Min. Interno - Circ. 21/01/2019 n. 559 - Artt. 213, 214. 214-bis e 215-bis C.d.S. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/559/19/101/20/21/4

Roma, 21 gennaio 2019

Oggetto: Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis Codice della Strada. Nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

 

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 ha completamente riscritto le norme del Codice della Strada riguardanti la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la misura cautelare del sequestro amministrativo (art. 213) e la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo (art. 214); la predetta norma, inoltre, ha dettato nuove disposizioni per semplificare le procedure di alienazione dei veicoli sottoposti a fermo e sequestro amministrativo (art. 215-bis). Per immediata consultazione, le nuove disposizioni si allegano alla presente (ALL. 1).

Alla luce della riforma sopraindicata, si rende necessaria la completa rivisitazione delle istruzioni operative impartite in materia, per garantire l'uniforme applicazione delle numerose modifiche alle procedure connesse alla misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo.

La presente circolare, perciò, tenendo conto delle nuove disposizioni, riunisce i contenuti di tutte le precedenti direttive ed istruzioni in materia e sostituisce, sopprimendole, tutte le circolari indicate nel paragrafo 12 nonché quelle, emanate da questa Direzione, non espressamente richiamate, le cui disposizioni risultano incompatibili con le nuove procedure.

 

PREMESSA

Il sistema fondato sul custode-acquirente, introdotto con la riforma di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, ha prodotto importanti effetti sul sistema di applicazione delle sanzioni riguardanti i veicoli, riducendo i tempi della procedura di confisca o di alienazione, garantendo la piena tracciabilità dei veicoli sequestrati e fermati, e determinando, di conseguenza, una sensibile riduzione degli oneri di custodia. Tuttavia, in questi anni di applicazione, anche in ragione di alcune problematiche procedurali connesse soprattutto alle difficoltà di notifica degli atti agli interessati, spesso irreperibili, l'obiettivo della massima riduzione del numero dei veicoli custoditi con spese anticipate dall'Erario, non è stato raggiunto.

In vista di questo obiettivo diretto al contenimento della spesa pubblica, ed è rimasto ancora tra gli obiettivi primari diretti al contenimento della spesa pubblica, le nuove disposizioni, riordinando completamente la materia, hanno lo scopo di ridurre ulteriormente, per quanto possibile, gli oneri di custodia a carico della Pubblica Amministrazione, attraverso ad un ricorso ampio e generalizzato all'affidamento del veicolo in custodia al proprietario o al conducente dello stesso.

 

AMBITO APPLICATIVO

Le procedure di seguito indicate trovano applicazione in tutti i casi in cui è previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca del veicolo, compresi quelli derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa di cui all'art. 193 CdS, e in tutte le ipotesi in cui è disposto il fermo amministrativo del veicolo, comprese quelle richiamate dalla legge 298/1974 (trasporto abusivo di merci).

 

DEFINIZIONI

Nella presente direttiva ed in ogni allegato da essa richiamato, si intende per:

a) DL 113/2018, il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate "

b) DPR 189/2001, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)"

c) DPR 571/1982, il Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 recante "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale."

d) Avente diritto alla custodia, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS, a cui, secondo gli artt. 213 e 214 CdS, deve essere affidata la custodia del veicolo sequestrato o fermato; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, gli altri obbligati in solido a cui deve essere affidato in custodia il veicolo sono il proprietario del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, il locatario ai sensi dell'articolo 84 CdS, il comodatario, l'erede utilizzatore, il custode giudiziario, il tutore dell'incapace di agire, che, ai sensi dell'art 94, comma 4-bis, CdS hanno l'utilizzo temporaneo del veicolo. Per i veicoli immatricolati all'estero, nei casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all'articolo 132 CdS, la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo. Per le persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore quando la violazione da cui dipende l'applicazione del sequestro o del fermo è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

e) Custode-acquirente, il soggetto che, ai sensi dell'art. 214-bis CdS, ha stipulato un'apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali, a cui è consegnato il veicolo nel caso in cui non sia affidato all'avente diritto alla custodia;

f) Deposito autorizzato dal Prefetto, il soggetto che, ai sensi dell'art.8 del DPR 571/1982 è autorizzato dal Prefetto alla custodia dei veicoli sequestrati o fermati negli ambiti territoriali in cui non è istituto un custode-acquirente. Il deposito è inserito in appositi elenchi aggiornati annualmente dal Prefetto.

g) Sistema SIVeS (Sistema Informatico per i VEicoli Sequestrati), l'applicativo per la gestione dei veicoli confiscati, realizzato dall'Agenzia del Demanio per gestire con il Ministero dell'Interno la cessione dei veicoli confiscati ai custodi acquirenti, secondo quanto previsto dall'art. 214-bis CdS [1].

 

1. CUSTODIA DEI VEICOLI FERMATI O SEQUESTRATI

Alla luce della riscrittura degli artt. 213 e 214 CdS ad opera del DL 113/2018 è stato rafforzato il principio generale secondo cui l'obbligo di affidamento immediato del veicolo in capo all'avente diritto alla custodia rappresenta la regola generale, che, salvo il caso di espresso rifiuto o di concreta e documentata situazione di impossibilità di affidarlo perché la persona non ha i requisiti morali o personali per assumere la custodia, deve essere assolutamente rispettata [2].

Tale assunto normativo impone agli organi di polizia stradale di considerare che l'affidamento del veicolo al custode-acquirente, ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui tale figura non è stata ancora istituita, al di fuori dei casi normativamente stabiliti, rappresenta un'eccezione che deve essere limitata con ogni mezzo.

La volontà del legislatore trae conferma anche nell'estensione del principio dell'affidamento all'avente diritto alla custodia a tutte le tipologie di veicoli, includendo, quindi, anche i ciclomotori e i motocicli che, secondo la precedente formulazione, dovevano essere obbligatoriamente affidati in custodia alla depositeria per 30 giorni.

Le norme e le direttive in materia di custodia ed alienazione dei veicoli, dunque, devono essere interpretate ed applicate nella maniera più rigorosa e aderente agli obiettivi di bilancio cui si è fatto cenno, anche attraverso procedure che garantiscano la massima rapidità per l'alienazione dei veicoli stessi.

L'operatore di polizia, in occasione dell'applicazione delle misure del fermo o del sequestro amministrativo, dovrà fare concretamente tutto il possibile per affidare il veicolo all'avente diritto alla custodia, restando l'affidamento al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto, un'ipotesi assolutamente residuale nei casi di effettiva e documentata impossibilità di affidare il veicolo ad uno soggetti indicati, senza oneri per l'Amministrazione.

 

1.1 Affidamento in custodia all'avente diritto alla custodia.

La nuova formulazione degli artt. 213 e 214 CdS, prevede per tutti i veicoli, compresi i ciclomotori e motocicli sottoposti a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, l'affidamento in custodia al proprietario. Questo soggetto, perciò, se non presente a bordo del veicolo, ove possibile, deve essere comunque prontamente contattato e invitato ad assumere la custodia del veicolo.

Solo quando il proprietario non è presente al momento dell'accertamento o non è prontamente reperibile o, comunque, non vuole o non può assumere la custodia del mezzo, il veicolo, compatibilmente con i tempi e le esigenze operative dell'organo di polizia procedente, deve essere affidato, nell'ordine, al conducente o, in mancanza ovvero in caso di impossibilità o rifiuto, ad altri soggetti obbligati in solido presenti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria cioè in regime di leasing, ecc.).

Tutti i soggetti indicati, come già specificato nelle precedenti direttive [3], possono delegare altre persone ad assumere, in loro vece, la custodia a condizione che le stesse accettino l'incarico, siano prontamente reperibili e abbiano i requisiti richiesti per assumere la custodia.

Se il conducente è minorenne, il veicolo deve essere sempre affidato a un genitore o a chi ne fa le veci, se presente o prontamente reperibile. Qualora il genitore o chi ne fa le veci non possa intervenire subito, ma confermi la volontà di farsi carico della custodia del veicolo, è ammessa la possibilità, da parte di questi, di delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia.

Occorre sottolineare, come già ribadito anche prima della cennata riforma degli artt. 213 e 214 CdS che l'irreperibilità di uno degli aventi titolo, non presente al momento del sequestro o del fermo del veicolo, deve dar luogo comunque ad una loro scrupolosa ricerca, allo scopo di affidarlo a questi in tutti i casi in cui ciò sia possibile, considerando le priorità operative e di gestione degli Uffici.

Fatto salvo l'obbligo di custodire il veicolo in un luogo situato sul territorio italiano non soggetto a pubblico passaggio, i mezzi da sottoporre alla misura del sequestro o fermo amministrativo, possono essere affidati in custodia anche a cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

 

1.2 Requisiti del soggetto nominato custode.

Le norme degli artt. 213 e 214 CdS devono essere coordinate con le disposizioni generali dell'art. 259 CPP e con quelle dell'art. 120 CPP che stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. L'assenza di misure di sicurezza o di prevenzione deve essere accertata sulla base delle risultanze degli archivi della banca dati interforze di cui all'art. 8 della legge 121/1981. Ove non è possibile acquisire tale informazione dagli archivi predetti, potrà essere comunque oggetto di autocertificazione, nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa ovvero, per chi non può autocertificare, di dichiarazione sottoscritta, utilizzando l'allegato modello (ALL. 2).

 

1.3 Luogo della custodia.

Il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo deve essere depositato in un luogo di cui il custode abbia la disponibilità, anche non esclusiva (ad esempio un giardino, anche condominiale, un garage privato, un fondo privato, anche non chiuso, ecc.), ovvero in un altro luogo, anche non di sua proprietà esclusiva, purché non soggetto a pubblico passaggio (ad esempio presso un'autorimessa pubblica, un deposito autorizzato dal Prefetto, un fondo privato concesso a titolo di cortesia o in comodato, ecc..). Il luogo di custodia deve trovarsi nel territorio dello Stato in modo che l'organo di polizia procedente abbia sempre la possibilità di controllare l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal custode.

