C.d.S. - Art. 006 - Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

    Codice della strada

    Art. 6  Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati [1] [2]

    1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose.[3] Nel regolamento sono stabilite le condizioni e le eventuali deroghe.[4]

    2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

    3. [5]

    4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza [6] di cui all'art. 5, comma 3:

    a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

    b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;[7]

    c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

    d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

    e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;[8]

    f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

    f-bis) [9]

    5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

    a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;[10]

    b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

    c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

    d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.

    e) [11]

    6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

    7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.[12]

    8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.[13]

    9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.[14]

    10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

    11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

    13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

    14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

    15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 8.

    [2] L'articolo è stato modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 15.3.2010 n. 66; legge 29.7.2010 n. 120; D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. nella legge 17.12.2012 n. 221.

    [3] Vedi l'annuale decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che regolamenta la circolazione dei veicoli per trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 t nei giorni festivi e definisce gli orari di inizio e fine del divieto di circolazione a seguito del quale i prefetti emanano provvedimenti di analogo contenuto per il divieto di circolazione di tali veicoli nel territorio di propria competenza.

    [4] Periodo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [5] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 è stato abrogato il seguente comma: "3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.". L'entrata in vigore è fissata al 9.10.2010 (vedi art. 2272, c. 1, D.Lgs. 15.3.2010 n. 66).

    [6] Sul metodo per l'emanazione delle ordinanze, vedi paragrafi 4.3 e 5.1 della Direttiva 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

    [7] Sull'applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 7 comma 13 c.d.s. per la violazione del provvedimento del divieto di circolazione istituito nel centro abitato di un comune con ordinanza del Sindaco, vedi circolare 23.12.1999 prot. n. M/2413/34 del Ministero dell'interno.

    [8] Lettera così sostituita dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; ".

    [9] Lettera aggiunta dall'art. 8, c. 9-quater, D.L. 18.10.2012 n. 179 conv. nella legge 17.12.2012 n. 221 e poi soppressa dall'art. 1, c. 223, lett. a), legge 24.12.2012 n. 228, con decorrenza dal 01.01.2013. Il testo era il seguente: "f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative".

    [10] A decorrere dal 1.7.1998 sono state delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilità stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade (vedi art. 1, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 2.9.1997, n. 320).

    [11] Con l'art. 2268, c. 893, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 è stata abrogata la seguente lettera, con decorrenza dal 09.10.2010: "e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.".

    [12] La legge 22.3.2012, n. 33 ha previsto che:

    "1. Al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, la direzione aeroportuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) competente per territorio, sentita la società o ente di gestione aeroportuale, a salvaguardia della sicurezza della circolazione, dell'accessibilità, della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, può, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive mod., istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto.

    2. Le limitazioni all'accesso e al tempo di permanenza nelle corsie o nelle aree determinate con le ordinanze di cui al presente articolo sono indicate mediante apposita segnaletica stradale. Il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle suddette aree può essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

    3. Chiunque viola le limitazioni disposte con le ordinanze di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.

    4. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni delle ordinanze di cui al presente articolo si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive mod..

    5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.".

    [13] Per l'autorizzazione alla circolazione in deroga, vedi 24.10.2001 prot. n. M/2413-30 del Ministero dell'interno.

    [14] Periodi così sostituiti dall'art. 4 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    Tags: speciale limitazioni fuori centri abitati, pneumatici invernali, art.7 cds, art.6 cds

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