DPR 495/92 - Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) - Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) - Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle targhe e dei contrassegni per ciclomotore (493)
1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:
a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonché in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni. (494)
(493) Articolo così sostituito dall'art. 157, comma 1, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(494) Per la parziale disapplicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, per l'anno 2009, vedi l'art. 67, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.