Cons. di Stato - Parere 05/03/2019 n. 677 - Poteri del comune in ordine alla circolazione stradale in ambito urbano

CONSIGLIO DI STATO
SEZIONE PRIMA
Adunanza di Sezione del 23 gennaio 2019

Parere 5 marzo 2019, n. 677

Oggetto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle signore A. A. e B. B., contro Comune di Cervia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'annullamento di decisione su ricorso gerarchico in materia di circolazione stradale.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 7746 del 22.11.2018 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Orsini.

Premesso

1. Con il ricorso in esame si chiede l'annullamento del decreto n. 174 del 5 aprile 2018 con il quale il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso l'ordinanza del Comune di Cervia n. 489 del 2017.
Con tale provvedimento il Comune aveva adottato una disciplina temporanea della circolazione stradale per il periodo 6 novembre 2017-19 gennaio 2018 in costanza dello svolgimento di una manifestazione nel periodo natalizio.

2. Le ricorrenti, titolari di una farmacia situata nell'area interessata, lamentano la riduzione della loro attività in conseguenza del provvedimento e ritengono di avere interesse all'annullamento del diniego del Ministero, anche se il provvedimento ha avuto effetto temporaneo, in ragione del fatto che la disciplina della circolazione in oggetto viene riproposta annualmente in occasione delle festività natalizie e, in ogni caso, quale presupposto per chiedere il risarcimento dei danni conseguiti.

3. Con il decreto impugnato il Ministero ha respinto il ricorso gerarchico ritenendo che l'ordinanza comunale fosse legittima in quanto conforme a quanto stabilito dal Codice della strada e coerente con i principi di logica e ragionevolezza.

4. Il ricorso deduce la violazione agli articoli 5, 6 e 7 del Codice della strada per eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto dei presupposti, per contraddittorietà e mancato esame delle risultanze istruttorie, oltre che degli articoli 97 e 113 della Costituzione.

5. La relazione ministeriale ritiene che il ricorso non sia fondato.

Considerato

6. Le ricorrenti lamentano, in sostanza, che con il provvedimento di diniego impugnato l'amministrazione si sia limitata a confermare con una clausola di stile quanto disciplinato dal Comune di Cervia senza motivare realmente la decisione assunta. Ritengono, in particolare, che i motivi proposti con il ricorso gerarchico non sono stati affrontati dal Ministero. Ciò vale per la censura concernente la mancata partecipazione al procedimento, per quella relativa alla irragionevolezza delle deroghe previste al blocco della circolazione e alle modalità con cui sono state regolate e alla durata dei divieti non corrispondente alle effettive esigenze della manifestazione. Viene anche rilevato che il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna, con una apposita relazione, ha evidenziato le incongruenze del provvedimento e suggerito soluzioni in linea con quelle proposte dalle stesse ricorrenti.

7. La Sezione deve in primo luogo sottolineare che la decisione sul ricorso gerarchico è stata adottata in tempi eccessivamente lunghi anche tenendo conto del carattere temporaneo dell'ordinanza impugnata. Indubbiamente, inoltre, la motivazione del provvedimento è estremamente sintetica.

8. Tuttavia, occorre considerare che i Comuni godono in materia di circolazione stradale di un'ampia discrezionalità e che il ricorso previsto dall'articolo 37 del Codice della strada è un ricorso gerarchico improprio in ragione del fatto che il Ministero esercita un potere di vigilanza, ma non si sostituisce alle valutazioni di merito che restano comunque nella competenza delle amministrazioni comunali: nel caso di specie, doveva quindi essere valutato se la disciplina prevista dal Comune di Cervia presentasse profili di illogicità o di irragionevolezza. Su questo punto, il provvedimento impugnato si esprime in modo esplicito affermando che la regolamentazione oggetto del ricorso gerarchico "appare coerente e conforme ai principi di logica e ragionevolezza". Nei limiti dell'esame di competenza del Ministero ciò appare sufficiente a motivare il diniego. D'altra parte, la doglianza concernente la mancata partecipazione al procedimento non è conferente con riferimento ad una ordinanza di carattere generale in materia di circolazione stradale e i rilievi contenuti nella relazione del Provveditorato sembrano avere un carattere propositivo e non individuano gravi vizi logici o palesi carenze valutative della determinazione comunale contestata mediante il ricorso gerarchico. Né, peraltro, i minori introiti della farmacia descritti nel ricorso straordinario sono idonei ex se a dimostrare la illegittimità del provvedimento.
Quanto al rilievo del Provveditorato interregionale invocato nel ricorso esso, formulato dopo colloqui con gli stessi titolari della farmacia, appare piuttosto recare suggerimenti su possibili future determinazioni, e non dimostra di per sé gravi vizi logici o palesi carenze valutative della determinazione comunale qui contestata.

9. Il ricorso straordinario è quindi infondato.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Il Presidente: LUTTAZI
L'estensore: ORSINI
Il Segretario: MANUPPELLI

 

Tags: art.7 cds

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