La circostanza di non disporre, in proprietà o in uso, di un idoneo luogo di custodia non può essere eccepita al fine di non essere nominati custodi amministrativi, ben potendo, in tal caso, avvalersi, a proprie spese, di un deposito, di un'autorimessa pubblica o di un altro spazio idoneo, posto in luogo non sottoposto a pubblico passaggio, di cui si può comunque godere a vario titolo.

La persona a cui il veicolo è affidato in custodia deve indicare il luogo dove lo depositerà. La disponibilità del luogo non soggetto a pubblico passaggio dove sarà custodito il veicolo, nonché l'idoneità dello stesso, non dovranno essere oggetto di dichiarazione autocertificata.

Qualora non immediatamente noto all'interessato, il luogo di custodia potrà essere comunicato anche successivamente, entro tre giorni, con intimazione ai sensi dell'art. 180, comma 8, del CdS nel verbale di contestazione o di sequestro/fermo. Nei medesimi atti, inoltre, dovrà essere riprodotta l'avvertenza che non solo la circolazione ma anche la sola sosta [4] in luogo pubblico o privato ad uso pubblico costituirà violazione dell'art. 213, comma 8, CdS, nel caso di sequestro, e dell'art. 214, comma 8, CdS, nel caso di fermo amministrativo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per la eventuale violazione degli obblighi di custodia [5].

 

1.4 Conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo di custodia.

Salvo che ostino motivi di sicurezza ovvero che la circolazione non sia comunque consentita per mancanza dei requisiti (quali, a titolo esemplificativo, la mancanza di copertura assicurativa, della prescritta immatricolazione, delle targhe, ecc..), il veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo può essere condotto nel luogo di custodia, che il privato ha formalmente indicato o che si è riservato di dichiarare, direttamente dalla persona alla quale è stato affidato. Se, tuttavia, questo soggetto non è munito di patente ovvero è sprovvisto, anche temporaneamente, dei prescritti requisiti per la guida, pur potendo assumere la custodia, può richiedere che il veicolo sia condotto da persona di sua fiducia, presente al momento dell'accertamento ovvero prontamente reperibile.

Quando il veicolo non può essere condotto nel luogo di custodia dall'affidatario o da altra persona abilitata alla guida, vi deve essere trasportato, a spese e cura del custode [6] che potrà avvalersi di qualsiasi altro soggetto che disponga di un mezzo idoneo per il trasporto dei veicoli, nell'ambito di un rapporto di natura fiduciaria o contrattuale che non riguarda l'organo di polizia stradale, bensì esclusivamente il rapporto privatistico tra il custode ed il vettore, regolato dalle disposizioni del codice civile. Il soggetto che interviene per il trasporto, non deve essere necessariamente il custode-acquirente o altro deposito autorizzato dal Prefetto, e potrà agire anche in ambito autostradale in deroga alla previsione di cui all'art. 175, comma 12 del CdS, trattandosi di attività diversa dalla rimozione o soccorso.

 

2. CASI PARTICOLARI DI FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO

Per effetto della riscrittura delle disposizioni richiamate, è necessario operare il coordinamento con norme particolari che disciplinano, in modo difforme, le procedure di applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo conseguente ad una violazione amministrativa.

 

2.1 Fermo amministrativo per violazione dell'art. 171 CdS.

Secondo l'art. 171 CdS, per le violazioni relative all'uso del casco che comportano il fermo amministrativo, il ciclomotore o il motociclo possono essere sempre affidati in custodia al proprietario secondo le indicazioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo.

Questa disposizione, che, secondo le precedenti formulazioni degli artt. 213 e 214 CdS, rappresentava una deroga alla regola generale che prevedeva l'affidamento di detti veicoli al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto, deve oggi essere letta in modo non restrittivo. Infatti, alla luce delle nuove disposizioni contenute nei citati artt. 213 e 214 CdS, si ritiene che tale deroga non debba essere più tenuta in considerazione e dunque, anche per la violazione sanzionata dall'art. 171 CdS, si dovranno adottare le procedure di affidamento previste per tutti i veicoli, indicate nel precedente paragrafo 1.1; inoltre, l'affidamento non dovrà essere fatto solo nei confronti del proprietario ma, ove questo non sia presente o disponibile, anche nei confronti del conducente o di altro obbligato in solido.

 

2.2 Fermo amministrativo in caso di sospensione della carta di circolazione.

L'art. 214, comma 7, CdS deve essere coordinato con le disposizioni dell'art. 217 CdS. Perciò, l'organo di polizia stradale che accerta una violazione dalla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, ritira tale documento per trasmetterlo al competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e, contestualmente alla redazione del verbale di contestazione, provvede a disporre il fermo amministrativo del veicolo affidandolo in custodia secondo la disciplina dell'art. 214, comma 1, CdS. La custodia permane per il periodo di tempo che sarà successivamente indicato dal provvedimento di sospensione del documento di circolazione emesso dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 217, comma 2, CdS. Al termine del periodo di fermo amministrativo, il documento di circolazione deve essere restituito all'avente diritto secondo le procedure indicate nell'art. 217, comma 3, CdS.

 

2.3 Fermo amministrativo in caso art. 75 DPR 309/90.

L'art. 75, comma 3 DPR 9 ottobre 1990, n. 309, prevede una particolare forma di fermo amministrativo nell'ipotesi di condotte connesse alle sostanze stupefacenti che integrano illecito amministrativo. Quando il soggetto responsabile, nel compimento dell'attività illecita, abbia l'immediata e diretta disponibilità di un ciclomotore, questo dovrà essere sottoposto a fermo amministrativo per un periodo di trenta giorni, con conseguente ritiro del certificato di circolazione che sarà conservato agli atti dell'organo di polizia procedente e restituito al termine del periodo di fermo.

Il veicolo deve essere affidato, secondo le regole generali sopra indicate, all'avente diritto alla custodia.

 

2.4 Fermo amministrativo art. 207 e 202/2 quater CdS.

La procedura di affidamento in custodia all'avente diritto del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, non trova applicazione quando ricorre l'art. 207 CdS, cioè quando il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE non provvede al pagamento immediato della sanzione amministrativa prevista ovvero non presta la cauzione. In tali casi l'organo di polizia che ha accertato la violazione affida il veicolo fermato al custode-acquirente convenzionato ai sensi dell'art. 214-bis CdS ovvero, dove non istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto.

Analoga procedura è prevista dall'art. 202, comma 4-quater CdS, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate dal comma 2-bis dello stesso articolo.

 

2.5 Fermo amministrativo art. 26, 46, 46-bis e 46-ter legge 298/74.

La procedura prevista nel paragrafo precedente deve essere attuata anche in caso di contestazione delle violazioni di cui agli artt. 46-bis e 46-ter della legge 298/74, per le quali è prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Le citate norme, per l'affidamento del veicolo, fanno espresso riferimento ai soggetti di cui all'art. 214-bis CdS escludendo, sostanzialmente, la possibilità che il veicolo sia affidato all'avente diritto alla custodia. In tali casi, perciò, il veicolo fermato deve essere sempre affidato al custode-acquirente ovvero, dove non istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto e deve restare presso tali soggetti per tutto il periodo di durata del fermo amministrativo. Il pagamento della sanzione amministrativa, in tali casi, non consente di affidare il veicolo all'avente diritto alla custodia.

Viceversa, nel caso di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 26 o 46 della citata L. 298/74, visto che le norme operano solo un mero rinvio formale alle disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del CdS, resta applicabile la procedura generale sopraindicata, con obbligo di affidamento all'avente diritto alla custodia.

 

3. AFFIDAMENTO CUSTODE-ACQUIRENTE OVVERO A DEPOSITO AUTORIZZATO DAL PREFETTO

Nelle ipotesi in cui il trasgressore non abbia i requisiti morali o psico-fisici previsti dagli artt. 120 e 259 CPP, per poter legittimamente assumere la custodia di un veicolo e non sia prontamente reperibile altro soggetto da nominare custode (proprietario, altro obbligato in solido ovvero delegato), il veicolo sequestrato o fermato deve essere comunque affidato a un custode-acquirente e, nelle province dove questi non è istituito, a un deposito autorizzato dal Prefetto, senza l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 213, comma 5, e 214, comma 1 CdS.

Alla luce delle indicazioni operative di cui ai punti precedenti, perciò, i casi previsti dalla legge in cui il veicolo sequestrato o fermato potrà essere affidato al custode-acquirente, laddove istituito, o ad un deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui il sistema non è ancora operativo, risultano i seguenti:

a) trasgressore minorenne con impossibilità di affidamento a un genitore o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata da questi;

b) avente diritto alla custodia che rifiuta di assumere la custodia del veicolo a proprie spese;

c) avente diritto alla custodia che, pur dichiarandosi disponibile a custodire il veicolo sottoposto a sequestro, rifiuta o non si adopera a trasportare nell'immediatezza il veicolo in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite degli agenti accertatori;

d) fermo amministrativo effettuato ai sensi dell'art. 207 CdS e dell'art. 202/2 quater CdS;

e) fermo amministrativo effettuato ai sensi dell'art. 46-bis e dell'art. 46-ter, legge 298/74;

f) trasgressore palesemente affetto da infermità di mente ovvero in stato di manifesta ubriachezza o stato di manifesta intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope;

g) assenza del trasgressore e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido;

h) trasgressore sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a misura di prevenzione;

i) circolazione con veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo.

 

3.1 Individuazione del custode-acquirente.

L'art. 214-bis CdS prevede la figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio, al quale i veicoli sequestrati o fermati, che non sono stati consegnati all'avente diritto alla custodia, devono essere affidati con l'onere di custodia e con l'eventuale obbligo di acquistarne successivamente la proprietà.

Il custode-acquirente, cui è affidato il servizio di recupero e custodia nell'ambito di ogni provincia, è individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo stesso la Prefettura e la Filiale dell'Agenzia del Demanio competente stipulano un contratto, sulla base del contratto-tipo predisposto dal Ministero dell'Interno. A favore dello stesso custode-acquirente, peraltro, sono alienati anche i veicoli confiscati affidati in custodia ai proprietari. In tal caso, tuttavia, l'alienazione del veicolo si verifica solo dopo che è divenuto definitivo il provvedimento di confisca emesso dal Prefetto.

