DPR 495/92 - Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.) - Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.) - Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera (341)
1. Tra i materiali assimilati indicati dall'art. 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Può altresì classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto. (342)
(341) A norma dell'art. 11, comma 3, L. 23 dicembre 1997, n. 454, il presente articolo cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della stessa L. 454/1997.
(342) Comma così modificato dall'art. 119, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
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