C.d.S. - Art. 132 - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

    Codice della strada

    Art. 132 - Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri [1] [2]

    1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,[3] se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno,[4] in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine [5].

    2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

    3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.[6]

    4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

    5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00 [7].


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 339.

    [2] Articolo modificato da: D.L. 30.8.1993, n. 331, conv., con mod., nella legge 29.10.1993, n. 427.

    [3] Parole inserite dall'art. 53 del D.L. 30.8.1993, n. 331, conv., con mod., nella legge 29.10.1993, n. 427.

    [4] L'art. 216 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 (legge doganale), modificato ed integrato dal DPR 5.8.1981, n. 499, prevede la possibilità di interrompere tale termine, pur nella durata complessiva dell'anno, con l'osservanza delle particolari condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, fra cui l'apposizione di piombi, per rendere inutilizzabile il veicolo.

    [5] Vedi Convenzione di New York del 4.6.1954 "Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati" autorizzata alla ratifica con legge 27.10.1957, n. 1163.

    [6] Per la circolazione di semirimorchi con targa nazionale agganciati a trattori stradali immatricolati in altro paese è sufficiente che il semirimorchio rechi sulla parte posteriore la propria targa di immatricolazione e il segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato, senza l'impiego di targa ripetitrice. A seguito modifica dell'art. 100 c.d.s. dalla legge 29.7.2010 n. 120 e con le modalità indicate nel DPR 28.9.2012 n. 198, tale complesso è infatti considerato in circolazione internazionale (articoli 36 e 37 della Convenzione di Vienna).

    [7] Si configura il reato di contrabbando qualora tali veicoli siano utilizzati da residenti in Italia.

    Tags: cds, art.132 cds, art.125 cap

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