 

3.2 Scelta del custode al quale affidare il veicolo.

Gli organi di polizia stradale che procedono all'applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 CdS devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al custode-acquirente convenzionato competente per la provincia in cui è avvenuto l'accertamento.

 

3.3 Obblighi del custode-acquirente.

Secondo le disposizioni del capitolato tecnico, allegato alla convenzione sottoscritta dal custode-acquirente, egli deve garantire la reperibilità telefonica 24 ore su 24 e deve essere in grado di intervenire entro 30 minuti dalla chiamata con un mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo sequestrato o fermato fino al luogo di deposito di cui dispone, ovvero, nel caso di esaurimento dei posti disponibili presso la propria depositeria, in altro luogo di deposito temporaneo individuato tra le depositerie rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'articolo 8 del DPR 571/82 secondo il criterio della maggiore vicinanza rispetto al luogo dell'accertamento e garantendo, comunque, una rotazione tra le depositerie che risultano ubicate nello stesso comune.

Se il veicolo sequestrato o fermato, affidato al custode-acquirente, è in grado di circolare su strada può essere condotto da un suo dipendente presso il luogo di deposito, senza la necessità di trasportarlo con altro mezzo. La persona che interviene a recuperare il veicolo fermato o sequestrato deve essere appositamente delegata e accreditata dal custode-acquirente e deve essere idonea ad assumere gli obblighi di custodia del veicolo secondo le norme vigenti.

Tale soggetto, che deve essere accreditato presso la Prefettura competente e deve avere un'idonea documentazione comprovante tale accreditamento, sottoscriverà il verbale di sequestro o di fermo, assumendo, a tutti gli effetti di legge, gli obblighi del custode.

Se il veicolo è fatto trasportare in un luogo diverso da quello di custodia definitiva, la persona che assume la custodia temporanea deve impegnarsi a trasferirlo in quest'ultimo luogo entro le successive 24 ore.

 

3.4 Province in cui non è stato nominato un custode-acquirente.

Nelle province in cui non sono ancora individuati i custodi-acquirenti, quando il veicolo non può essere affidato all'avente diritto alla custodia, restano in vigore le disposizioni del DPR 571/1982, che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l'obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell'elenco annuale formato dalle Prefetture.

 

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL SEQUESTRO O DEL FERMO AMMINISTRATIVO

 

4.1 Verifica sulla presenza di gravami sul veicolo iscritti al PRA.

Quando l'agente accertatore ha necessità di sottoporre un veicolo alla misura del sequestro o del fermo amministrativo, poiché tali provvedimenti potrebbero sfociare nella confisca amministrativa, è necessario procedere ad una verifica immediata sull'eventuale presenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari già trascritti presso il Pubblico Registro Automobilistico, attraverso la consultazione della relativa banca dati.

Infatti, in caso di trascrizione di uno di questi provvedimenti, potrebbe rendersi necessario procedere con misure di natura diversa [7].

Merita attirare l'attenzione sulla circostanza che, potrebbero insorgere problemi di difficile soluzione nell'ipotesi in cui venisse accertata la presenza di tali gravami solo in tempi successivi, e cioè quando si stanno attivando le procedure di alienazione ai sensi del DPR 189/2001 descritte nel successivo paragrafo 8.

 

4.2 Verbali di sequestro e di fermo amministrativo.

Per documentare l'esecuzione del sequestro o del fermo amministrativo e l'affidamento in custodia del veicolo, devono essere redatti appositi verbali conformi agli allegati, distinguendo i casi in cui il veicolo sia stato affidato in custodia all'avente diritto alla custodia (ALL. 3), al custode-acquirente convenzionato (ALL. 4) ovvero, al deposito autorizzato dal Prefetto (ALL. 5).

In questi due ultimi casi, nel verbale di sequestro o di fermo, devono essere specificati i motivi che hanno reso impossibile l'affidamento in custodia all'avente diritto alla custodia.

Deve sempre essere redatta, in modo completo e puntuale, la scheda di descrizione dello stato del veicolo che deve essere allegata ai verbali sopraindicati (ALL. 6)

 

4.3 Ritiro, conservazione e trasmissione dei documenti di circolazione.

La carta di circolazione o il certificato di circolazione del ciclomotore devono essere ritirati dall'organo accertatore ed allegati al verbale di contestazione.

Dopo il ritiro, i documenti di circolazione del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ovvero a fermo amministrativo, sono oggetto dei seguenti adempimenti:

a) in caso di fermo amministrativo, devono essere conservati presso l'Ufficio o il Comando da cui dipende l'organo accertatore; trascorso il periodo di fermo amministrativo, i documenti devono essere restituiti al proprietario del veicolo, al conducente o ad un suo delegato incaricato secondo le indicazioni di cui al paragrafo 7.5;

b) in caso di sequestro amministrativo, salvo che l'organo di polizia non debba procedere all'immediato dissequestro del veicolo, i documenti devono essere conservati presso l'Ufficio o il Comando con le seguenti modalità:

  • nel caso di affidamento al custode-acquirente, fino alla dichiarazione di trasferimento in proprietà allo stesso custode-acquirente da parte della Prefettura; successivamente a tale dichiarazione, secondo le indicazioni della stessa Prefettura, devono essere trasmessi al custode-acquirente a cui è stata ceduta la proprietà del veicolo;
  • nel caso di affidamento all'avente diritto alla custodia, fino alla confisca definitiva; completate le procedure di confisca e di alienazione, sono trasmessi al custode-acquirente convenzionato se esistente ovvero, in mancanza, devono essere gestiti secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del Demanio;
  • in caso di affidamento in custodia a deposito autorizzato dal Prefetto, fino alla confisca definitiva; completate le procedure di confisca e di alienazione, devono essere gestiti secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del Demanio.

 

4.4 Trasmissione dei verbali di sequestro e fermo amministrativo.

In attesa dell'adeguamento delle procedure informatiche di gestione dei flussi informativi del sistema SIVeS, nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro o di fermo amministrativo sia consegnato ad un custode-acquirente, il verbale relativo deve essere trasmesso immediatamente alla Prefettura competente affinché quell'ufficio possa dar corso alle procedure di alienazione, secondo le disposizioni dell'art. 213, comma 5, CdS. Negli stessi termini devono essere trasmessi alla Prefettura i verbali di sequestro amministrativo nel caso in cui il veicolo sia stato consegnato ad un deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui non è stato nominato un custode-acquirente, affinché quell'Ufficio proceda agli adempimenti di propria competenza, secondo le disposizioni dell'art. 215 bis CdS.

Quando, invece, il veicolo oggetto di sequestro sia stato affidato all'avente diritto alla custodia, il verbale di contestazione e il verbale di sequestro devono essere trasmessi alla Prefettura competente entro i 10 giorni successivi all'accertamento dell'illecito per l'attivazione delle procedure di confisca, secondo le disposizioni dell'art. 213 CdS.

 

4.5 Applicazione dell'avviso dello stato di sequestro.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 394, comma 9, Reg. Esec. CdS, il veicolo oggetto di sequestro amministrativo è segnalato con l'apposizione sulla parte anteriore o sul parabrezza, a cura dell'organo di polizia che procede, di uno o più fogli adesivi recanti l'iscrizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO".

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel verbale di affidamento in custodia. Secondo questa disposizione, perciò, il sigillo non è costituito dal pannello recante l'avviso sopraindicato ma solo dal dispositivo di fissaggio che viene utilizzato per rendere solidale ed inamovibile l'avviso stesso al veicolo.

Questa disciplina, richiamata dall'art. 213, comma 2 CdS, ove si prescrive che il veicolo debba recare segnalazione visibile dello stato di sequestro, dovrà essere coordinata con le norme che impongono l'affidamento in custodia all'avente diritto alla custodia, ed in particolare con l'esigenza di garantire piena visibilità al conducente nel caso del trasferimento su strada del veicolo fino al luogo di custodia. Per questo motivo, per semplificare le procedure e per uniformità di applicazione, si ritiene che per quanto riguarda i materiali, le modalità di collocazione e di fissaggio dell'avviso e dei relativi sigilli, si debba far riferimento alle disposizioni in materia di fermo amministrativo richiamate al successivo punto, in quanto applicabili. In questa logica, mutuando le dimensioni e il formato prescritto per l'iscrizione di fermo amministrativo di cui al successivo punto, la forma ed il contenuto dell'avviso di cui al citato art. 394 Reg. Esec. CdS possono essere integrati conformemente all'allegato modello (ALL. 7).

 

4.6 Applicazione dei sigilli in caso di fermo amministrativo.

Sul veicolo sottoposto a fermo amministrativo devono essere collocati uno o più sigilli, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate dal decreto del Ministro dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 25 marzo 2004 (ALL. 8). Il sigillo di cui alla richiamata normativa coincide, in questo caso, con il pannello, conforme al modello allegato allo stesso decreto, recante l'iscrizione "VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO" e con i dispostivi che consentono di fissarlo, in modo inamovibile, al veicolo. Infatti, diversamente da quanto previsto in materia di sequestro amministrativo, tale pannello costituisce esso stesso il sigillo e, pertanto, deve essere assicurato al veicolo in modo inamovibile attraverso idonei strumenti che consentano di verificarne, in ogni momento, la sua integrità.

Si richiamano le disposizioni dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale circa le modalità di applicazione del sigillo sugli autoveicoli con carrozzeria chiusa e superfici vetrate. Tali sigilli, infatti, possono essere collocati sul lunotto posteriore e sulla parte laterale sinistra, sul vetro anteriore o posteriore. Sui ciclomotori, rimorchi, motocicli, macchine agricole o operatrici, può essere collocato un solo sigillo nella parte posteriore. In ogni caso i pannelli non devono recare pregiudizio alla visuale del conducente, alla sua libertà di movimento e alla possibilità di azionare i comandi di guida.

 

4.7 Avviso dell'obbligo di ritiro del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo non sia stato affidato in custodia all'avente diritto alla custodia nell'immediatezza dell'accertamento dell'illecito, questi ha comunque obbligo di provvedere ad assumerne la custodia anche successivamente.

