Min. Interno - Parere 03/04/2017 n. 300/A/2791/17/124/9 - Validità e limiti della copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all'estero
Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER l REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
Prot. 300/A/2791/17/124/9
03/04/2017
OGGETTO: Validità e limiti della copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all'estero.
È stata posta all'attenzione di questo Ufficio la questione relativa ai limiti di validità della copertura assicurativa dei veicoli immatricolati all'estero e circolanti temporaneamente sul territorio nazionale.
Come noto, in materia vige il principio della cosiddetta "copertura presuntiva", regolato dall'art. 5 del DM Ministero dello Sviluppo Economico n. 86 del 1 aprile 2008 che, nel recepire la Convenzione multilaterale di garanzia di Madrid del 1991 (1), consente di considerare assolto l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per i veicoli a motore immatricolati in uno Stato membro dell'Unione Europea (2) che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Tale meccanismo, consistente in una presunzione legale assoluta, comporta il venire meno dell'obbligo di esibire un contratto di assicurazione valido per i conducenti di veicoli immatricolati in uno dei Paesi elencati dall'art. 5 del DM, proprio in forza dell'esistenza di un ufficio nazionale che si assume l'obbligo di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di veicoli.
Ciò posto, è sorto il problema concernente i limiti entro i quali opera tale "copertura presuntiva", ovvero se la stessa sia garantita anche nel caso in cui il contratto di assicurazione, stipulato con la compagnia dello Stato di immatricolazione, non sia per qualsiasi motivo valido.
Sul punto è stato interessato l'Ufficio Centrale Italiano, ufficio nazionale di assicurazione per i veicoli a motore in circolazione internazionale, che si è espresso rappresentando che la cosiddetta "copertura presuntiva", per i Paesi aderenti alla Convenzione di Madrid, opera in tutti i casi in cui il veicolo straniero risulti regolarmente immatricolato.
In particolare, l'UCI ha precisato che, a seguito di richiesta di risarcimento darmi conseguente ad incidente stradale, l'ufficio nazionale del Paese di immatricolazione del veicolo viene contattato dall'ufficio nazionale del Paese ove è avvenuto il sinistro affinché verifichi se il veicolo responsabile sia regolarmente immatricolato nel proprio Paese. In caso positivo, l'Ufficio nazionale estero fornisce la propria garanzia per il risarcimento del dannoo, indipendentemente dall'esistenza di una copertura assicurativa. Diversamente, qualora il veicolo non dovesse risultare immatricolato, l'Ufficio nazionale estero non può risarcire il danneggiato .l il quale conserva, comunque, la possibilità di richiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, ove ne ricorrano i presupposti.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Bisogno
Note:
(1) Il sistema previsto dalla Convenzione è basato sull'istituzione, in ogni Stato aderente, di un "ufficio nazionale di assicurazione", denominato bureaux; quello italiano è l'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano). Nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, l'ufficio centrale si rende garante per il risarcimento, conservando il diritto di rivalsa nei confronti della compagnia nazionale dello Stato presso la quale il veicolo è assicurato; in assenza di contratto assicurativo, il diritto di rivalsa sarà esercitato direttamente nei confronti del conducente o del proprietario.
(2) L'intera disciplina viene applicata, in maniera reciproca, da tutti gli Stati membri dell'UE, ma anche da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo (a cui aderiscono, oltre ai paesi UE, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia), oltre che da Andorra e Svizzera. Il regime della "copertura presuntiva" non trova automatica applicazione negli Stati membri dell'Unione, in quanto rimane comunque necessario che venga preventivamente concluso un accordo tra i rispettivi Uffici nazionali di assicurazione (bureaux).