C.d.S. - Art. 214 - Fermo amministrativo del veicolo

    Codice della strada

    Art. 214 - Fermo amministrativo del veicolo [1] [2] [3]

    1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter [4],[5] nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo,[6] il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776,00 a euro 3.111,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.[7]

    1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo.[8] Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.[9]

    1-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia.[10] [11]

    2. Nei casi di cui al comma 1 [12],[13] il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto [14] o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia [15].[16]

    3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.

    4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

    5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.

    6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

    7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto [17] il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

    8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776,00 a euro 3.111,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo [18] [19].[20]


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 396.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 30.12.1999, n. 507; legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151; D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326; D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

    [3] In merito a questioni varie relative ai procedimenti di custodia di veicoli sottoposti a sanzioni amministrative accessorie ai sensi del Codice della strada, vedi circolare del Ministero dell'interno 31.7.2003 prot. n. M/6326/50-7.

    [4] Parole aggiunte con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

    [5] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

    [6] Il fermo amministrativo dei veicoli è stato previsto anche per ragioni fiscali: vedi DPR 29.9.1973, n. 602 e D.M. 7.9.1998, n. 503.

    [7] Comma così sostituito dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con mod., nella legge 24 novembre 2003, n. 326 la cui entrata in vigore è stata fissata al 2.10.2003.

    [8] Relativamente alla restituzione immediata, vedi circolare del Ministero dell'interno n. 44 del 19.4.2000.

    [9] Comma inserito dal D.Lgs. 30.12.1999, n. 507.

    [10] Comma inserito con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

    [11] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

    [12] Parole aggiunte con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

    [13] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

    [14] Parole così sostituite dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    [15] Relativamente all'impossibilità di restituzione anticipata, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-25 del 16.5.2001.

    [16] Il presente comma prima così modificato dall'art. 4, D.L. 27.06.2003, n. 151, come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214, è stato, poi, così modificato dall'art. 5 bis, D.L. 30.06.2005, n. 115, con decorrenza dal 23.08.2005. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. Il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.".

    [17] Parole così sostituite dall'art. 113 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [18] Periodo così sostituito con D.L. 30.6.2005, n. 115 conv., con mod. nella legge 17.8.2005, n. 168.

    [19] Vedi istruzioni fornite con circolare Ministero dell'interno 7.9.2005, prot. n. 300/A/1/44285/101/3/3/9.

    [20] Comma aggiunto dall'art. 113 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 e successivamente sostituito dalla legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

    Tags: cds, art.214 cds

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