Quando il veicolo non affidato all'avente diritto alla custodia sia consegnato ad un custode-acquirente, nei verbali di sequestro o di fermo amministrativo deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza, decorsi 5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura, il veicolo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente.

Nel caso in cui, invece, il veicolo non affidato all'avente diritto alla custodia sia consegnato ad un deposito autorizzato dal Prefetto, nelle province in cui non opera il custode-acquirente, occorre distinguere a seconda che sia attuato un sequestro o un fermo amministrativo:

a) nel caso di sequestro, nel relativo verbale deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura della ricognizione dei veicoli giacenti in depositeria, di cui all'art. 215 bis CdS, il veicolo sarà alienato;

b) in caso di fermo, nel relativo verbale deve essere dato avviso specifico al trasgressore che egli deve provvedere, comunque, al ritiro immediato ed assumere la custodia del veicolo stesso e che, in mancanza il veicolo, dopo la scadenza del fermo, sarà alienato, decorsi 3 mesi dalla notifica dell'avviso a proprietario secondo le disposizioni del DPR 189/2001, ovvero, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura della ricognizione dei veicoli giacenti in depositeria, di cui all'art. 215 bis CdS.

 

5. RIFIUTO ED OMISSIONE DI TRASPORTO E CUSTODIA

Con la riforma degli articoli 213 e 214 CdS ad opera del citato DL 113/2018, sono state rimodulate le sanzioni previste per chi, essendovi tenuto, si rifiuta di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo o a sequestro amministrativo.

 

5.1 Sanzioni per rifiuto di custodia ovvero omissione di trasporto di veicolo sequestrato.

La grave violazione prevista dall'art. 213, comma 5 CdS da parte di uno dei soggetti obbligati (aventi diritto alla custodia), si configura nell'ipotesi in cui questi, rifiuti di custodire il veicolo. La nuova formulazione dell'art. 213 CdS, configura la citata violazione anche nella sola ipotesi di omissione del trasporto o della custodia del veicolo.

Fatte salve le indicazioni fornite nei precedenti punti, in relazione alla necessità che il veicolo, quando possibile, deve essere sempre affidato al soggetto interessato, nelle ipotesi in cui questi rifiuti di assumere la custodia del veicolo a proprie spese ovvero, pur dichiarandosi disponibile ad assumere la custodia, non provveda al trasporto del veicolo in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni fornite dagli agenti accertatori, risponderà con la sanzione pecuniaria, e con la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi previste dall'art. 213, comma 5 CdS [8].

In tali casi, naturalmente, il veicolo deve essere affidato al custode-acquirente ovvero ad un deposito autorizzato dal Prefetto. Restano fermi gli adempimenti connessi alla trasmissione dei verbali di contestazione e di sequestro, nelle modalità indicate dal paragrafo 4.4, che valgono anche quale comunicazione alla Prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente per la successiva pubblicazione sul sito istituzionale.

 

5.2 Sanzioni per rifiuto di custodia di veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Per il fermo amministrativo, diversamente da quanto previsto per il sequestro, non è stato previsto che la violazione trovi applicazione anche nel caso di semplice omissione del trasporto o della custodia con la conseguenza che può essere punito con le sanzioni previste dall'art. 214, comma 1 CdS, solo l'obbligato ad assumere la custodia che si sia manifestatamente rifiutato.

Per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria [9] e la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Anche in questo caso, il veicolo sarà affidato in custodia al custode-acquirente ovvero ad un deposito autorizzato dal Prefetto.

 

5.3 Applicazione delle sanzioni per rifiuto di custodia ovvero omissione di trasporto.

Le sanzioni di cui sopra per chi si rifiuta di assumere la custodia ovvero di trasportare il veicolo sequestrato, trovano applicazione solo nelle ipotesi in cui i soggetti siano tenuti ad assumere la custodia e siano presenti al momento dell'accertamento dell'illecito. Se reperiti successivamente, viceversa, pur essendo comunque onerati dall'assumere la custodia, gli stessi non possono essere sottoposti alle sanzioni in parola. Parimenti, vanno esenti da sanzioni i soggetti che non possono assumere la custodia o il trasporto perché non hanno i necessari requisiti di idoneità psico-fisica o morali.

Il delegato indicato dagli aventi diritto non è mai responsabile dell'illecito in esame posto che non incombe su di lui alcun onere, ai sensi delle norme citate, ad assumere la custodia del veicolo.

È espressamente previsto che il minore non possa essere nominato custode. Tale divieto, che precedentemente discendeva dalle regole generali previste dal DPR 571/82 che non ritenevano il minore soggetto idoneo ad assumere la custodia, comporta l'impossibilità di contestare al minore il rifiuto ad assumere la custodia. In tali casi, soggiacciono, invece, alla violazione per il rifiuto o, nel caso del sequestro, per omesso trasporto e custodia, il genitore o la persona che ne fa le veci.

 

6. SEQUESTRO E FERMO DI VEICOLI CONNESSI ALLA COMMISSIONE DI REATI

La sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo e la misura cautelare del sequestro amministrativo possono essere applicate in conseguenza della commissione di un illecito penale. Alla luce della riforma di cui al DL 113/2018, occorre distinguere a seconda che le misure conseguano alla commissione di reati diversi da quelli previsti dal Codice della Strada ovvero che le misure siano espressamente previste quali sanzioni accessorie per illeciti penali contenuti nel predetto Codice.

 

6.1 Sequestro ai fini della confisca dei veicoli adoperati per commettere reati non previsti dal CdS.

Per effetto della nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 213 CdS [10] è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo nei casi in cui, con un veicolo di qualsiasi tipo [11], e quindi anche non a motore, sia stato commesso un reato diverso da quelli previsti dallo stesso Codice della Strada [12]. In tali casi la norma, che prevede l'applicazione della sanzione anche se la violazione è commessa da un detentore minorenne, impone agli organi di polizia stradale di disporre sempre il sequestro amministrativo del veicolo.

L'espressione "adoperato per commettere" utilizzato nella norma rimanda ad un rapporto di strumentalità tra il veicolo e la condotta criminosa; di conseguenza, l'azione consapevole ed intenzionale del reo volta a commettere il reato attraverso l'uso del veicolo che, naturalmente, deve emergere ed essere provata. Ne consegue che, la misura della confisca in parola potrà essere adottata soltanto per i reati di natura dolosa.

Sebbene si tratti di una misura cautelare finalizzata all'applicazione di una sanzione accessoria di natura amministrativa, la stessa è irrogata a seguito della sentenza di condanna da parte dell'Autorità Giudiziaria. Pertanto si ritiene che, se il reato è punibile a querela di parte, il sequestro del veicolo debba avvenire dopo la presentazione della querela stessa che, avviando il procedimento penale, determina la possibilità di applicare la sanzione della confisca.

Si fanno salve tutte le ipotesi di confisca di veicoli disciplinate da legislazioni speciali, quali ad esempio l'utilizzo del veicolo per il trasporto di immigrati clandestini [13], il traffico o trasporto illecito di rifiuti [14] ecc., che hanno un'autonoma disciplina in tali norme, a cui si fa rinvio.

Essendo la previsione della misura cautela del sequestro finalizzata alla confisca amministrativa del veicolo con il quale è stato commesso un reato, per la sua attuazione valgono le regole procedurali di cui allo stesso art. 213 CdS di cui si è detto nei paragrafi precedenti. Naturalmente, in ragione del tipo di reato commesso e delle misure cautelari eventualmente applicate al responsabile, l'affidamento in custodia al conducente andrà valutato, caso per caso, allo scopo di adeguarlo, ove necessario, alle situazioni contingenti e all'eventuale pericolosità della persona che si è resa responsabile del reato. Ove non sia possibile l'affidamento all'avente diritto alla custodia, il veicolo dovrà essere affidato ad un custode-acquirente o, in mancanza, ad un depositato autorizzato dal Prefetto.

 

6.2 Sanzione amministrativa accessoria della confisca in conseguenza di ipotesi di reato previste dal CdS.

Il Codice della Strada prevede il sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del veicolo, per una serie di violazioni di carattere penale. In tali casi l'avente diritto deve assumere la custodia del veicolo fino all'emanazione dei provvedimenti successivi. La procedura di applicazione di queste sanzioni è disciplinata dall'art. 224 ter che, per gli aspetti procedurali del sequestro amministrativo, rinvia alle disposizioni dell'art. 213 CdS.

Conformemente al principio richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 213 CdS, secondo cui l'affidamento all'avente diritto rappresenta sempre la regola generale, anche in tali casi, se le persone indicate sono idonee, devono assumere la custodia del veicolo nell'immediatezza dell'accertamento.

Viceversa, in caso di inidoneità nell'immediatezza dell'accertamento per condizioni psico-fisiche alterate (ad esempio a seguito di accertamento delle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 CdS), e non sia possibile delegare alla custodia altre persone idonee, il veicolo dovrà essere affidato ad un custode-acquirente o ad un deposito autorizzato dal Prefetto per il tempo strettamente necessario al completo recupero dell'idoneità dei soggetti indicati.

Infatti, richiamando le disposizioni operative già impartite ed in particolare la circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero del 22.4.2011, prot. n. M16535, in tali casi, ferma restando l'eventuale impossibilità di conferire il veicolo in custodia all'avente diritto se non idoneo nell'immediatezza, è sempre necessario che gli stessi soggetti siano comunque invitati ad assumere la custodia del veicolo appena possibile [15].

 

6.3 Sanzione amministrative accessorie del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previste dal CdS.

Nelle ipotesi di reato previste dal Codice della Strada per le quali è, invece, prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo, si applicano le disposizioni dell'art. 224 ter CdS secondo le quali l'agente o l'organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all'art. 214 CdS, quindi affidandolo all'avente diritto alla custodia.

Anche in tali casi, ovviamente, qualora le circostanze non consentano l'affidamento del veicolo a uno dei soggetti interessati perché non presenti o perché non possono assumere la custodia, il veicolo sarà affidato al custode-acquirente o, nelle province ove non è istituito, al deposito autorizzato dal Prefetto.

