C.d.S. - Art. 134 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri
Codice della strada
Art. 134 - Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri [1] [2] [3]
1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari o persone giuridiche costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea [4] che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 [5].[6]
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93.[7]
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 340.
[2] Articolo modificato da: D.L. 27.6.2003, n. 151 conv. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 25.1.2006, n. 29.
[3] Vedi anche art. 216 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), modificato ed integrato dal DPR 5 agosto 1981, n. 499. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 114/3298/21 - Divedi VII del 6.4.1966 ha ritenuta legittima l'utilizzazione degli autoveicoli immatricolati con targa EE ai congiunti fino al terzo grado del titolare purché residenti all'estero od anche a persone residenti in Italia purché si trovi a bordo del veicolo il titolare o il di lui congiunto fino al terzo grado.
[4] Parole inserite dall'art. 25 della legge 25.1.2006, n. 29.
[5] Vedasi lettera A) della circolare 14.5.2007, n. 44878.
[6] Comma prima aggiunto dall'art. 2, d.l. 27.06.2003, n. 151 come modificato dall'allegato alla L. 01.08.2003, n. 214, poi, così modificato dall'art. 25 L. 25.01.2006, n. 29, con decorrenza dal 23.02.2006. Si riporta di seguito il testo previgente: "1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.".
[7] Comma così modificato dal D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003 per l'illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 12.4.1996 "nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo".
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