DPR 495/92 - Art. 260 - (Art. 100 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione

D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

Art. 260 (Art. 100 Codice della strada) Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione

1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all’estremità delle targhe per autoveicoli, loro rimorchi (10) e motoveicoli (4). I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati (5):

a) colore rosso: scritta (11) (12) RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici (8);

b) (9)

c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall’articolo 134, comma 1, del codice (1);

c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista (6).

2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l’ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all’appendice XII, comma 3, al presente titolo.

3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell’anno in cui scade la validità della carta di circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei rimorchi (10) e dei motoveicoli la zona rettangolare posta all’estrema destra è destinata a contenere due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della targa e non influiscono ai fini dell’identificazione del veicolo e del relativo intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime due cifre dell’anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell’intestatario della carta di circolazione (7).

4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.

5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell’articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 (2) progressivamente con l’esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 (3). Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale. Le targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1 ottobre 1993 possono esse sostituite, con la stessa sigla alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal 1 gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, senza che si configuri l’ipotesi di reimmatricolazione di cui all’articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (7).

6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l’accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all’appendice XIII al presente titolo.

__________

(1) Lettera aggiunta dall’art. 155 DPR 16.9.1996 n. 610.

(2) Parole così sostituite dall’art. 155 DPR 16.9.1996 n. 610.

(3) Parole aggiunte dall’art. 155 DPR 16.9.1996 n. 610.

(4) Parole aggiunte dall’art. 4 DPR 4.9.1998 n. 355.

(5) Periodo così sostituito dall’art. 4 DPR 4.9.1998 n. 355.

(6) Lettera aggiunta dall’art. 4 DPR 4.9.1998 n. 355.

(7) Periodo aggiunto dall’art. 4 DPR 4.9.1998 n. 355 che all’art. 9 prevede che la distribuzione delle nuove targhe abbia inizio dall’1.1.1999 e comunque non prima dell’esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali MCTC.

(8) Con DPR 24.11.2001 n. 474 che ha disciplinato ex novo l’intera materia delle targhe di prova sono state soppresse le seguenti parole: "e delle targhe prova per le stesse".

(9) Il DPR 24.11.2001 n. 474, disciplinando ex novo l’intera materia delle targhe di prova:

• ha soppresso la lettera b) che recitava: "b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle macchine operatrici;";

• ha previsto: "3. La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera "P" sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. 4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

(10) Parole aggiunte dal DPR 28.9.2012 n. 128.

(11) Parole così sostituite dal DPR 28.9.2012 n. 128.

(12) Con DPR 28.9.2012 n. 198 sono state soppresse le seguenti parole: "RIMORCHIO,".

Tags: art.100 cds, reg cds - titolo 3

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