Non appena la sentenza o il decreto penale di condanna per i predetti reati siano divenuti irrevocabili, ai sensi dell'art. 648 CPP, il cancelliere nel termine di 15 giorni ne trasmette copia autentica all'Ufficio da cui dipende l'organo accertatore affinché disponga l'applicazione del periodo di fermo amministrativo residuo, ove possibile, se il veicolo stesso è ancora nella disponibilità del trasgressore.

 

7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SUCCESSIVI

Allo scopo di consentire l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, ovvero l'alienazione dei veicoli sequestrati o fermati affidati al custode-acquirente ovvero, dove non presente, al deposito autorizzato dal Prefetto, l'Ufficio o il Comando da cui dipendono gli organi accertatori provvede ai seguenti adempimenti amministrativi.

 

7.1 Sistema informatico di gestione dei veicoli sequestrati o fermati.

Nelle province in cui è individuato il custode-acquirente, le comunicazioni tra le Amministrazioni interessate devono avvenire in via telematica attraverso l'applicativo SIVeS. A tal scopo, si rimanda alle disposizioni ministeriali che hanno regolamentato le relative procedure, che, fino alle implementazioni all'applicativo che saranno operate a seguito delle modifiche agli artt. 213 e 214 CdS, restano operative e vigenti.

Nelle province in cui, invece, non esiste un custode-acquirente, i flussi informativi tra Prefettura, organi accettori e Agenzia delle Entrate sono gestiti secondo le indicazioni operative fornite da ciascun Ufficio.

 

7.2 Notifica del verbale di sequestro o di fermo.

Fermo restando quanto già illustrato, il verbale di sequestro o di fermo, unitamente al verbale di contestazione, deve essere sempre notificato, con le modalità fissate dall'art. 201 CdS, al proprietario del veicolo risultante dai pubblici registri, anche quando, secondo le disposizioni dell'art. 196 CdS questi non potrà essere ritenuto responsabile in solido con il trasgressore (es. in caso di usufrutto, patto di riservato dominio, leasing, ecc.). Ciò in quanto il proprietario del veicolo subisce comunque gli effetti dell'applicazione della misura cautelare del sequestro o della sanzione accessoria del fermo e deve essere messo in condizione di assumere la custodia del veicolo se non già trasferito in proprietà al custode-acquirente ovvero alienato ai sensi dell'art. 215-bis CdS, e, se la custodia è stata assunta dal conducente, di rivendicarne il trasferimento nella propria disponibilità.

Occorre considerate, tuttavia, che, per effetto del DL 113/2018, nei casi di affidamento del veicolo al custode-acquirente, la notifica dei verbali di sequestro o fermo amministrativo, non è più propedeutica al trasferimento di proprietà prevista dall'art. 213, comma 5 CdS, che si applica anche nell'ipotesi di fermo amministrativo. Analogamente, per quanto riguarda il caso di veicolo custodito presso deposito autorizzato dal Prefetto dove non c'è custode-acquirente, per la procedura di confisca prevista dall'art. 215-bis CdS.

Per le ragioni indicate, la notifica del verbale di sequestro o fermo amministrativo, non deve più essere accompagnata da un separato avviso scritto al proprietario od a un altro dei soggetti indicati nell'art. 196 CdS, dell'obbligo di assumere la custodia del veicolo e ciò in quanto tale adempimento è di fatto superato dalla nuova formulazione delle norme in esame. Infatti, l'avviso stesso è oggi integrato all'interno del verbale di sequestro o di fermo, come meglio precisato nel paragrafo 4.7.

È stata, di conseguenza, abrogata anche la speciale forma di pubblicità che era prevista nel caso in cui non fosse possibile effettuare la notifica dell'avviso di ritiro al proprietario del veicolo sequestrato e affidato al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto dove non individuato che prevedeva il deposito dell'atto presso il comune ove è situata la depositeria.

Tuttavia, tale particolare forma di pubblicità, prevista dall'art. 213, comma 2-quater, nel testo vigente prima della riforma, deve continuare ad essere seguita per i procedimenti già avviati alla data del 4.12.2018 e per i quali risultava impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro.

 

7.3 Particolare procedura per i veicoli fermati o sequestrati in assenza del trasgressore (veicoli in sosta) ovvero condotti da minori e obiettiva impossibilità di rintraccio del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido.

Per i veicoli sottoposti alla misura del sequestro o fermo amministrativo nelle ipotesi in cui la misura sia stata applicata in assenza del trasgressore, e non sia stato contestualmente possibile rintracciare il proprietario o altro obbligato in solido, ed in cui si rende necessario l'affidamento al custode-acquirente ovvero ad un deposito autorizzato dal Prefetto, l'alienazione non segue le regole generali sopra indicate, che prevedono una procedura diretta senza preventiva notifica del sequestro al proprietario.

In questi casi, poiché il provvedimento di sequestro o di fermo è stato adottato senza che il relativo verbale venisse notificato almeno al trasgressore, la comunicazione del sequestro o fermo amministrativo al proprietario del veicolo diventa atto propedeutico per poter attivare le procedure di alienazione previste dall'art. 213 o dall'art. 215-bis CdS.

L'organo di polizia stradale dal quale dipende l'agente accertatore, dovrà, perciò, provvedere tempestivamente, con le modalità fissate dall'art. 201 CdS, alla notifica del verbale di contestazione unitamente al verbale di fermo o sequestro amministrativo contenenti l'avviso ad assumere la custodia entro i termini fissati dall'art. 213, comma 5 CdS (dove è istituito il custode-acquirente), ovvero entro i termini fissati dall'art. 215-bis CdS (dove non è istituito il custode-acquirente). Qualora la prima notifica sia risultata impossibile, per potersi perfezionare la procedura, si dovrà ricorrere al deposito presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 CPC.

Analogamente si dovrà procedere nel caso in cui il veicolo sottoposto a sequestro o fermo amministrativo sia condotto da minore e nell'immediatezza dell'accertamento della violazione non sia stato possibile rintracciare il genitore o il tutore per affidargli il veicolo in custodia.

Della notifica e del perfezionamento della stessa si dovrà dare tempestivo avviso alla Prefettura per consentire a questa di avviare correttamente le procedure di alienazione.

 

7.4 Procedura per l'alienazione dei veicoli non ritirati dagli aventi diritto.

La procedura di alienazione dei veicoli non affidati in custodia ai proprietari, è stata notevolmente semplificata allo scopo di ridurre al massimo i tempi di giacenza dei veicoli presso il custode-acquirente o, in mancanza, presso il custode autorizzato dal Prefetto, con spese anticipate dagli organi procedenti.

Nelle province in cui sia istituito il custode-acquirente, l'art. 213 CdS disciplina il trasferimento in proprietà del veicolo non affidato all'avente diritto alla custodia, che è disposto quando, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura conseguente alla comunicazione dell'avviso di ritiro, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia.

L'art. 215-bis CdS disciplina, invece, le ipotesi di veicoli sequestrati, fermati, dissequestrati e confiscati giacenti nei depositi autorizzati dal Prefetto, nelle province in cui non è istituito il custode-acquirente.

L'alienazione del veicolo, anche in pendenza del procedimento amministrativo correlato, è in questi casi la conseguenza per l'inerzia e la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte dei soggetti obbligati e lascia impregiudicata ogni decisione circa l'applicazione della confisca amministrativa.

L'applicazione della nuove previsioni normative indicate, sulle quali saranno fornite istruzioni operative dettagliate da parte del Dipartimento Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, alle quali si rinvia, richiedono l'aggiornamento del sistema di gestione informatizzata SIVeS del quale si fa riserva di fornire istruzioni operative all'esito della revisione delle direttive in materia, attualmente in corso.

 

7.5 Restituzione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo allo scadere del periodo di efficacia della sanzione accessoria ovvero in caso di dissequestro.

Al termine del periodo di fermo amministrativo il veicolo torna nella completa disponibilità del proprietario o di altra persona che era stata nominata custode al momento dell'accertamento della violazione, senza alcuna formalità. Analoga situazione si determina nel caso in cui il veicolo oggetto di sequestro amministrativo sia stato dissequestrato, a far data, in tal caso, dall'emissione del provvedimento di dissequestro.

Allo scopo di semplificare le procedure di restituzione del veicolo occorre considerare distintamente i casi in cui il veicolo era stato affidato all'avente diritto alla custodia da quelli in cui era stato affidato ad un deposito autorizzato dal Prefetto [16].

a. Veicolo affidato all'avente diritto alla custodia

Al termine del periodo di fermo ovvero dall'emissione del provvedimento di dissequestro, i sigilli possono essere rimossi senza ulteriori formalità direttamente da chi era stato nominato custode. I documenti di circolazione sono restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico [17].

b. Veicolo affidato deposito autorizzato dal Prefetto (dove non esiste custode-acquirente)

Al termine del periodo di fermo ovvero dall'emissione del provvedimento di dissequestro, la restituzione avviene presso il luogo in cui si trova depositato il veicolo, a cura del custode, che provvede alla contestuale rimozione dei sigilli, previa autorizzazione dell'organo di polizia stradale che aveva provveduto ad affidarlo in custodia. L'autorizzazione al custode per la restituzione del veicolo non richiede ulteriori provvedimenti o formalità ma deve sempre essere inviata al custode stesso con strumenti che diano prova della sua ricezione, ove possibile, ricorrendo alla posta elettronica certificata. I documenti di circolazione sono restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a loro carico. Qualora il veicolo non sia ritirato dagli aventi diritto entro 30 giorni dall'autorizzazione alla riconsegna fornita al custode del deposito autorizzato dal Prefetto, questi deve comunicare tempestivamente tale circostanza affinché sia possibile attivare la procedura di alienazione di cui al DPR 189/2001 ovvero quella di cui all'art. 215-bis CdS se ne ricorrono le condizioni. L'incombenza indicata deve essere espressamente richiamata nell'autorizzazione alla restituzione inviata al custode, segnalando espressamente che, in caso di ingiustificata omissione della comunicazione, l'Amministrazione procedente non provvederà alla liquidazione dei compensi dovuti per la custodia a far data dallo scadere dei termini indicati. Entro lo stesso termine, il custode dovrà comunicare all'organo di polizia procedente l'effettiva riconsegna del veicolo all'avente diritto.

