Min. Interno - Circ. 23/03/2022 n. 300/STRAD/1/9865.U/2022 - Disposizioni in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
Prot. n. 300/STRAD/1/9865.U/2022
Roma, 23 marzo 2022
OGGETTO: Disposizioni in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019".
Detta norma ha apportato modifiche agli articoli 93, 94, 132 e 196 e introdotto l'art. 93-bis del codice della strada ridisegnando la disciplina riguardante la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero sul territorio nazionale, i cui dettagli, anche di carattere operativo, sono compendiati nell'allegata scheda (all. 1).
Attesa la complessità dei temi trattati, si fa riserva di ulteriori, eventuali indicazioni.
* * *
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
ILLUSTRAZIONI MODIFICHE
1. PREMESSA
La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2019-2020), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 ed in vigore dal 1° febbraio 2022, ha riscritto la disciplina della circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, come modificata dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 e successivamente integrata dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. L'operazione è stata eseguita attraverso:
- l'abrogazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter dell'art. 93 del codice della strada (di seguito solo cds), che avevano introdotto un divieto assoluto di circolare con un veicolo immatricolato all'estero da parte di persone residenti in Italia da oltre sessanta giorni, temperato da alcune eccezioni;
- l'introduzione dell'art. 93-bis, che consente la conduzione di veicoli immatricolati all'estero da parte di persona residente in Italia subordinandola al rispetto di alcune condizioni. La stessa norma prevede l'obbligo per le persone fisiche proprietarie di un veicolo immatricolato all'estero di provvedere all'immatricolazione (cd. nazionalizzazione) italiana decorsi tre mesi dall'acquisizione della residenza anagrafica in Italia.
Allo scopo di dare completezza ed organicità all'intera materia della circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, è stato, inoltre, completamente riscritto anche l'art. 132 cds che regolamenta la circolazione internazionale dei veicoli in Italia.
Prima di illustrare nel dettaglio le modifiche introdotte dalla nuova normativa, occorre specificare cosa si intende per immatricolazione estera e chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni che sono state introdotte.
0.1 Veicoli immatricolati all'estero
In primo luogo è necessario precisare che la circolazione dei veicoli immatricolarti all'estero è stata disciplinata, come previsto anche dalle Convenzioni internazionali in materia a cui l'Italia ha aderito, solo per quanto riguarda motoveicoli, autoveicoli e rimorchi [1] . Restano, perciò, esclusi dall'applicazione delle disposizioni degli artt. 93-bis e 132 cds i ciclomotori, le macchine agricole e le macchine operatrici immatricolate all'estero. Per tali veicoli, perciò, esiste obbligo di immediata immatricolazione/nazionalizzazione se sono di proprietà o sono condotti da persona residente in Italia. [2]
Ai fini dell'applicazione delle citate norme, per immatricolazione all'estero del veicolo si intende la registrazione definitiva dello stesso in un Paese diverso dall'Italia conseguente all'operazione di immatricolazione presso gli uffici stranieri corrispondenti all'archivio nazionale dei veicoli Italiano. Pertanto, dall'ipotesi di applicazione delle nuove norme sono esclusi:
- i veicoli con immatricolazione temporanea, utilizzati per il transito oltre confine per esportazione (ai sensi dell'art. 99 cds) o per importazione (targhe provvisorie straniere o targhe doganali);
- i veicoli appartenenti a persona fisica o giuridica straniera, che, pur non avendo una targa di immatricolazione rilasciata dall'Ufficio della Motorizzazione civile italiana, sono dotati di targa rilasciata in Italia. Si tratta dei veicoli con targa diplomatica (CD e CC) rilasciata ai sensi dell'art.131 cds, dei veicoli con targa per escursionisti esteri (EE) rilasciata ai sensi dell'art.103 cds [3], dei veicoli con targa AFI, rilasciata dal Comando delle Forze Alleate in Italia;
- i veicoli non immatricolati muniti di targa di prova straniera, nei casi in cui essa possa essere utilizzata in Italia.
1.2 Campo di applicazione delle norme
La circolazione sul territorio nazionale dei veicoli esteri trova una diversa regolamentazione non in base al Paese di immatricolazione ma in funzione della circostanza che il veicolo appartenga, sia condotto o sia comunque nella disponibilità di una persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia. Pertanto:
- trovano applicazione le disposizioni dell'art. 132 cds quando i veicoli immatricolati all'estero presentano congiuntamente le seguenti condizioni:
- sono di proprietà o nella disponibilità di persone non residenti in Italia;
- sono condotti da persona non residente in Italia.
- viceversa, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 93-bis cds quando durante la circolazione del veicolo estero anche una sola delle indicate condizioni non sia rispettata [4].
Occorre peraltro chiarire che la nuova regolamentazione in argomento si riferisce unicamente agli aspetti connessi alla circolazione stradale; e non riguarda, perciò, gli aspetti doganali o tributari, per i quali esiste autonoma regolamentazione, né la disciplina riguardante l'immissione in circolazione o la possibilità di immatricolazione in Italia.
2. ART. 93-BIS CDS. CIRCOLAZIONE DI VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO DI PROPRIETÀ O CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA.
2.1 Ambito di applicazione
La norma disciplina la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli immatricolati all'estero quando sono condotti da persona residente in Italia o sono di proprietà di persona fisica residente in Italia da oltre tre mesi ovvero nella disponibilità di persona fisica o giuridica avente sede in Italia.
La norma introduce il concetto di "disponibilità" del veicolo in capo a persona fisica o giuridica avente residenza o sede in Italia, intesa come relazione di un soggetto con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri, di fatto, corrispondenti al diritto di proprietà, anche se limitati nel tempo.
Ai fini della corretta applicazione della nuova norma, perciò, oltre all'immatricolazione estera, di cui si è già scritto (v. par. 1.1), occorre fare riferimento ad altri due elementi, cioè alla residenza o alla sede dell'interessato e alla disponibilità del veicolo.
2.1.1 Residenza anagrafica e sede in Italia
Una condizione per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 93-bis risiede nella residenza anagrafica del proprietario o del conducente, ovvero nella sede della persona giuridica che abbia la disponibilità del veicolo. Le ipotesi riguardano i seguenti casi:
- proprietà di veicolo straniero da parte di persona fisica avente residenza anagrafica in Italia da oltre tre mesi (art. 93-bis, comma 1);
- conduzione di veicolo straniero da parte di persona, diversa dall'intestatario, avente residenza anagrafica in Italia, che ne abbia la disponibilità per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni (art. 93-bis, comma 2, primo periodo);
- conduzione di veicolo straniero da parte di persona, diversa dall'intestatario, avente residenza anagrafica in Italia che ne abbia la disponibilità per un periodo di tempo superiore a trenta giorni (art. 93-bis, comma 2, secondo periodo);
- disponibilità per un periodo di tempo superiore a trenta giorni di veicolo straniero da parte di persona fisica o giuridica avente residenza o sede in Italia, (art. 93-bis, comma 2, secondo periodo).
La verifica della residenza del conducente (che può coincidere con il proprietario), in occasione del controllo su strada, è effettuata sulla base di documenti di identità italiani che contengano questa informazione o che consentano, consultando gli archivi, di ottenerla immediatamente. In caso di mancanza dell'indicazione della residenza sui documenti esibiti, ovvero in tutti i casi in cui, per le incoerenti dichiarazioni della persona controllata o per altri indizi, sorgano dubbi sull'effettiva residenza in Italia o sul tempo di permanenza, l'interessato sarà invitato a dichiarare (attraverso il modulo allegato - ALL. A) la propria residenza attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva ovvero, nei casi previsti dalla legge, ad autocertificarla. Se dichiara di non essere residente in Italia, nella dichiarazione ovvero autocertificazione suddette, dovrà essere indicata anche tale circostanza con attestazione da parte dell'interessato del luogo di temporanea dimora o di domicilio in Italia. Sulla base di tale dichiarazione ovvero autocertificazione potranno essere compiuti gli opportuni accertamenti presso il comune del luogo di residenza o domicilio indicato dall'interessato a seguito dei quali, oltre alla contestazione di eventuali reati (falso o dichiarazioni mendaci), potranno essere applicate le sanzioni previste dalla norma in argomento.
