C.d.S. - Art. 094-bis - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

    Codice della strada

    Art. 94-bis - Divieto di intestazione fittizia dei veicoli [1]

    1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531,00 a euro 2.125,00. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

    3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

    4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.[2]



    [1] Articolo inserito dall'art. 12 della legge 29.7.2010 n. 120.

    [2] In attesa dell'emanazione dei previsti decreti interministeriali, la norma è stata ritenuta comunque applicabile qualora il rilascio dei documenti sia stato già ottenuto e sia successivamente provato che l'intestazione è fittizia. In tali casi, l'avvenuto accertamento della violazione, la sua contestazione e la definizione dell'accertamento sono sufficiente garanzia per attivare la procedura di cancellazione del veicolo. Vedi circolari operative: circolare MIT 14.5.2012 prot. n. 13245; circolare ACI-PRA 4.6.2012 prot. n. DSD/0006470/12; Ministero dell'interno, circolare 15 giugno 2012 prot. n. 300/A/4857/12/106/16/1.

    Tags: cds, art.94bis cds

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