 

8 APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL DPR 189/2001 PER I VEICOLI AFFIDATI AI DEPOSITI AUTORIZZATI DAI PREFETTI

Nonostante la notevole semplificazione procedurale prevista dalle disposizioni del DL 113/2018, restano comunque ancora valide anche le disposizioni del DPR 189/2001 che possono essere applicate alle ipotesi di veicoli sottoposti alla misura del sequestro o del fermo amministrativo nelle province in cui non è stato istituito il custode-acquirente. Infatti, il procedimento di definizione dell'alienazione, di cui al DPR 189/2001, dei veicoli sequestrati o fermati che sono stati affidati in custodia alle depositerie autorizzate dal Prefetto, qualora consenta di completare l'alienazione stessa in tempi più rapidi rispetto a quelli indicati nell'art. 215-bis CdS, può sicuramente trovare applicazione.

In questi casi, gli organi di polizia stradale dovranno utilizzare la modulistica del verbale di fermo amministrativo (ALL. 5), in modo che si dia atto della informazione che il veicolo non ritirato entro tre mesi verrà considerato abbandonato e quindi alienato con le procedure del DPR 189/2001. Analogo avviso deve essere contenuto nel verbale di dissequestro.

Conformemente alle procedure indicate, il verbale di fermo amministrativo ovvero di dissequestro così integrati dovranno in ogni caso essere notificati al proprietario del veicolo secondo le indicazioni del citato DPR 189/2001. Inoltre, la comunicazione da inviare all'Agenzia del Demanio con le procedure indicate nel successivo paragrafo 8.3 deve essere trasmessa per conoscenza anche alla Prefettura per evitare che questa attivi la procedura di alienazione ai sensi dell'art. 215-bis CdS.

 

8.1 Avvio della procedura di alienazione del veicolo fermato non ritirato.

L'alienazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo che non sono stati ritirati dai proprietari è disciplinata dal DPR 189/2001. Secondo l'art. 1, comma 2 del predetto Regolamento, i veicoli non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro [18], si ritengono abbandonati e devono essere alienati dai competenti uffici dell'Agenzia del Demanio secondo le procedure indicate dal successivo articolo 4 dello stesso Regolamento, senza necessità di adozione di un provvedimento di confisca del bene non ritirato.

La procedura di alienazione è promossa dagli Uffici da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo decorso il termine di 3 mesi dalla data di scadenza del periodo di fermo amministrativo ovvero, quando trattasi di fermo a tempo indeterminato [19], dal momento della notifica dell'avviso di ritiro. L'avvio della procedura di alienazione presuppone, in ogni caso, che l'avviso di ritiro sia stato notificato al proprietario del veicolo nelle forme previste dall'art. 201 CdS. Se tale notifica non è stata ancora effettuata trascorso il termine di 3 mesi sopraindicato, la procedura di alienazione dovrà essere iniziata successivamente, solo dopo la sua definizione. Per velocizzare le procedure di alienazione, la notifica dell'avviso nel caso in cui il proprietario non era presente al momento dell'accertamento dell'illecito, deve essere fatta immediatamente dopo l'accertamento stesso, senza attendere il decorso del termine per il fermo amministrativo.

 

8.2 Avvio della procedura di alienazione del veicolo dissequestrato non ritirato.

In caso di dissequestro del veicolo, l'Ufficio di polizia procedente deve provvedere alla notifica della relativa ordinanza emessa dal Prefetto, intimando al proprietario di ritirare il veicolo con un invito conforme al modello allegato (ALL. 9). La notifica dell'avviso ha luogo secondo le procedure indicate dall'art. 201 CdS unitamente al provvedimento di dissequestro.

Nei casi di cui all'art. 193, comma 4, CdS, la comunicazione dell'avvenuto dissequestro al proprietario del veicolo è fatta, nel più breve tempo possibile, direttamente dall'Ufficio di polizia procedente, dandone contestuale comunicazione anche alla Prefettura competente. In ogni caso, il termine di tre mesi per l'alienazione del veicolo dissequestrato ma non ritirato, previsto dal DPR 189/2001, decorre dalla notifica al proprietario dell'avviso a ritirare il veicolo stesso.

 

8.3 Trasmissione della documentazione per l'avvio dell'alienazione.

Gli Uffici procedenti, trascorso il termine sopraindicato trasmettono, alla Filiale dell'Agenzia del Demanio competente per territorio, una comunicazione conforme al modello allegato (ALL. 10) unitamente ai seguenti documenti:

a) copia del verbale di contestazione della violazione che ha determinato l'applicazione della sanzione accessoria;

b) copia del relativo provvedimento contenente l'intimazione al ritiro del veicolo con un invito conforme al modello allegato (ALL. 9), notificato al proprietario, in caso di dissequestro del veicolo;

c) copia del verbale di fermo amministrativo (ALL. 5), contenente l'invito a ritirare il veicolo, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione al proprietario nelle forme previste dall'art. 201 CdS, in caso di fermo;

d) copia della scheda di descrizione dello stato del veicolo (ALL. 6).

Sulla base della prassi consolidata con l'Agenzia del Demanio, la trasmissione della comunicazione di cui sopra deve essere effettuata a mezzo PEC per determinare la data esatta dell'avvio della procedura di alienazione ai sensi dell'art. 47, comma 1 e 2 lettera d) del CAD (codice dell'amministrazione digitale), decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Anche dopo il completamento della procedura di alienazione, copia dei documenti di cui sopra, devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'Ufficio o il Comando da cui dipende l'organo accertatore. I documenti di circolazione eventualmente ritirati, dovranno essere gestiti secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del Demanio.

 

8.4 Applicazione del DPR 189/2001 ai veicoli rimossi e sovrapposizione delle procedure di cui all'art. 213 CdS.

I veicoli rimossi e non ritirati dai proprietari, entro 3 mesi dalla notifica dell'obbligo di ritiro, si ritengono abbandonati e possono essere alienati dai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria secondo le procedure del DPR 189/2001, ancora vigente, anche dopo la riforma del 2018. Quindi, restano ferme le indicazioni operative fornite con precedenti circolari sui veicoli rimossi e non ritirarti dai proprietari e sulle procedure di applicazione del predetto DPR [20], a cui si rinvia [21].

Qualora, nelle more del citato procedimento di alienazione, dovessero emergere violazioni che danno luogo all'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo [22] o della sanzione accessoria del fermo amministrativo ed il veicolo si trova in una provincia in cui è attivato il custode-acquirente, la procedura di alienazione di cui al DPR n. 189/2001 dovrà essere interrotta per applicare quella di cui all'art. 213, comma 6, CdS, in quanto teoricamente più rapida. Il veicolo dovrà essere, perciò, trasferito al predetto custode-acquirente per attivare la procedura di alienazione a suo favore. Resta impregiudicata la tutela del proprietario del veicolo, a cui sarà restituita la somma ricavata dall'alienazione, nel frattempo depositata in un conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato, qualora il procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo dovesse concludersi positivamente per lui.

 

8.5 Spese di custodia.

Nell'ambito del procedimento di alienazione di cui al DPR 189/2001, fino al momento dell'avvio della procedura di alienazione stessa, le spese di custodia del veicolo non ritirato dal proprietario -che sono poste a carico dello stesso unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie- devono essere anticipate dall'Amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al fermo amministrativo. Le spese di custodia, fatti salvi i 5 giorni di franchigia previsti a favore dell'Agenzia del Demanio, graveranno, invece, sull'Amministrazione Finanziaria dal momento dell'avviso dell'avvenuta ricezione, da parte della filiale dell'Agenzia del Demanio competente per l'esecuzione delle procedure di alienazione, della comunicazione di alienabilità del veicolo non ritirato.

 

8.6 Registro sequestri e fermi.

Dove non è attiva la procedura SIVeS, perché non è operativo il custode-acquirente, l'attività di sequestro e fermo dei veicoli richiede l'istituzione di un registro, come indicato nell'art. 9 del DPR 571/1982, nel quale devono essere documentate tutte le vicende relative all'applicazione delle predette misure anche al fine di agevolare le operazioni di ricognizione ed alienazione previste dall'art. 215-bis CdS.

 

9. DISSEQUESTRO DEL VEICOLO NEL CASO DI SOGGETTO ESTRANEO ALLA VIOLAZIONE

Il DL 113/2018 ha modificato la clausola di salvaguardia che esclude l'applicazione della confisca nel caso in cui la violazione sia commessa da soggetto diverso dall'intestatario e questi risulti estraneo alla violazione. È stata, infatti, eliminata l'indicazione contenuta nella vecchia formulazione, secondo la quale questa ipotesi si doveva applicare quando l'uso del veicolo poteva essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. In questo modo è stato sciolto il dubbio sulla corretta applicazione della norma e, pertanto, non può essere disposta la confisca, senza eccezioni, in tutte le ipotesi in cui il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione.

Per consentire il dissequestro del veicolo ed escludere la confisca, non è sufficiente, tuttavia, la semplice diversa proprietà del veicolo rispetto alla persona che lo conduceva al momento dell'accertamento dell'illecito [23], ma occorre valutare il grado di coinvolgimento del proprietario nella condotta illecita prevista dal Codice della Strada. Così, perciò, non possono ritenersi estranei il comproprietario del veicolo, colui che l'abbia incautamente affidato ad una persona che non poteva condurlo, il genitore o tutore rispetto agli illeciti amministrativi commessi dal minore, il proprietario presente a bordo del veicolo che è consapevole dell'illecito commesso dal conducente e che, secondo le regole del CdS, può ritenersi concorrente.