Per quanto riguarda, invece, l'accertamento della sede di una persona giuridica, si deve fare riferimento alla iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio [5].
Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 93-bis non è rilevante:
- da quanto tempo il veicolo sia presente in Italia (diversamente da quella dell'art. 132 cds), perché quello che conta è solo la residenza del conducente o del proprietario;
- che il veicolo, portato in Italia da altra persona, sia pure in regime di circolazione internazionale, sia condotto, solo occasionalmente, da persona residente in Italia;
- la sussistenza di una seconda residenza in altro Paese (UE o extra UE). Ciò che conta è l'iscrizione nei registri anagrafici italiani. La sanzione prevista, in tali casi, trova applicazione anche se la circolazione avviene con un veicolo a lui stesso intestato all'estero, ottenuto beneficiando di altra residenza nel Paese di immatricolazione [6].
Occorre precisare, infine, che i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) non possono essere considerati residenti anagraficamente in Italia. Infatti, il dato testuale della norma, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni, porta a ritenere che debba essere presa in considerazione la residenza intesa come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale di cui all'art. 43 del Codice Civile, dal quale discende l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe del Comune ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, prescindendo dalla cittadinanza posseduta. In questo senso, i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all'estero e, di conseguenza, provvedono alla iscrizione presso l'anagrafe del comune di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (AIRE), non possono essere considerati come residenti in Italia e, quindi, sono esclusi dal campo di applicazione dell'art. 93-bis cds [7].
2.1.2 Disponibilità del veicolo
Gli obblighi previsti dall'art. 93-bis riguardanti l'obbligo di documentare la disponibilità del veicolo o la sua registrazione nell'elenco dei veicoli immatricolati all'estero costituito nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (di seguito solo REVE - Registro dei Veicoli Esteri), gestito da ACI (vedi paragrafo 2.3) hanno come comune presupposto l'individuazione della persona, fisica o giuridica residente o con sede in Italia, che ha la disponibilità del veicolo in Italia. Per disponibilità deve intendersi l'utilizzo del veicolo senza limitazioni il cui contenuto corrisponde, sostanzialmente, al possesso legittimo del veicolo. Per un approfondimento delle funzionalità del REVE si rimanda alla lettura della circolare n. 580/22 emanata da ACI il 15 marzo 2022 (all. 2).
Rispetto alle persone fisiche, perciò, non può considerarsi nella "disponibilità", ai fini previsti dalla norma in esame, il veicolo straniero condotto in Italia dal lavoratore dipendente [8] che risiede nel nostro Paese e circoli nell'ambito dell'esecuzione di una prestazione lavorativa nella quale non ha autonomia nell'utilizzazione del mezzo. In tal caso, fermo restando l'obbligo di documentare la disponibilità del veicolo a favore dell'impresa, ai sensi dell'art. 93-bis, comma 2, cds, il conducente dovrà documentare, altresì, la sua condizione di lavoratore dipendente [9]. Pertanto, il lavoratore dipendente non è mai tenuto alla registrazione nel REVE anche se conduce lo stesso veicolo per più di 30 giorni l'anno in Italia.
Tale situazione non ricorre nel caso di lavoratore autonomo o con contratto di collaborazione, che utilizzi il veicolo straniero di proprietà o nella disponibilità dell'azienda con cui ha un rapporto professionale o di collaborazione. In tali casi, infatti, il conducente può liberamente disporre del veicolo, facendo ricadere la fattispecie nella descrizione di cui all'art. 93-bis. Parimenti, non ricorre, neanche, nel caso di veicolo straniero che sia concesso in uso al lavoratore subordinato in comodato (ad esempio, a titolo di comodato, o come fringe benefit, ecc..) anche per le proprie esigenze personali.
2.2 Circolazione di un veicolo immatricolato all'estero di proprietà di persona fisica residente in Italia da oltre tre mesi.
Il comma 1 dell'art. 93-bis cds introduce l'obbligo per le persone fisiche proprietarie [10] di veicoli immatricolati all'estero, di provvedere all'immatricolazione del proprio veicolo presso gli Uffici della motorizzazione civile entro tre mesi dall'acquisizione della residenza anagrafica in Italia. Pertanto, tali veicoli possono essere condotti liberamente sul territorio nazionale e senza alcuna formalità dagli intestatari per un periodo di tre mesi dal momento in cui hanno acquisito la residenza anagrafica italiana.
Tale ipotesi non trova applicazione per i veicoli intestati a persone giuridiche aventi sede in Italia per le quali troverà, invece, applicazione il comma 2, secondo periodo di cui si scriverà in seguito (Cfr. par. 2.3.3).
2.2.1 Deroga per i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano l'attività professionale nel territorio di uno Stato confinante o limitrofo.
Il comma 3 dell'art. 93-bis prevede una deroga all'obbligo di cui al comma 1 del medesimo articolo a favore dei lavoratori, subordinati o autonomi, che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante [11], che, alla data dell'entrata in vigore della disciplina in argomento, hanno la residenza in Italia e sono proprietari di un veicolo immatricolato nel Paese dove svolgono l'attività stessa. Per essi, infatti, anziché l'obbligo di immatricolazione, trovano applicazione le disposizioni del comma 2 dell'art. 93-bis, relative alla registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 [12].
Una volta che il veicolo è stato registrato nel REVE, lo stesso può essere condotto da chiunque in virtù di quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo dell'art. 93-bis, che equipara i veicoli registrati ai veicoli immatricolati in Italia.
Fino alla data entro la quale deve effettuare la registrazione, per circolare liberamente sul territorio nazionale, il proprietario deve dimostrare la condizione di lavoratore all'estero. A tal fine occorre avere a bordo del veicolo idonea documentazione, che dimostri il titolo di proprietà del veicolo a favore del conducente ed il suo rapporto di lavoro o collaborazione con l'impresa avente sede nel paese limitrofo o confinante [13]. Se condotto da persona diversa dal proprietario (compresi i familiari conviventi) si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 93-bis ed occorre avere al seguito anche idonea documentazione a dimostrazione della disponibilità del veicolo concessa dall'intestatario. In caso di mancanza della documentazione indicata la fattispecie potrà essere riconducibile all'ipotesi prevista dal comma 1 se il conducente è lo stesso proprietario, con applicazione della sanzione di cui al comma 7, ovvero al comma 2, primo periodo se il conducente è persona diversa dall'intestatario, con applicazione della sanzione di cui al comma 8. Le due violazioni possono, naturalmente, concorrere tra loro.
2.2.2 Violazione degli obblighi di immatricolazione o registrazione
Quando durante un controllo stradale si accerta la mancata immatricolazione nei casi previsti dal comma 1, o la mancata registrazione nei casi previsti dal comma 3, si deve procedere con la contestazione della violazione prevista dal comma 7 nei confronti del proprietario del veicolo. Pertanto, nell'ipotesi in cui la violazione venga accertata quando il conducente del veicolo sia persona diversa dal proprietario, la contestazione andrà sempre effettuata nei confronti del proprietario [14] . Il conducente, invece, risponderà, eventualmente, della violazione prevista dal comma 2, di cui si scriverà in seguito (Cfr. par. 2.3).
Il verbale di contestazione dovrà contenere l'intimazione al proprietario del veicolo di provvedere entro trenta giorni alla sua immatricolazione o registrazione, ovvero all'esportazione. Nei casi dei lavoratori frontalieri di cui al comma 3, l'intimazione dovrà riguardare l'obbligo di registrazione, fermo restando che il veicolo, ai fini della regolarizzazione, potrà essere, in ogni caso, immatricolato in Italia.
2.2.3 Ritiro del documento di circolazione
Al momento della contestazione della violazione sopraindicata, il documento di circolazione deve essere ritirato per essere trasmesso, senza ritardo, all'Ufficio della Motorizzazione civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, al fine di consentire l'eventuale iter di immatricolazione del veicolo. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, può essere trasmesso ad un diverso Ufficio dove egli intende richiedere la nazionalizzazione. Qualora l'interessato, in luogo dell'immatricolazione in Italia, decida di esportare il veicolo all'estero, a richiesta dello stesso, il documento può essere trattenuto presso l'ufficio di polizia procedente fino al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione (Cfr. par 2.2.5).
