DPR 495/92 - Art. 256 - (Art. 100 Cod. Str.) Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 256 (Art. 100 Codice della strada) Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici (6) e di riconoscimento

1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;

b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;

c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;

d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;

e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;

f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;

g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

2. Si definiscono targhe ripetitrici:

a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente (7) i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente (1) le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice (2);

c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.

3. (5)

4. Si definiscono targhe di riconoscimento:

a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice (3).

(4) 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe è aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

__________

(1) Le parole: "i rimorchi agricoli e" sono state soppresse dall'art. 152 DPR 16.9.1996 n. 610.

(2) Parole così sostituite dall'art. 152 DPR 16.9.1996 n. 610.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 152 DPR 16.9.1996 n. 610.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1 DPR 4.9.1998 n. 355.

(5) Il DPR 24.11.2001 n. 474 disciplinando ex novo l’intera materia delle targhe di prova:

• ha soppresso il comma 3 che recitava: "3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all’articolo 98, comma 1, del codice.";

• ha previsto: "1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.".

(6) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l'intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: ", di prova".

(7) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "i rimorchi ed".

Tags: reg cds - titolo 3, art.100 cds

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