Salvo casi in cui sia evidente che il proprietario, al momento dell'accertamento dell'illecito, sia assolutamente estraneo perché l'illecito stesso è stato commesso da altra persona la cui condotta non può essere a lui in nessun modo collegata, i richiamati presupposti di fatto che giustificano l'estraneità non possono essere valutati dall'organo accertatore ma richiedono un esame da parte della Prefettura che, ove ne stabilisca la ricorrenza, emanerà provvedimento di dissequestro che è eseguito dall'organo accertatore. Di norma, perciò, ricorrendo le condizioni per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, l'organo accertatore della violazione da cui discende la misura provvederà in ogni caso al sequestro del veicolo ed alla trasmissione del relativo verbale alla Prefettura per le eventuali valutazioni delle situazioni di estraneità eccepite dal proprietario del veicolo stesso.

 

10. CIRCOLAZIONE CON VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO O A FERMO AMMINISTRATIVO

Con la completa riscrittura degli artt. 213 e 214 CdS ad opera del DL 113/2018, la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro è sanzionata dall'art. 213, comma 8 CdS mentre la circolazione con veicolo sottoposto a fermo è sanzionata dall'art. 214, comma 8 CdS. In entrambi i casi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, la revoca della patente e la confisca amministrativa del veicolo.

La responsabilità per tali violazioni, diversamente dalla precedente formulazione delle citate norme, è stata posta in capo al custode [24] a cui il veicolo è stato affidato e non semplicemente qualunque conducente. Pertanto, quest'ultimo soggetto, se diverso dal custode, non risponde di alcuna sanzione se circola con il veicolo sottoposto a fermo o a sequestro. In tali casi, il verbale di contestazione relativo sarà redatto e notificato al custode, risultante dai verbali di sequestro o di fermo amministrativo, al quale andrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata confisca del veicolo, ma non la revoca della patente.

Si ritiene, infatti, che la sanzione accessoria della revoca della patente, possa essere disposta solo nel caso in cui sia lo stesso custode a circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro o a fermo amministrativo. Infatti, se non c'è stata circolazione da parte di questi non si ravvisano gli estremi dell'abuso del titolo di guida che giustificano l'applicazione di una sanzione accessoria riguardante la patente di guida.

La violazione dell'art. 214, c. 8 CdS, non consente il pagamento in misura ridotta in quanto è prevista la confisca diretta.

L'accertamento degli illeciti sopraindicati è possibile anche se il fermo o il sequestro amministrativo da cui deriva l'illecita circolazione sono stati accertati prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al DL 113/2018.

In occasione dell'accertamento degli illeciti indicati, il precedente affidamento all'avente diritto alla custodia deve esser revocato e, in ogni caso, il veicolo oggetto di precedente sequestro o fermo amministrativo, deve essere immediatamente affidato ad un custode acquirente o deposito autorizzato dal Prefetto dove non istituito.

Competente a ricevere il veicolo è il custode-acquirente o il deposito autorizzato che si trova nel luogo in cui è compiuto l'accertamento dell'illecita circolazione.

Ai fini degli atti da redigere in occasione dell'accertamento delle violazioni di cui sopra, occorre, tuttavia, distinguere a seconda che l'affidamento derivi da circolazione con veicolo sottoposto a sequestro dai casi in cui invece, derivi da fermo amministrativo:

  • nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, il primo verbale di sequestro continuerà a produrre i suoi effetti e verrà redatto solo un verbale di affidamento in custodia al custode-acquirente (o deposito autorizzato);
  • nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, invece, verrà redatto un verbale di sequestro con affidamento in custodia al custode-acquirente (o deposito autorizzato) relativo alla violazione di illecita circolazione.

Inoltre, per quanto riguarda la redazione degli atti, occorre precisare che:

a) nel verbale di contestazione redatto nei confronti del custode sarà dato atto dell'operazione e della revoca della custodia precedente;

b) se al momento dell'accertamento dell'illecito il veicolo sequestrato o fermato era condotto da persona diversa dal custode, nel verbale di contestazione dell'illecito redatto nei confronti del custode si darà atto delle generalità della persona che lo conduceva che assume la veste di autore materiale della condotta sanzionata dalla norma;

c) al conducente diverso dal custode si fornirà una copia del verbale di sequestro o di affidamento in custodia, contenente l'indicazione che il veicolo sarà trasferito direttamente in proprietà al custode-acquirente ovvero, dove non istituito, sarà confiscato secondo le procedure ordinarie ovvero dell'art. 215-bis CdS, se ne ricorrono i presupposti.

In ogni caso, dell'accertamento delle violazioni indicate e degli atti redatti in occasione di esso deve essere data immediata comunicazione all'organo di polizia che aveva proceduto all'accertamento del primo illecito da cui derivava il sequestro o il fermo che determina l'illecita circolazione, per le conseguenti comunicazioni ed adempimenti alla prefettura competente.

A seguito della comunicazione dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente o deposito autorizzato, con provvedimento del Prefetto del luogo dell'accertamento dell'illecita circolazione, il veicolo sarà trasferito immediatamente in proprietà, se affidato ad un custode-acquirente; mentre, se affidato a deposito autorizzato dal Prefetto, si seguiranno le regole ordinarie o quelle dell'art.215-bis CdS, ove ne ricorrano i presupposti.

 

10.1 Sanzioni penali per circolazione di veicolo sottoposto a sequestro o fermo.

Ferma restando l'applicazione della sanzione sopraindicata, la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo configura anche le ipotesi penali previste dagli artt. 334 e 335 CP, nei casi in cui la circolazione renda manifesta la volontà di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento del veicolo. In ogni caso, l'illegittima rimozione dei sigilli configura l'ipotesi penale prevista dall'art. 349 CP.

a. Applicazione dell'art. 334 Codice Penale in caso di circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

Nei confronti della persona che era stata nominata custode sorpresa a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 213 CdS, trovano sempre applicazione le disposizioni dell'art. 213, comma 8, CdS. Per la sola circolazione del veicolo la sanzione di cui trattasi, non concorre con quella dell'art. 334 CP in quanto la disposizione del Codice della Strada, essendo norma speciale, prevale su quella dello stesso art. 334 CP e ciò anche in ragione dell'assenza di una precisa clausola di riserva penale che non è presente nell'art. 213 CdS.

Naturalmente, tuttavia, le sanzioni dell'art. 334 CP restano comunque applicabili ove la condotta del custode che fa uso del veicolo non sia limitata alla mera utilizzazione dello stesso, attraverso la sua circolazione sulla strada, ma sia caratterizzata da attività ulteriore che manifesta chiaramente la volontà di distruggerlo o di disperderlo o di deteriorarlo o comunque di sottrarlo definitivamente all'esecuzione della confisca amministrativa. In ogni caso, inoltre, nei confronti della persona nominata custode che, anche allo scopo di favorire l'abusiva circolazione con il veicolo oggetto del sequestro, abbia provveduto a rimuovere i sigilli apposti dall'organo di polizia stradale che aveva disposto il sequestro amministrativo, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 CP che, in nessun caso, possono determinare conflitto apparente di norme con le disposizioni dell'art. 213, comma 8, del CdS.

La medesime considerazioni, valgono anche nel caso in cui sorpreso a circolare con il veicolo non sia lo stesso custode ma altra persona diversa a cui questi aveva consentito la guida.

b. Applicazione dell'art. 334 Codice Penale in caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Le indicazioni operative riportate al punto precedente trovano parziale applicazione anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Sia pure per ragioni diverse, infatti, in caso di abusiva circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 CdS, nei confronti della persona nominata custode del veicolo sottoposto a fermo, avendo consapevolezza della misura limitativa della circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell'art. 214 CdS. Resta, in ogni caso, esclusa l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 334 CP che, essendo riferibili solo ai veicoli oggetto di sequestro, non possono in nessun caso trovare estensione analogica ai casi di fermo amministrativo. Infatti, le due misure interdittive della circolazione di cui agli artt. 213 e 214 CdS, avendo presupposti e finalità completamente diverse, non possono in nessun caso essere assimilate tra loro ai fini dell'applicazione delle richiamate sanzioni di cui all'art. 334 CP. In tal senso, il rinvio alle procedure del sequestro amministrativo contenuto nell'art. 214, comma 1 CdS, serve solo per definire le procedure di applicazione delle due misure ma, in nessun caso, può determinarne una completa identità. Come per il sequestro amministrativo, invece, anche in caso di illegittima rimozione dei sigilli apposti dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 CdS, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 349 CP.

 

10.2 Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale.

La nuova formulazione dell'art. 214, comma 8, CdS, porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, come previsto dall'articolo 86 del DPR, 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell'illecito configurato dalla riforma del citato art. 214 CdS che, invece, oggi è applicato solo alla persona che ha assunto la custodia.

Poiché, nella procedura di fermo fiscale non c'è nomina di un custode, la nuova sanzione non trova più applicazione nei confronti di chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo fiscale.

 

11. RECUPERO COATTIVO DEL VEICOLO CUSTODITO DALL'AVENTE DIRITTO ALLA CUSTODIA

Quando il veicolo sequestrato e affidato all'avente diritto alla custodia è stato oggetto di confisca definitiva, deve essere trasportato, a cura della persona a cui era stato affidato, presso il custode-acquirente competente, indicato nel provvedimento di confisca. La consegna del veicolo confiscato al custode-acquirente deve avvenire entro i 30 giorni successivi a quello in cui è divenuta definitiva la confisca del mezzo che si concretizza decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento al proprietario.

Nell'ipotesi in cui l'obbligato non provveda al trasferimento del bene al custode-acquirente entro il termine prescritto, la norma prevede il trasferimento coattivo del veicolo. A tal riguardo la Prefettura, su segnalazione della competente filiale dell'Agenzia del Demanio, incaricherà l'organo di polizia competente ad assistere il custode-acquirente a cui è stato alienato il veicolo nelle operazioni di recupero e di trasferimento coattivo del veicolo confiscato definitivamente. Tutti gli oneri di recupero e di trasporto del veicolo sono interamente a carico del soggetto affidatario inadempiente.

 

11.1 Dichiarazione di irreperibilità del veicolo confiscato.

L'organo di polizia stradale incaricato dell'assistenza al recupero del veicolo confiscato, d'intesa con il custode-acquirente e compatibilmente con le altre prioritarie attività istituzionali, provvede a ricercare il veicolo nel luogo in cui l'avente diritto alla custodia aveva dichiarato di custodirlo. Se il veicolo non viene trovato nel luogo sopraindicato, deve essere data immediata comunicazione alla Prefettura e alla filiale dell'Agenzia del Demanio utilizzando il modulo allegato (ALL. 11), oltre alla opportune segnalazioni da inserire nella banca dati delle forze di polizia (SDI).