Nei casi di cui al comma 3 dell'art. 93-bis cds, in cui il proprietario del veicolo non ha obbligo di nazionalizzazione ma di registrazione nel REVE, il documento ritirato, a richiesto dell'interessato, può essere trattenuto presso l'Ufficio procedente fornendo all'interessato stesso copia autentica del documento per effettuare le operazioni di registrazione [15] . Il documento sarà restituito dopo la dimostrazione della registrazione.
2.2.4 Pagamento in misura ridotta delle sanzioni
Per le violazioni sopraindicate è ammesso il pagamento in forma ridotta. Infatti, anche se per esse è previsto il sequestro del veicolo (Cfr. 2.2.5), esso viene operato ai fini cautelari e non ai fini della confisca. Pertanto, sono ammissibili il pagamento in misura ridotta e la riduzione della sanzione pecuniaria del 30% se pagata entro 5 giorni. Tuttavia, qualora il pagamento in forma scontata sia avvenuto entro i 5 giorni ma, successivamente, per il verificarsi delle condizioni richieste dalla norma (mancanza di immatricolazione o di registrazione, ovvero di esportazione all'estero) debba essere disposta la confisca amministrativa, il pagamento effettuato in forma scontata non può più considerarsi estintivo dell'illecito, né sufficiente e, nel disporre la confisca, dovrà procedersi anche al recupero della parte di sanzione pecuniaria non corrisposta. La somma già pagata costituirà pagamento parziale da incamerare quale anticipo e dovrà essere disposto il pagamento della somma residua con l'ordinanza ingiunzione del Prefetto.
2.2.5 Applicazione del sequestro cautelare
In occasione della contestazione delle violazioni sopraindicate, facenti capo al comma 7 dell'art. 93-bis cds, si deve far cessare il veicolo dalla circolazione sottoponendolo a sequestro cautelare con le procedure di cui all'art. 213 cds, utilizzando modulistica appositamente predisposta (ALL. B), contenente l'avviso che, decorsi trenta giorni senza aver provveduto alla regolarizzazione del veicolo o alla sua esportazione, sarà applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
In merito all'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 213 cds, si ritengono comprese nel rinvio operato dalla norma anche quelle relative al trasferimento di proprietà a favore del custode acquirente nelle ipotesi di mancata assunzione della custodia del veicolo entro 5 giorni [16] .
Per l'applicazione della suddetta misura si rimanda al contenuto delle indicazioni operative contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, tenendo conto che:
- il termine per provvedere alla nazionalizzazione o alla registrazione è di trenta giorni decorsi i quali interviene la confisca;
- l'interessato può essere autorizzato, direttamente dall'organo accertatore, a lasciare il territorio dello Stato per la via più breve e condurre il veicolo oltre il confine [17]. In questi casi l'organo di polizia, su istanza dell'intestatario del documento di circolazione, restituisce il veicolo ed autorizza il suo trasferimento per la via più breve oltre i confini nazionali, restituendo contestualmente il documento di circolazione ritirato, ovvero autorizzando l'interessato a ritirarlo presso l'Ufficio della motorizzazione, qualora ivi sia già stato trasmesso. Se l'interessato non provvede al trasferimento del veicolo entro trenta giorni, interviene la confisca.
Tuttavia, poiché l'eventuale misura della confisca, nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione o alla registrazione del veicolo, ovvero non sia condotto oltre i confini nazionali, produce i suoi effetti sul proprietario del veicolo che, peraltro, è individuato come autore materiale della violazione e potrebbe non coincidere con il conducente, si ritiene che la misura della confisca debba essere attivata decorsi trenta giorni dal momento in cui si è perfezionata, nei confronti del proprietario, la notifica del provvedimento con il quale il veicolo è stato fatto cessare dalla circolazione, secondo le procedure di cui all'art.201 cds. Pertanto, l'organo di polizia dovrà procedere tempestivamente alla notifica del verbale di contestazione, unitamente al verbale di sequestro cautelare, con le modalità di cui all'art. 201, comma 3, cds, poiché il termine di trenta giorni per applicare la confisca amministrativa decorrerà dalla data di notifica nei confronti del proprietario.
2.2.6 Casistica per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 93-bis, comma 7
I casi di violazione dell'art. 93-bis, comma 7 cds, con veicoli immatricolati all'estero di proprietà di persona residente in Italia da oltre tre mesi, ovvero con veicoli di proprietà di lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante dove è immatricolato il veicolo stesso, per il quale, decorsi sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà non hanno provveduto alla sua nazionalizzazione o registrazione nel REVE, sono riconducibili ai seguenti esempi:
- il conducente è lo stesso proprietario residente in Italia.
Sarà redatto verbale di contestazione ai sensi dell'art. 93-bis, comma 7 nei confronti del conducente/proprietario, consegnando copia del relativo verbale allo stesso. Il conducente/proprietario potrà eseguire il pagamento immediato della sanzione in forma scontata del 30%, ovvero prestare cauzione, pena l'applicazione del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds. Sarà redatto, altresì, verbale di sequestro cautelare ai sensi dell'art. 93-bis e 213 cds;
- il conducente è persona residente all'estero diversa dal proprietario residente in Italia.
Il conducente è esente da infrazioni in quanto non ha la residenza in Italia. Tuttavia, nei confronti del proprietario del veicolo troveranno applicazione le sanzioni di cui al comma 7. Pertanto:
- si dovrà redigere il verbale di contestazione a carico del proprietario senza consegnarne copia al conducente;
- il conducente, pur non avendo alcun obbligo [18], se ricorrono le condizioni ed ha i requisiti richiesti, potrà essere nominato custode del veicolo consegnandogli copia del verbale di sequestro cautelare. In mancanza, il veicolo sarà affidato in custodia ad un custode-acquirente o ad un deposito autorizzato;
- non troverà diretta applicazione l'art. 207 cds. In questo caso, infatti, il conducente non è trasgressore e non ha alcun obbligo di pagare la sanzione pecuniaria. Il proprietario (autore della violazione), non essendo presente, non può dimostrare la volontà di avvalersi della facoltà di pagare o di versare cauzione;
- in ogni caso l'organo di polizia dovrà provvedere celermente alla notifica del verbale di sequestro unitamente al verbale di contestazione con le procedure di cui all'art. 201 cds, comunicando alla Prefettura la data della notifica, dalla quale decorrerà il termine di trenta giorni per regolarizzare il veicolo o esportarlo, pena l'applicazione della confisca amministrativa.
- il conducente è persona residente in Italia diversa dal proprietario residente in Italia ed esibisce idonea documentazione attestante la disponibilità a suo favore rilasciata dal proprietario.
- il conducente è obbligato in solido con il proprietario al pagamento della sanzione pecuniaria, per espressa previsione contenuta nell'art. 196, comma 1, ultimo periodo, cds, come modificato dalla legge 238/2021;
- si dovrà redigere il verbale di contestazione a nome del proprietario consegnandone copia al conducente (come obbligato in solido);
- il conducente è obbligato al pagamento della sanzione ai sensi dell'art. 207 cds (pena l'applicazione del fermo ai sensi dello stesso art. 207 cds);
- è tenuto ad assumere la custodia del veicolo pena l'applicazione della sanzione di cui all'art.213, comma 5, con sospensione della patente di guida;
- anche in questo caso, poiché autore della violazione è il proprietario, per attivare la procedura della confisca sarà necessario procedere con la notifica del verbale nei confronti dello stesso come indicato nel punto precedente [19];
- il conducente è persona residente in Italia diversa dal proprietario residente in Italia e non esibisce idonea documentazione attestante la disponibilità a suo favore rilasciata dal proprietario.
