed inoltre il coefficiente specifico di intensità luminosa non dovrà scendere al di sotto del 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1. Nella eventualità che all'esame visivo si rivelassero variazioni cromatiche si procederà a nuove determinazioni colorimetriche accertando che il campione risponda alle prescrizioni del punto 4.1.

4.6.2. Metodologia di prova.
4.6.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini procedendo secondo quanto indicato al punto 4.5.2.1.

4.6.2.2. Invecchiamento artificiale.

I tre provini vengono sottoposti ad invecchiamento utilizzando un apparecchio Weather - Ometer Atlas tipo DMC/WR equipaggiati con portacampioni Atlas VPD programmato secondo il seguente ciclo:

  a) solo azione delle radiazioni 102 min;
  b) azione combinata spruzzo d'acqua e radiazioni 18 min;
  c) temperatura dell'acqua all'entrata nell'apparecchio di spruzzo 16° ± 5 °C;
  d) temperatura massima all'interno dell'apparecchio 63° ± 2 °C;

per un periodo complessivo di 1000 ore, che possono essere anche continuative.

4.6.3. Esame dei provini.

Si procede come specificato al punto 4.5.3.

4.6.4. Valutazione dei risultati.

Si applicano gli stessi criteri descritti al punto 4.5.4, precisando che le esigenze fotometriche si intendono soddisfatte se i C.I.L. misurati non risultano inferiori al 50% dei valori minimi prescritti al punto 4.2.1.1.

4.7. Resistenza meccanica alle basse temperature.
4.7.1. Prescrizioni.

Le pellicole retroriflettenti e le vernici trasparenti protettive per targhe devono presentare buone caratteristiche di resistenza all'urto in condizioni di bassa temperatura. Tale esigenza si intende soddisfatta se la pellicola, applicata al supporto di alluminio e condizionata per umidità e temperatura, percossa con percussore a superficie sferica secondo le procedure di seguito illustrate, non presenta, nella zona esterna al punto di impatto, cretti o scheggiature visibili.

4.7.2. Metodologia di prove.
4.7.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini procedendo come indicato al punto 4.5.2.1.

4.7.2.2. Condizionamento dei provini.

I tre provini vengono immersi per due ore in acqua distillata a temperatura ambiente (20° ± 2°C). Successivamente si asciugano con un panno morbido e si condizionano per temperatura mantenendoli per 24 ore in un criostato a - 20° ± 2 °C.

4.7.2.3. Apparecchiatura di prova.

Per la prova d'urto si usa un percussore in caduta libera delle seguenti caratteristiche:

  a) massa 500 g;
  b) altezza di caduta 25 cm;
  c) punta sferica in acciaio del diametro di 12,7 mm;
  d) piano di appoggio del provino in gomma 50 shore.
4.7.2.4 Esecuzione della prova.

I provini, immediatamente dopo la loro estrazione dal criostato, vengono cimentati con due colpi di percussore in rapida successione.

4.7.2.5. Valutazione dei risultati.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano cretti o scheggiature visibili sulla superficie esterna alla circonferenza di 6 mm di diametro che circoscrive la zona d'impatto.

4.8. Imbutibilità.
4.8.1. Prescrizioni.

Le pellicole retroriflettenti per targhe devono essere imbutibili con profondità d'imbutitura di 1,5 mm. Tale requisito si verifica imbutendo provini costituiti da pellicola e da lamiera d'alluminio per targhe dello spessore di 1,00 ± 0,05 mm secondo le procedure di seguito illustrate e verificando che la pellicola resti integra.

4.8.2. Metodologia di prova.
4.8.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini delle dimensioni di 100 x 100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1 ma senza l'applicazione del trasparente protettivo.

4.8.2.2. Apparecchiatura di prova.

Per la prova di imbutibilità si usa:

  a) un punzone in acciaio dello spessore di 2,00 mm conforme alla figura III.7 (3);
  b) una lastra di gomma della dimensione di 100 x 100 x 15 mm della durezza 80° ± 5° shore;
  c) una pressa da 20.000 daN.
4.8.2.3. Esecuzione della prova.

Si dispongono nella pressa:

  a) punzone;
  b) provino;
  c) gomma;

e si applica la forza di 20.000 daN.

4.8.2.4 Valutazione dei risultati.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini esaminati da una distanza di 25 cm non presentano fessurazioni o cretti visibili.

4.9. Resistenza all'abrasione dei trasparenti protettivi.
4.9.1. Prescrizioni.

Le vernici trasparenti destinate alla protezione delle targhe devono presentare caratteristiche di resistenza all'abrasione. Tale resistenza si verifica sottoponendo provini protetti da vernice trasparente all'azione di un getto di sabbia e verificando che la pellicola non venga intaccata.