 

11.2 Circolazione con veicolo confiscato.

La detenzione, ovvero la circolazione del veicolo confiscato, ma non riconsegnato secondo le modalità e nei tempi indicati nei paragrafi precedenti, non comportano l'applicazione delle sanzioni previste per la circolazione di veicolo sottoposto a sequestro o a fermo, bensì configurano il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 CP. L'illecito deve essere oggetto di denuncia a carico del custode e di altra persona con questo eventualmente concorrente che sia trovato alla guida, ovvero detenga il veicolo.

Il veicolo deve essere recuperato e messo a disposizione:

  • del custode-acquirente, qualora sia stato alienato a suo favore; lo stesso soggetto indicherà il luogo di deposito del quale abbia la disponibilità o dove intende sia temporaneamente depositato in attesa del recupero, con spese integralmente a suo carico;
  • dell'Agenzia del Demanio, che indicherà le modalità ed il soggetto a favore del quale effettuerà l'alienazione. In tal caso, il veicolo deve essere depositato presso una depositeria ai sensi dell'art.8 del DPR 571/1982, con spese integralmente a carico del custode. In tale caso, il provvedimento di confisca emanato dal Prefetto, costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e custodia.

Dell'avvenuto ritiro del veicolo da parte del soggetto legittimato deve essere redatto apposito verbale di riconsegna.

 

12 ABROGAZIONI

Sono abrogate e sostituite, dalle indicazioni operative contenute nella presente, le seguenti circolari di questa Direzione:

a) la circolare n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12/07/2001, limitatamente alle procedure che riguardano l'alienazione dei veicoli fermati e non ritirati dai proprietari ovvero dei veicoli dissequestrati;

b) la circolare n. 300/A/1/44249/101/3/3/8 del 12/08/2003, lim.te alla parte relativa al fermo amministrativo del veicolo;

c) la circolare n. 300/A/1/31772/101/20/21/4 del 10/05/2004;

d) la circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 07/09/2005 lim.te al punto 3.2 relativo ai reati commessi alla guida di ciclomotori e motoveicoli, al punto 4 relativo alle procedure per il sequestro e il fermo amministrativo dei ciclomotori e motocicli;

e) la circolare n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21/09/2007;

f) la circolare n. 300/A/1/101/20/21/4 del 11/02/2008;

g) la circolare n. 300/A/1/31955/101/20/21/4 del 11/02/2008 che si intende superata in ragione delle indicazioni fornite nel paragrafo 10.2;

h) la circolare n. 300/A/8701/09/101/20/21/5 del 13/07/2009;

i) la circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 lim.te al punto 36 relativo agli interventi in materia di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato - Art. 224-ter CdS;

j) la circolare n. 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25/01/2012;

k) la circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1/8/2014;

l) la circolare n. 300/A/2201/14/101/20/21/4 del 24/03/2014;

m) la circolare n. 300/A/9530/17/101/20/21/4 del 18/12/2017.

Attesa la complessità delle tematiche disciplinate dalla nuova normativa, codesti Uffici vorranno comunicare eventuali, particolari, casistiche emerse sul territorio, meritevoli di approfondimenti.

* * *

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

___

[1] Il Sistema Informatico VEicoli Sequestrati, un programma elaborato dall'Agenzia del Demanio che consente di gestire tutte le procedure relative ai veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo dal momento dell'affidamento in custodia fino al trasferimento in proprietà al custode-acquirente. Con questo programma le forze di Polizia, le Prefetture, i custodi-acquirenti e l'Agenzia del Demanio, possono scambiarsi documenti ed informazioni per via telematica.

[2] Per il sequestro amministrativo, la regola appare confermata anche dalla nuova formulazione delle sanzioni per chi si rifiuta di assumere la custodia che sono state estese anche ai casi di omissione per asserita impossibilità materiale di trasportare o custodire il veicolo.

[3] La possibilità di delega era stata prevista nella circolare n. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1/8/2014.

[4] La sosta è infatti, ai sensi dell'art. 3, p. 9, una fase della circolazione.

[5] Si ritiene che l'omessa comunicazione del luogo dove custodire il veicolo nel termine stabilito dei tre giorni e la non tracciabilità dell'affidatario integri la volontà di sottrarre il bene sottoposto a sequestro e quindi il reato di cui all'art. 334 C.P.

[6] Qualora i tempi per il recupero del veicolo o di trasferimento dello stesso in condizioni di sicurezza fossero incompatibili con le esigenze operative della pattuglia, quest'ultima può riprendere il proprio servizio, fermo restando l'obbligo per l'affidatario di trasferire il veicolo in condizioni di sicurezza.

[7] Ad esempio in presenza di iscrizione di un precedente provvedimento di confisca amministrativa o penale, di un sequestro conservativo penale, (art. 320 CPP), di un sequestro preventivo penale (art. 321 CPP), di un pignoramento (art. 521-bis CPC)ecc..

[8] Con la riforma del DL 113/2018, la sanzione per questa violazione è leggermente diminuita rispetto alla corrispondente prevista dal testo previgente; i nuovi importi della sanzione sono stati fissati nel minimo in 1.818 euro e nel massimo in 7.276 euro. Naturalmente, essendo prevista in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il pagamento in misura ridotta è ammesso, ma la riduzione del 30% non è consentita.

[9] Per effetto della riforma del DL 113/2018, anche la sanzione per questa violazione è leggermente diminuita rispetto alla corrispondente prevista dal testo previgente; i nuovi importi della sanzione sono stati fissati nel minimo in euro 776 e nel massimo in euro 3.111. Naturalmente, essendo prevista in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il pagamento in misura ridotta è ammesso, ma la riduzione del 30% non è consentita.

[10] Nell'ipotesi di confisca del veicolo utilizzato per commettere reato, sono stati esclusi i reati previsti nel Codice della Strada, risolvendo l'annosa questione sulla corretta interpretazione dell'art. 213/2-sexies CdS che tanto aveva impegnato, in passato, dottrina e giurisprudenza. La norma, tuttavia, trova ora applicazione non più con riferimento solo ai ciclomotori ed ai motoveicoli utilizzati per commettere reato, ma per tutti i veicoli che rappresentano lo strumento attraverso il quale un reato, diverso da quelli previsti dal Codice della Strada, viene consumato o tentato.

[11] Nella precedente formulazione dell'art. 213, comma 2-sexies CdS questa sanzione si applicava ai soli casi di guida di ciclomotori o motoveicoli.

[12] Nella precedente formulazione dell'art. 213, comma 2-sexies CdS, non era specificato che i reati dovessero essere diversi da quelli previsti dallo stesso Codice della Strada.

[13] Art. 4, comma 4-ter decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

[14] Art. 259, comma 2, decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

[15] Infatti, come precisato dalla predetta circolare, il richiamo effettuato dall'art. 224- ter agli artt. 213 e 214-bis deve essere inteso nel senso che, fatta salva la sottrazione del veicolo al trasgressore sul luogo e nell'immediatezza del fatto, successivamente, previa richiesta dell'interessato, il veicolo potrà essere affidato in custodia, fino al provvedimento di confisca, al proprietario o, in sua vece, ad altro obbligato in solido, ovvero all'autore della violazione, seguendo le procedure di cui all'art. 213 laddove applicabili e fermo restando che la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di recupero e di custodia nel frattempo maturate.

[16] Non viene considerata, invece, l'ipotesi di affidamento ad un custode-acquirente visto che in tali casi, il veicolo affidato in custodia a questo soggetto e non ritirato dall'avente diritto è alienato ancor prima dello scadere del termine del fermo amministrativo, secondo le procedure dell'art. 213, comma 5 CdS che trovano applicazione anche in caso di fermo amministrativo del veicolo.

[17] Per ridurre gli oneri a carico dell'Amministrazione procedente, in tali casi, l'interessato può provvedere, ad esempio, al prelevamento del documento presso l'Ufficio o Comando che lo detiene attraverso un corriere, richiesto direttamente dallo stesso e con oneri interamente a suo carico.

[18] La norma interagisce con le disposizioni e con le procedure previste dall'articolo 16 del DPR 29.7.1982 n. 571 e dall'articolo 215, comma 4, CdS i cui termini di 180 giorni risultano di conseguenza superati dalla previsione del termine di tre mesi. Il ricavato dell'alienazione, soddisfatte le spese di trasporto e di custodia, ovvero la sanzione pecuniaria, è restituito all'avente diritto.

[19] A titolo esemplificativo, tra queste situazioni, vanno annoverate quelle previste dall'articolo 176, comma 18, CdS (circolazione in autostrada con veicolo non revisionato).

[20] Occorre precisare che, anche se il titolo dell'articolo 215-bis CdS risultante dalla modifica di cui al DL 113/2018, fa riferimento anche ai veicoli rimossi, dalla lettura della norma, si evince che tali veicoli non sono effettivamente ricompresi nel campo di applicazione della stessa, pertanto, nelle ipotesi di rimozioni di veicoli per violazioni del Codice della Strada continuano ad applicarsi le procedure di cui al DPR 189/2001.

[21] Circolare n. 300/A/1/34040/101/20/21/4 del 12/07/2001.

[22] Per l'emergere, ad esempio, della mancanza di copertura assicurativa.

[23] Sul tema, la giurisprudenza ha precisato che la nozione di "appartenenza" del veicolo a persona estranea non va intesa soltanto come proprietà o intestazione nei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Cass. Pen, Sez. IV, 29.3.2013, n. 36425).

[24] Al fine di facilitare l'individuazione del custode, sarà opportuno che ogni segnalazione SDI sullo stato del veicolo, sia opportunamente implementata con tale necessaria indicazione, nonché dell'esatto indirizzo del luogo di custodia autorizzato.

 

Tags: art.214bis cds, art.214 cds, art.213 cds, art.193 cds

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