- il conducente non risponderà in solido con il proprietario per la violazione di cui al comma 7;
- si dovrà redigere il verbale di contestazione a nome del proprietario senza consegnarne copia al conducente;
- rispetto a questa violazione, non troverà applicazione diretta l'art. 207 cds (come indicato nel caso di conducente residente all'estero). Tuttavia, l'applicazione delle misure conseguenti sul veicolo (fermo amministrativo) può essere prevista, comunque, in funzione della violazione commessa dal conducente (comma 8 dell'art. 93-bis cds - Cfr. par. 2.3) qualora egli non provveda a pagare o a versare cauzione per questa violazione a lui contestata;
- se il veicolo non deve essere sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 [20], il conducente, pur non avendo alcun obbligo [21], se ricorrono le condizioni ed ha i requisiti richiesti, potrà essere nominato custode del veicolo consegnandogli copia del verbale di sequestro cautelare. In mancanza, il veicolo sarà affidato in custodia ad un custode-acquirente o ad un deposito autorizzato;
- il conducente risponderà della violazione di cui all'art. 93-bis, comma 2, primo periodo o secondo periodo, con la sanzione di cui al comma 8 dello stesso art. 93 bis (Cfr. par. 2.3.2), che deve essergli contestata con separato verbale;
- in ogni caso l'organo di polizia dovrà provvedere celermente alla notifica del verbale di contestazione con le procedure di cui all'art. 201 cds, comunicando alla Prefettura la data della notifica, dalla quale decorrerà il termine di trenta giorni per regolarizzare il veicolo o esportarlo, pena l'applicazione della confisca amministrativa [22];
Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero troverà applicazione l'art. 207 cds, salvo i casi sopra riportati in cui è esclusa [23].
2.2.7 Procedura di applicazione della confisca amministrativa
Se la regolarizzazione del veicolo non avviene entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, è disposta la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 cds.
Per dar corso alla procedura della confisca, occorrerà tener conto del fatto che alla guida del veicolo potrebbe trovarsi persona diversa dal proprietario, nel qual caso si dovrà procedere tempestivamente alla notifica del verbale di contestazione unitamente al verbale di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds, contenente anche l'intimazione a provvedere alla regolarizzazione con le modalità di cui all'art. 201, comma 3 cds nei confronti del proprietario. In questo caso specifico, poiché la violazione è stata accertata in assenza del trasgressore (cioè il proprietario del veicolo) e poiché il veicolo è stato affidato al custode-acquirente di cui all'art. 214-bis cds o al deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982, si ritiene che possa trovare piena applicazione la procedura di notificazione di cui all'art. 213, comma 5, che prevede la contestuale richiesta di affissione all'albo pretorio del comune ove è stata commessa la violazione. In questo caso il termine di trenta giorni per applicare la confisca amministrativa decorrerà dalla data di notifica nei confronti del proprietario ovvero, in caso di difficoltà oggettive nell'esecuzione della stessa, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.
La procedura di confisca si diversifica a seconda che il veicolo venga affidato al custode-acquirente di cui all'art. 214-bis cds o al deposito autorizzato dal Prefetto. Si diversifica, inoltre, a seconda che, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, sia intervenuto o meno il pagamento della sanzione, ovvero sia o meno stata attivata la procedura di regolarizzazione del veicolo estero.
2.2.7.1 Affidamento al custode-acquirente
La procedura è diversa in relazione alla circostanza che sia o meno avvenuto il pagamento della sanzione:
- quando interviene il pagamento della sanzione entro 30 giorni dall'accertamento. Ne consegue che:
A. ipotesi in cui si regolarizza la posizione del veicolo con l'immatricolazione o la registrazione, ovvero il proprietario chieda di essere autorizzato al trasferimento dello stesso oltre i confini nazionali. Il veicolo deve essere restituito all'interessato, ma:
1. se il veicolo non è ritirato presso il custode-acquirente dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213 cds, il veicolo è alienato a vantaggio del custode-acquirente stesso;
2. se il veicolo è ritirato presso il custode-acquirente dall'avente diritto entro il termine suindicato può circolare liberamente, salvo che sia stato autorizzato al trasferimento oltre i confini nazionali, nel qual caso dovrà seguire le prescrizioni imposte e lasciare, comunque, il Paese entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.
B. Ipotesi in cui non si regolarizza la posizione del veicolo per circolare in Italia. Si deve affidare il veicolo all'interessato per custodirlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio secondo le regole generali di cui all'art. 213 cds, ma:
1. se il veicolo non è ritirato presso il custode acquirente dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213 cds, il veicolo è alienato a vantaggio del custode-acquirente stesso;
2. se il veicolo è ritirato presso il custode-acquirente dall'avente diritto entro il termine suindicato il veicolo deve essere trasferito nel luogo di custodia fino alla sua regolarizzazione, ovvero, in mancanza, per i trenta giorni successivi all'accertamento (fatta salva la necessità di procedere alla notifica nei confronti del proprietario), termine oltre il quale interviene la confisca.
- quando non interviene il pagamento della sanzione entro 30 giorni dall'accertamento. Ne consegue che:
C. ipotesi in cui si regolarizza la posizione del veicolo con l'immatricolazione o la registrazione (in questo caso l'interessato non potrà essere ammesso al trasferimento del veicolo oltre i confini nazionali permanendo il fermo amministrativo fino al pagamento della sanzione o cauzione). Il veicolo rimane affidato al custode-acquirente e gli sarà restituito al pagamento della sanzione o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento, secondo le prescrizioni dell'art. 207 cds, ma:
1. se il veicolo non è ritirato presso il custode-acquirente dall'avente diritto entro 5 giorni successivi alla pubblicazione della comunicazione di deposito, prevista dal comma 5 dell'art. 213 cds, il veicolo è alienato a vantaggio del custode-acquirente stesso;
2. se il veicolo è ritirato presso il custode-acquirente dall'avente diritto entro il termine suindicato, il veicolo può circolare liberamente, salvo nel caso sia stato autorizzato al trasferimento oltre i confini nazionali, il rispetto delle prescrizioni imposte e dell'obbligo di lasciare, comunque, il Paese entro trenta giorni dall'accertamento della violazione;
D. ipotesi in cui non si regolarizza la posizione del veicolo. Permangono il sequestro (ex art. 93-bis) ed il fermo amministrativo (ex art. 207) e decorsi trenta giorni dall'accertamento interviene la confisca (fatta salva la necessità di procedere alla notifica nei confronti del proprietario).
2.2.7.2 Affidamento al deposito autorizzato dal Prefetto
Se nel territorio in cui avviene l'accertamento della violazione non è stato ancora attivato il custode-acquirente, il veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 207 cds ovvero, per inosservanza dei tempi di regolarizzazione previsti dall'art. 93-bis, a successivo sequestro, deve essere ricoverato presso la depositeria autorizzata dal prefetto, ai sensi del DPR 571/1982. Anche in questo caso, la procedura è diversa a seconda della circostanza che sia o meno avvenuto il pagamento della sanzione:
- quando interviene il pagamento della sanzione entro 30 giorni dall'accertamento:
E. ipotesi in cui si regolarizza la posizione del veicolo con l'immatricolazione o la registrazione, ovvero chiedendo di essere autorizzati al trasferimento dello stesso oltre i confini nazionali. Il veicolo deve essere restituito all'interessato, ma:
1. se il veicolo non è ritirato presso il deposito giudiziario dall'avente diritto entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis cds, il veicolo sarà confiscato;
2. se il veicolo è ritirato presso il deposito giudiziario dall'avente diritto entro il termine suindicato, il veicolo può essere messo in circolazione, salvo, nel caso sia stato autorizzato al trasferimento oltre i confini nazionali, il rispetto delle prescrizioni imposte e dell'obbligo di lasciare, comunque, il Paese entro trenta giorni dall'accertamento della violazione.
F. ipotesi in cui non si regolarizza la posizione del veicolo. Si deve affidare lo stesso all'interessato per custodirlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio secondo le regole generali di cui all'art. 213 cds, considerando che:
1. se il veicolo non è ritirato presso il deposito giudiziario dall'avente diritto entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis cds, il veicolo sarà confiscato;
2. se il veicolo è ritirato presso il deposito giudiziario dall'avente diritto entro il termine suindicato il veicolo deve essere trasferito nel luogo di custodia fino alla sua regolarizzazione, ed in mancanza, decorsi trenta giorni all'accertamento (fatta salva la necessità di procedere alla notifica nei confronti del proprietario), interviene la confisca.