4.9.2. Metodologia di prova.
4.9.2.1. Preparazione dei provini.

Si preparano tre provini delle dimensioni di 70 x 100 mm procedendo come indicato al punto 4.5.2.1, avendo però l'avvertenza di verniciarli con vernice nera prima di proteggerli con il trasparente protettivo.

4.9.2.2. Apparecchiatura di prova.

Si utilizza un apparecchio che consenta la caduta libera della sabbia normale (sabbia quarzosa lavata passante in un setaccio con maglie da 1,0 mm e trattenuta da un setaccio con maglie da 0,5 mm), attraverso un foro guida cilindrico del diametro di 8 mm e dell'altezza di 20 mm. Una camicia cilindrica del diametro di 80 mm, concentrica e coassiale al foro guida, delimita il getto di sabbia fino a 150 mm dal centro della zona d'impatto. L'apparecchiatura è illustrata nella figura III.8.

4.9.2.3. Esecuzione della prova.

Si fanno cadere in caduta libera da un'altezza di 200 cm, riferiti al centro del provino da saggiare disposto con il lato lungo inclinato a 45° rispetto alla verticale, 20 kg di sabbia normalizzata.

4.9.2.4. Valutazione dei risultati.

La prova si giudica superata favorevolmente se i tre provini, esaminati da una distanza di 25 cm, non presentano ad un esame a vista asportazioni di vernice nera.

5. PROVE TECNOLOGICHE

Le prove di seguito descritte devono essere effettuate presso impianti stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5.1. Prova di imbutitura senza stagionatura intermedia.

Dovrà essere fornita una bobina di lunghezza minima 200 m e larghezza 0,111 m; la prova consisterà nell'imbutitura di n. 100 esemplari di targa numerica posteriore per autoveicoli con sigla "AN" e di 100 con sigla "MI", stampati in sequenza. Se ritenuto necessario, subito dopo l'applicazione della pellicola, il nastro potrà essere riscaldato in linea a una temperatura di 40° - 50 °C in un forno della lunghezza di 2,50 m; la velocità del nastro è di 10 m/min circa. Non dovranno essere rilevabili tracce di distacco o di rottura della pellicola.

5.2. Prova di applicazione di inchiostri.

Gli inchiostri forniti con la pellicola dovranno essere utilizzati su una linea di verniciatura che preveda una verniciatura a rullo a doppia passata, seguita da una permanenza in forno I.R. per 90 sec. ad una temperatura max di 140 °C. All'uscita dal forno gli inchiostri dovranno essere perfettamente asciutti e non dare luogo ad adesione dei pezzi tra loro negli impilatori.

5.3. Prova di applicazione del trasparente protettivo.

La prova sarà effettuata nelle seguenti condizioni di funzionamento (durata delle varie fasi):

  a) appassimento 15 min;
  b) preessiccazione (80 °C) 11 min;
  c) essiccazione (120 °C) 20 min.

All'uscita dell'impianto la vernice dovrà apparire completamente secca ed i pezzi, distaccati dai ganci ed impilati, non dovranno dar luogo ad adesione tra loro.  __________

  (1) Testo così rettificato dalla redazione, rispetto all’originale “figura III.5”, in quanto ritiensi trattarsi di mero errore di trascrizione.
  (2) Parole così sostituite dall'art. 231 DPR 16.9.1996 n. 610.
  (3) Testo così rettificato dalla redazione, rispetto all’originale “figura III.6”, in quanto ritiensi trattarsi di mero errore di trascrizione.
  (4) Parole aggiunte dall'art. 231 DPR 16.9.1996 n. 610.
  (5) Parole così sostituite dall'art. 7 DPR 4.9.1998 n. 355.
  (6) La seguente tabella sostituisce i punti da 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.2, 4.1.2.1 e 4.1.2.2; dall'art. 7 DPR 4.9.1998 n. 355.
  (7) Punto così sostituito dall'art. 7 DPR 4.9.1998 n. 355.
  (8) Tabelle così sostituite dall'art. 7 DPR 4.9.1998 n. 355.
  (9) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti lettere:
    "b) le targhe in prova degli autoveicoli e dei rimorchi;
    d) le targhe in prova dei motoveicoli;
    i) le targhe in prova delle macchine agricole;
    l) le targhe in prova delle macchine operatrici;".
    Il medesimo DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova all'art. 2, c. 3, ha previsto:
    "3. La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera “P” è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera “P” sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva.".
  (10) Con DPR 24.11.2001 n. 474, che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova, sono state soppresse le seguenti parole: ", in prova".
  (11) Lettera così sostituita dal DPR 28.9.2012 n. 198.

 

Tags: appendice xiii, reg cds - app titolo 3, art.100 cds

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