- quando non interviene il pagamento della sanzione entro 30 giorni dall'accertamento
G. ipotesi in cui si regolarizza la posizione del veicolo con l'immatricolazione o la registrazione (in questo caso l'interessato non potrà essere ammesso al trasferimento del veicolo oltre i confini nazionali permanendo il fermo amministrativo ex art. 207 cds, fino al pagamento della sanzione o cauzione). Il veicolo rimane affidato al deposito e sarà restituito al pagamento della sanzione o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento, secondo le prescrizioni dell'art. 207 cds, ma:
1. se il veicolo non è ritirato presso il deposito giudiziario dall'avente diritto entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della Prefettura, ai sensi dell'art. 215-bis cds, il veicolo sarà confiscato;
2. se il veicolo è ritirato presso il deposito giudiziario dall'avente diritto entro il termine suindicato, il veicolo può essere messo in circolazione, salvo, nel caso sia stato autorizzato al trasferimento oltre i confini nazionali, il rispetto delle prescrizioni imposte e dell'obbligo di lasciare, comunque, il Paese entro trenta giorni dall'accertamento della violazione;
H. ipotesi in cui non si regolarizza la posizione del veicolo. Permangono il sequestro (ex art. 93-bis) ed il fermo amministrativo (ex art. 207) e decorsi trenta giorni dall'accertamento interviene la confisca (fatta salva la necessità di procedere alla notifica nei confronti del proprietario).
2.2.8 Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro cautelare o violando le prescrizioni dell'organo di polizia
In caso di circolazione durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto alla misura cautelare del sequestro si applicano le sanzioni di cui all'art. 213, comma 8, cds. Le stesse troveranno applicazione nel caso in cui non si ottemperi alle prescrizioni imposte dall'organo di polizia per condurre il veicolo fuori dai confini di stato. Le prescrizioni possono essere riferite al tragitto da percorrere, all'orario, al termine ultimo per raggiungere il confine, ecc.
In questi casi, tuttavia, della violazione non risponde il custode come indicato nel richiamato comma 8 dell'art. 213, ma chiunque venga sorpreso alla guida in una delle condizioni descritte. Infatti, la norma richiama l'ipotesi di circolazione da parte di chiunque, quindi, anche di persona diversa dal custode. Pertanto, al trasgressore sarà applicata anche la revoca della patente di guida.
Il precedente affidamento in custodia all'avente diritto deve essere revocato, dandone atto nel verbale di contestazione. Il veicolo, che permane in stato di sequestro, deve essere immediatamente affidato ad un custode-acquirente o ad un deposito autorizzato dal Prefetto, dove il primo non sia istituito, dandone atto, anche in questo caso, nel verbale di contestazione.
Competente a ricevere in custodia il veicolo è il custode-acquirente o il deposito autorizzato del luogo in cui è stata accertata l'illecita circolazione. Il primo verbale di sequestro continuerà a produrre i suoi effetti sul veicolo, mentre l'agente accertatore provvederà a redigere il verbale di affidamento in custodia al custode-acquirente (o deposito autorizzato) con contestuale trasferimento degli oneri giuridici ed economici della custodia amministrativa. Al conducente-trasgressore sarà rilasciata una copia del verbale di affidamento in custodia, contenente l'indicazione che il veicolo sarà trasferito direttamente in proprietà al custode-acquirente ovvero, dove non istituito, sarà confiscato secondo le procedure ordinarie ovvero dell'art. 215-bis cds, se ne ricorrono i presupposti.
Dell'avvenuto accertamento della circolazione con veicolo sottoposto a sequestro e degli atti redatti nell'occasione deve essere data immediata comunicazione all'ufficio di polizia che aveva proceduto all'accertamento del primo illecito, da cui derivava il sequestro o il fermo, per le conseguenti comunicazioni ed adempimenti alla prefettura competente.
A seguito della comunicazione dell'avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente o deposito autorizzato, con provvedimento del Prefetto del luogo dell'accertamento dell'illecita circolazione, il veicolo sarà trasferito immediatamente in proprietà, se affidato ad un custode-acquirente; mentre, se affidato a deposito autorizzato, si seguiranno le regole ordinarie o quelle dell'art.215-bis cds, ove ne ricorrano i presupposti.
2.3 Circolazione di un veicolo immatricolato all'estero da parte di persona residente in Italia non coincidente con il suo intestatario
Il comma 2, primo periodo, dell'art. 93-bis, disciplina le ipotesi di circolazione di un veicolo immatricolato all'estero condotto da persona residente in Italia non coincidente con il suo intestatario [24] . La novella giuridica introduce una disciplina diversa rispetto a quella contenuta nel comma 1-ter, abrogato, dell'art. 93 cds, nel quale era prevista una deroga al divieto di circolazione. Infatti, la nuova disciplina non vieta in modo assoluto la possibilità per una persona residente in Italia [25] di condurre un veicolo immatricolato all'estero, ma ne condiziona la liceità alla previsione dell'obbligo di esibire un documento che ne attesti la disponibilità a proprio nome.
Il primo periodo del comma 2 dell'art. 93-bis prevede che le persone residenti in Italia, per condurre un veicolo immatricolato all'estero sul territorio nazionale, devono recare a bordo, ed esibire agli organi di controllo, un documento idoneo a dimostrare il titolo della disponibilità del veicolo estero che legittima il suo utilizzo rispetto all'intestatario risultante dai documenti di circolazione del veicolo stesso.
La disponibilità del veicolo a favore di chi lo sta conducendo è, generalmente, dimostrata da contratti di leasing, locazione o comodato. Tuttavia, la nuova disciplina non prevede ipotesi giuridiche specifiche: pertanto, la disponibilità del veicolo può essere concessa dal suo intestatario a qualsiasi titolo, anche di cortesia.
La documentazione, a seconda dei casi, può essere costituita anche da più documenti sottoscritti da soggetti diversi dall'intestatario, purché, nel complesso, sia idonea a consentire all'operatore di polizia di ricostruire tutte le vicende relative ai diversi passaggi di disponibilità temporanea del veicolo dall'intestatario fino al conducente che lo guida al momento del controllo, senza soluzione di continuità. Pertanto, la documentazione può essere rappresentata, ad esempio, da contratti di locazione e sub-locazione, affitto e sub-affitto, comodato e sub-comodato, ovvero da contratti di leasing e di comodato, di locazione e di cortesia, ecc.. Nel rispetto delle condizioni descritte, quindi, il numero di documenti esibiti può anche essere superiore a due.
Il comma 2 dell'art. 93-bis prescrive specifiche caratteristiche che la documentazione deve avere, che, dunque, condizionano sia la possibilità di condurre il veicolo in Italia, sia la sussistenza dell'obbligo della registrazione nel REVE, sia la possibilità per il soggetto che abbia la legittima disponibilità di traferirla a persona diversa.
Per il lavoratore subordinato, che conduce un veicolo immatricolato all'estero nell'esecuzione di una prestazione lavorativa, resta comunque l'obbligo di documentare chi sia la persona che ha la disponibilità del bene in Italia (cioè, la persona fisica o l'impresa da cui dipende). Perciò, se l'impresa da cui dipende non è la stessa intestataria con sede all'estero, egli deve esibire, in caso di controllo, un atto, avente i requisiti richiesti dall'art. 93-bis cds, da cui si possa evincere che l'impresa da cui dipende, avente sede in Italia, ha la disponibilità del mezzo e per quanto tempo. Il lavoratore, inoltre, deve comunque documentare il suo rapporto di dipendenza ed il motivo per cui sta conducendo quel mezzo attraverso una dichiarazione del datore di lavoro o di altro documento idoneo a tale scopo (foglio di uscita, ordine d'uscita, ordine di lavoro, ecc).
2.3.1 Caratteristiche del documento
È da considerare valido qualsiasi documento redatto in lingua italiana (compresa la copia del contratto di leasing o locazione a lungo termine), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa dal quale risulti il titolo del possesso e la durata della disponibilità del veicolo. Il titolo in base al quale la persona può possedere il veicolo condiziona in modo rilevante la legittimazione alla guida. Se, perciò, sono imposti dall'intestatario particolari limitazioni o divieti di utilizzo (es. divieto di sub-locazione) [26], chi lo conduce in violazione di questi divieti non ha più un titolo legale a legittimare la disponibilità e la circolazione del veicolo. Non è richiesto che l'atto sia prodotto in originale, può essere anche in copia, purché rispetti le condizioni richieste e, in particolare, la presenza di attestazione della data certa che, pertanto, deve essere in originale e non in copia. L'atto può essere esibito anche in formato digitale, purché siano rispettate le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale. In tali casi, l'atto deve, perciò, avere firma digitale e data certificata o certificabile digitalmente.
Se i documenti di circolazione del veicolo riportano i dati sopraindicati (cioè il titolo del possesso, le generalità del soggetto a cui è ceduto il veicolo e la durata) [27], essi sono certamente idonei a soddisfare le esigenze poste dalla norma e non occorre avere a bordo altro documento. La data certa, in tale caso, coincide con quella di rilascio del documento di circolazione del veicolo estero.
2.3.1.1 Data certa
La data certa del documento è lo strumento fondamentale per rendere il titolo certo e opponibile a terzi, scongiurando abusi nell'utilizzo del veicolo. La data certa, infatti, permette di dimostrare giuridicamente che il documento è stato formato (o comunque sussisteva) a una determinata data e, in particolare, a dimostrare la durata del titolo. Essa risulta necessaria, a fini probatori, solo con riferimento ai casi in cui le firme apposte sul documento non sono state autenticate. Perciò:
- se la scrittura privata ha sottoscrizione autenticata, la data dell'autenticazione della sottoscrizione è data certa. Lo stesso dicasi nel caso in cui si tratti di atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale);
- se la scrittura privata non ha sottoscrizione autenticata o non è atto pubblico, la data certa può risultare dalla registrazione dell'atto all'Ufficio del Registro [28] o dall'apposizione su di esso di una marca temporale utilizzata per la spedizione dei documenti per mezzo posta [29].
- se l'atto è abbinato ad una marcatura temporale elettronica apposta attraverso un prestatore di servizi fiduciari autorizzato, la data certa può essere verificata sul sito di quest'ultimo con le modalità riportate nel "certificato di data certa" che deve essere esibito unitamente al documento [30];
- se l'atto è sottoscritto digitalmente, si può fare riferimento anche alla marca temporale presente nella firma digitale;
- se l'atto è stato spedito tramite PEC, la certezza della data è data dalle ricevute di consegna e di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, che devono essere stampate e conservate in forma cartacea per essere esibite al momento del controllo, ma conservate anche in maniera digitale per fini probatori;
- se non c'è nessuna delle forme sopraindicate, la prova della data certa può essere comunque fornita dall'interessato con qualsiasi altro mezzo [31]. La prova potrà essere, tuttavia, liberamente valutata dall'organo di polizia che visiona l'atto.
2.3.1.2 Titolo del possesso
La previsione dell'art. 93-bis, comma 2, cds [32], circa l'indicazione del titolo della disponibilità del veicolo sul documento, da avere a bordo e da esibire al momento del controllo su strada, lascia intendere che il possesso o la semplice detenzione legittimi debbano comunque risultare dal documento stesso. Infatti, la disponibilità si può definire "titolata" in base all'esistenza o meno di una giustificazione giuridica e cioè quando trae origine da un atto idoneo a trasferire la situazione possessoria stessa.
In altre parole, a titolo esemplificativo, nel contratto di locazione del veicolo estero c'è l'espressa previsione del divieto di cessione e di detenzione da parte di terzi, la conduzione del mezzo locato, per questi ultimi soggetti, è da considerarsi priva di titolo e, quindi, il documento presente a bordo del veicolo è inidoneo a soddisfare le esigenze di cui all'art. 93-bis, comma 2, primo periodo, cds.
Non sembra infatti ammessa una disponibilità non titolata, fatta salva la possibilità, nei casi di cui si dirà più avanti, di condurre il veicolo da parte di chiunque, anche soggetto diverso da chi ne ha la disponibilità, quando quest'ultima sia stata oggetto di registrazione presso il REVE e dell'ipotesi di circolazione senza documentazione di cui al comma 2, quarto periodo, dell'art. 93-bis cds (Cfr. par. 2.3.2).
2.3.1.3 Durata della disponibilità
La durata della disponibilità del veicolo risulta essere elemento determinante ai fini dell'obbligo di registrazione nel REVE. Per determinare la durata occorre verificare quanto riportato nel documento, purché questo rechi la data certa in cui è stato sottoscritto.
2.3.1.4 Generalità del soggetto al quale viene concesso in disponibilità
Nel documento devono essere indicate le generalità complete del soggetto al quale il veicolo viene dato in disponibilità al fine di consentirne l'eventuale registrazione nel REVE e anche ai fini dell'individuazione del responsabile solidale che, secondo l'art. 196, comma 1, ultimo periodo, deve essere individuato nel soggetto che ha disponibilità del veicolo risultante dal documento stesso.
2.3.1.5 Sottoscrizione dell'intestatario
Il documento deve recare la sottoscrizione dell'intestatario del documento di circolazione o del suo delegato o legale rappresentante in originale. In alternativa, la sottoscrizione può essere resa utilizzando gli strumenti già indicati nel paragrafo riguardante la data certa, al quale si rimanda (cfr. par. 2.3.1.1).
La specifica previsione della sottoscrizione del documento da parte dell'intestatario del veicolo deve essere letta nel senso che il diritto a condurre un veicolo, nelle condizioni in argomento, può essere esercitato solo se la circolazione si realizza all'interno dell'arco temporale, in cui il suddetto intestatario aveva concesso la disponibilità del proprio veicolo ad altro soggetto.
Pertanto, nel caso in cui un veicolo venga concesso in sub-disponibilità, questa può essere data solo se è ancora valida temporalmente quella concessa dall'intestatario. Di conseguenza, qualora un conducente esibisca un documento che attesti una sub-disponibilità a proprio nome che non rispetti i requisiti indicati, il titolo non può considerarsi valido, determinando l'applicazione delle sanzioni per mancanza del documento a bordo di cui al comma 2 dell'art. 93-bis [33] .
2.3.2 Circolazione senza avere a bordo idoneo documento attestante la disponibilità del veicolo in capo al conducente
L'art.93-bis, comma 8, prevede una sanzione nei confronti del conducente residente in Italia, diverso dall'intestatario, che conduce un veicolo immatricolato all'estero senza esibire idoneo documento che ne attesti la disponibilità a suo nome. Oltre all'applicazione delle sanzioni l'organo accertatore provvede ad invitare il conducente ad esibire il documento richiesto entro trenta giorni [34].
È prevista anche la sanzione accessoria del fermo amministravo del veicolo secondo le disposizioni di cui all'art. 214 cds [35]. Il documento di circolazione deve essere ritirato e custodito dall'organo di polizia fino al termine del periodo di fermo amministrativo. Il veicolo sarà restituito al conducente, al proprietario o a persona da questi delegata, ovvero al legittimo detentore al momento della presentazione del documento mancante ovvero, in assenza di esibizione, decorsi sessanta giorni dall'accertamento.
Nel caso in cui la mancanza a bordo del veicolo del documento attestante la disponibilità configuri una mera dimenticanza e venga sanata attraverso l'esibizione di un documento recante data certa anteriore al controllo, fatta salva l'ipotesi in cui la disponibilità sia superiore a trenta giorni, si ritiene che il conducente non sia soggetto all'obbligo di registrazione nel REVE. Ferma restando la sussistenza della violazione di cui al comma 8 dell'art. 93-bis, per mancata esibizione su strada, il veicolo sottoposto a fermo verrà restituito all'interessato dopo l'esibizione del documento [36].
Non essendo previsto un divieto generalizzato di circolazione, la nuova disciplina introdotta con l'art.93-bis non consente di considerare irregolare l'ipotesi in cui il documento che attesta la disponibilità del veicolo a favore del conducente, esibito successivamente all'organo di polizia, rechi una data posteriore a quella dell'accertamento. In tal caso, la violazione di cui al comma 8 accertata su strada dall'organo di polizia stradale resta comunque valida [37], ma il conducente avrà l'onere di provvedere alla registrazione nel REVE della disponibilità del veicolo a proprio nome, con decorrenza dalla data dell'accertamento. Tale obbligo di registrazione, in virtù dell'espressa previsione del comma 2, quarto periodo, dell'art. 93-bis cds, deve essere assolto anche nel caso in cui la durata complessiva della disponibilità, risultante dal documento esibito, sia inferiore a trenta giorni.
Nell'ipotesi in cui il conducente non disponga di un documento che attesti la disponibilità a proprio nome né possa esibirne uno avente data successiva all'accertamento, la registrazione dovrà essere fatta a proprio nome esibendo al PRA il verbale di contestazione redatto su strada [38] . Anche in questo caso la decorrenza della disponibilità dovrà coincidere con la data dell'accertamento e per un periodo indicato dal conducente [39]. Per assolvere all'obbligo di esibizione ed evitare la sanzione di cui all'art. 94, comma 3, cds il conducente dovrà portare in visione all'ufficio di polizia, nel termine di 30 giorni, la ricevuta dell'avvenuta registrazione nel REVE.
In ogni caso di mancata esibizione del documento nel termine prescritto, il conducente sarà destinatario della sanzione prevista dall'art. 94, comma 3, cds con decorrenza dei termini per la notificazione del relativo verbale dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. In questo caso il verbale di contestazione per la mancata esibizione dei documenti sarà redatto [40] nei confronti del solo conducente destinatario dell'intimazione ad esibire il documento.
A titolo esemplificativo possono configurarsi i seguenti scenari:
- entro trenta giorni dall'accertamento viene esibito un documento intestato al conducente, avente data certa prodotto prima dell'accertamento, quindi, idoneo ad attestare la disponibilità del mezzo. In questo caso il conducente ha ottemperato all'obbligo di esibizione e, quindi, non incorrerà nella sanzione di cui all'art. 94, comma 3, cds. Riguardo all'obbligo di registrazione occorre far riferimento al periodo di disponibilità indicato nel documento esibito. Potranno aversi le seguenti situazioni:
- nel documento è indicata una disponibilità non superiore a trenta giorni. Il documento di circolazione del veicolo può essere restituito facendo cessare il fermo amministrativo. Il conducente non incorre in nessuna altra sanzione;
- nel documento è indicata una disponibilità superiore a trenta giorni. Il conducente deve essere sanzionato ai sensi del comma 9 dell'art. 93-bis, il veicolo può essere restituito facendo cessare il fermo amministrativo, ma il documento di circolazione deve essere trattenuto fino all'esibizione della prova della registrazione.
- entro trenta giorni dall'accertamento viene esibito un documento intestato al conducente, avente data certa sottoscritto dall'intestatario del veicolo, ma in data successiva all'accertamento. In questo caso il conducente ha ottemperato all'obbligo di esibizione e, quindi, non incorrerà nella sanzione di cui all'art. 94, comma 3, cds. Potranno ricorrere le seguenti situazioni:
- il conducente ha provveduto anche alla registrazione. Il documento di circolazione del veicolo può essere restituito facendo cessare il fermo amministrativo e il conducente non incorre in nessuna altra sanzione;
- il conducente non ha ancora provveduto alla registrazione. Il veicolo può essere restituito facendo cessare il fermo amministrativo, ma il documento di circolazione deve essere trattenuto fino all'esibizione della prova della registrazione. Qualora decorrano trenta giorni dall'accertamento senza che il conducente esibisca la prova della registrazione, andrà sanzionato anche ai sensi dell'art. 93-bis, comma 9, cds ed il documento di circolazione sarà restituito solo dopo l'esibizione della prova dell'avvenuta registrazione.
- decorrono trenta giorni dall'accertamento senza che il conducente esibisca alcun documento. In questo caso quest'ultimo deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 93-bis, comma 9, cds ed il documento di circolazione sarà restituito solo dopo l'esibizione della prova dell'avvenuta registrazione, mentre il veicolo potrà considerarsi libero dal fermo amministrativo decorsi sessanta giorni dall'accertamento. Il conducente dovrà essere sanzionato, altresì, ai sensi all'art. 94, comma 3, cds, per non aver ottemperato all'invito ad esibire il documento.
È necessario evidenziare che l'obbligo di registrazione decade per lasciar posto all'obbligo di nazionalizzazione, qualora il veicolo sia di proprietà di persona residente in Italia da oltre tre mesi. La registrazione non dovrà essere effettuata, invece, qualora il veicolo sia stato medio tempore immatricolato in Italia.
Si sottolinea che per la violazione di cui all'art. 93-bis, comma 2, primo periodo, trova applicazione l'art. 207 cds, trattandosi di veicoli immatricolati all'estero (Cfr. par. 2.4).
2.3.3 Obbligo di registrazione nel REVE
L'obbligo di registrazione nel REVE di cui all'art. 93-bis, comma 2, secondo periodo, è previsto in capo al soggetto, sia persona fisica avente residenza anagrafica in Italia, sia persona giuridica avente sede in Italia, che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni nell'arco dello stesso anno solare [41], anche se per effetto della somma di periodi di disponibilità differenti, distanti tra loro. L'obbligo è, inoltre, previsto a carico del conducente che non abbia esibito il documento, che attesti la disponibilità del veicolo in capo allo stesso o che, invitato a farlo, ne abbia esibito uno non idoneo [42] .
L'obbligo di registrazione prescinde dalla conduzione del veicolo: infatti, il comma 9 dell'art. 93-bis sanziona la mancata registrazione nel REVE in ogni caso di circolazione, anche se la conduzione è affidata a persona diversa e anche se il veicolo si trova in sosta sulla strada.
Quando la disponibilità del veicolo è già stata registrata, durante la circolazione non occorre più esibire la documentazione indicata all'art. 93-bis, comma 2, cds ed il veicolo può essere condotto da chiunque [43] . In tali casi il conducente, per certificare la propria legittimazione a condurlo, può esibire al momento del controllo la ricevuta dell'avvenuta registrazione insieme ai documenti di circolazione esteri. In caso di mancanza momentanea della ricevuta, la registrazione è, comunque, verificabile attraverso la consultazione della banca dati del PRA da parte degli organi di polizia. Qualora non sia tecnicamente possibile eseguire la verifica durante il controllo stradale, il conducente dovrà essere invitato ad esibire l'attestazione ai sensi dell'art. 180, comma 8, cds. Qualora entro il termine stabilito nell'invito [44] il conducente non provveda all'esibizione richiesta, sarà sanzionato ai sensi della medesima norma [45] . Quando per ragioni tecniche il REVE non risulta ancora aggiornato, ai fini della circolazione, l'obbligo di esibire la prova della registrazione può essere assolta anche mostrando un permesso provvisorio che in questi casi viene rilasciato dall'ACI, senza incorrere in alcuna sanzione. In questo caso, l'Ufficio dal quale dipende l'organo accertatore potrà eseguire una verifica successiva sull'effettiva avvenuta registrazione nel REVE.
2.3.3.1 Registrazione delle variazioni della disponibilità del veicolo
Quando la disponibilità di un veicolo è registrata nel REVE ed interviene una variazione della disponibilità a favore di altro soggetto, chi cede la disponibilità deve chiedere, entro tre giorni, l'annotazione della variazione. Quando la disponibilità di un veicolo è registrata nel REVE ed interviene un cambio di residenza o di sede del soggetto interessato, quest'ultimo deve chiedere contestualmente [46] l'annotazione di tale variazione nel REVE.
Per la verifica della residenza o della sede valgono le considerazioni già espresse nel paragrafo 2.1.1.
In caso di omessa registrazione nel REVE si applicano le sanzioni di cui al comma 9 dell'art. 93-bis per le quali si rimanda al paragrafo successivo.
2.3.3.2 Sanzioni per omessa registrazione nel REVE
Le sanzioni per l'omessa registrazione nel REVE sono previste dall'art. 93-bis, comma 9, cds.
Poiché l'obbligo di registrazione è in capo al soggetto che ha la disponibilità del veicolo, in caso di mancata registrazione dovrà essere quest'ultimo il destinatario del verbale di contestazione della violazione, quale trasgressore e responsabile del pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal comma 9, anche se non coincidente con il conducente [47]. Fa eccezione l'ipotesi in cui il conducente non esibisca un documento idoneo, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.3.2, che secondo la nuova normativa in esame è considerato il soggetto giuridicamente tenuto alla registrazione nel REVE.
Il documento di circolazione deve essere ritirato e custodito dall'organo di polizia stradale procedente, che potrà restituirlo solo se l'interessato provvede alla registrazione. Per espresso richiamo operato dalla norma, in caso di circolazione con il documento di circolazione ritirato, si incorre nelle sanzioni previste dall'art. 216, comma 6 cds.
Si sottolinea che, anche in questo caso, per le violazioni accertate trova applicazione l'art. 207 cds, trattandosi di veicoli immatricolati all'estero non registrati nel REVE e, dunque, non ancora assimilati ai veicoli italiani (Cfr. par. 2.4).
2.3.3.3 Sanzioni per omesso aggiornamento dell'elenco in caso di veicolo già registrato
Le medesime sanzioni (a carattere pecuniario e con ritiro della carta di circolazione), di cui al comma 9 dell'art. 93-bis, si applicano anche nell'ipotesi di mancata annotazione nel REVE della variazione della disponibilità del veicolo o del cambio di residenza o di sede del soggetto interessato.
Tenuto all'aggiornamento è il soggetto a nome del quale la disponibilità è stata registrata, la sanzione relativa si applicherà in ogni caso a quest'ultimo, anche se il conducente, diverso da chi ha registrato, risulta aver acquisito legittimamente la disponibilità del veicolo, attraverso un documento avente le caratteristiche sopraindicate, per oltre 30 giorni nell'anno solare.
In fase di irrogazione delle sanzioni pecuniarie, inoltre, essendo il veicolo già registrato, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 207 cds.
2.3.4 Regime giuridico del veicolo estero registrato in Italia
I veicoli, oggetto di registrazione nel REVE, sebbene immatricolati all'estero, sono considerati, a tutti gli effetti, come veicoli nazionali. Infatti, l'ultimo periodo del comma 2 dell'art.93-bis cds stabilisce che a tali veicoli, pur se continuano ad essere immatricolati in uno Stato estero, si applicano le medesime disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nel REVE, ai sensi dell'articolo 94, comma 4ter cds. Ne consegue che, per tutta la durata della registrazione:
- in caso di violazione delle norme di circolazione, non si applicano le disposizioni dell'art. 207 cds, che impongono il pagamento immediato delle sanzioni; queste ultime non trovano applicazione neanche nel caso di omesso aggiornamento della registrazione per trasferimento della disponibilità del veicolo o di residenza o di sede del soggetto che ha provveduto alla registrazione;
- nessun documento attestante il titolo in base al quale è detenuto il veicolo deve essere portato a bordo del mezzo.
Inoltre, il veicolo, oggetto della registrazione in Italia nel REVE, può essere condotto da qualsiasi persona, anche diversa da colui che ha provveduto a registrare il proprio titolo di possesso. Infatti, adempiute le formalità indicate, della circolazione del veicolo immatricolato all'estero risponde come obbligato in solido, in vece del proprietario, chi ha effettuato la registrazione, secondo quanto indicato nel modificato art. 196 cds.
Per quando riguarda la copertura assicurativa, si ritiene che possa valere la regola generale che disciplina tale obbligo. Infatti, per i veicoli immatricolati all'estero, è già previsto che per circolare sul territorio nazionale devono essere coperti dall'assicurazione obbligatoria. Pertanto, i veicoli stranieri registrati nel REVE dovranno dimostrare la copertura assicurativa attraverso la cosiddetta "carta verde" ovvero mediante una normale polizza stipulata con compagnia che opera in Italia o con una polizza temporanea di frontiera [48].
Invece, per i veicoli immatricolati in uno dei paesi indicati nell'art. 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 86, del 1° aprile 2008, per i quali vige il principio della cosiddetta "copertura presuntiva" [49], è in corso un approfondimento in merito alla sussistenza del requisito della temporaneità della circolazione sul territorio nazionale richiesto dallo stesso art. 5.
Nelle more di detto approfondimento, all'esito del quale si fa riserva di ulteriori indicazioni operative, allo scopo di evitare effetti pregiudizievoli, si richiama l'attenzione degli organi preposti al controllo affinché sia evitata ogni azione sanzionatoria nei confronti dei conducenti dei veicoli che rientrano nel campo di applicazione del citato art. 5 del DM 86/2008
2.4 Applicazione del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds
Come indicato nei paragrafi precedenti, trattandosi di veicoli immatricolati all'estero al momento dell'accertamento e contestazione della violazione, è imposto il pagamento immediato della sanzione nelle mani dell'accertatore secondo le disposizioni dell'art. 207 cds, [50] . Laddove il conducente non vi provveda nell'immediato, l'organo accertatore deve applicare la misura del fermo amministrativo fino al pagamento della sanzione pecuniaria o al deposito di una cauzione e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni.
Ne consegue che, insieme alle sanzioni indicate dall'art. 93-bis, possono trovarsi a concorrere anche quelle dell'art. 207, come di seguito descritto per le principali casistiche:
2.4.1 Accertamento della violazione di cui all'art. 93-bis, comma 7
L'applicazione di questa sanzione, in particolare della misura cautelare del sequestro, deve essere valutata in ragione della eventuale necessità di applicare il fermo amministrativo di cui all'art. 207 cds, con cui potrebbe sovrapporsi. Potranno concretizzarsi le seguenti situazioni:
- il trasgressore paga subito la sanzione amministrativa o presta cauzione:
- il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo affidandolo al conducente ovvero ad altro soggetto, secondo le disposizioni dell'art. 213 cds. Del provvedimento adottato è redatto verbale;
- il trasgressore non paga subito la sanzione amministrativa né presta cauzione:
- il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds e fatto trasportare e custodire presso un custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto di cui all'art. 8 del DPR 571/1982 dove è trattenuto fino al pagamento ovvero, in mancanza, per i 60 giorni successivi. Occorre considerare che:
- sebbene il fermo concorra con il sequestro cautelare, è preferibile applicare esclusivamente la procedura prevista dall'art. 207 cds, affidando il veicolo in custodia alla depositeria. L'applicazione della procedura del sequestro cautelare, prevedendo l'affidamento all'interessato, determinerebbe l'adozione di una misura solo formale, senza la materiale apprensione del bene da parte del custode acquirente o del depositario, come, invece, imposto dall'applicazione della sanzione ex art. 207 cds: pertanto, in questo caso la procedura del fermo amministrativo ex art. 207 cds prevale, momentaneamente, su quella del sequestro amministrativo che resta congelata fino al pagamento o fino alla scadenza del termine del fermo previsto dall'art. 207 cds;
- il fermo amministrativo può avere durata massima di sessanta giorni, ma decorsi trenta giorni dall'accertamento della violazione senza aver provveduto alla regolarizzazione del veicolo, deve essere avviata la procedura per la confisca del mezzo. Pertanto, questa momentanea sospensione dell'applicazione della procedura di sequestro ed il trascorrere di questo tempo non determina la sospensione dei termini della procedura di confisca eventuale per mancata regolarizzazione che, come detto, si applica decorsi trenta giorni dall'accertamento della violazione, come previsto dall'art. 93-bis, comma 7. Pertanto, per dar corso all'eventuale procedura della confisca, al momento dell'accertamento si dovrà dare atto di questa eventualità che, oltre ad essere indicata nel verbale di contestazione, potrà essere formalizzata, con tutte le necessarie indicazioni, utilizzando il modello di verbale di fermo amministrativo per l'art. 207 cds all'uopo predisposto per questo caso specifico: in allegato sono riportati distinti modelli diversificati per l'ipotesi di affidamento al custode-acquirente di cui all'art. 214-bis cds (ALL. C), e per quella di affidamento al deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982 (ALL. D). Tale verbale dovrà contenere, altresì, la specifica indicazione che, in ogni caso, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione (fatta salva la necessità di procedere alla notifica nei confronti del proprietario), il veicolo deve essere ritirato, pena il trasferimento in proprietà al custode-acquirente decorsi cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del veicolo sul sito istituzionale della Prefettura del luogo dell'accertamento.
2.4.2 Accertamento della violazione di cui all'art. 93-bis, comma 8
In questa ipotesi troverà sempre applicazione la procedura di cui all'art. 207 cds: pertanto, potrebbero sovrapporsi l'applicazione della misura del fermo amministrativo prevista dal comma 8 dell'art. 93-bis e quella di cui all'art. 207 cds. Tuttavia, trattandosi della medesima misura e avendo un periodo massimo di applicazione uguale in entrambi i casi (sessanta giorni), la procedura non presenta particolari complessità.
Durante il controllo stradale, qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta o non presti cauzione, il veicolo dovrà essere sottoposto a fermo amministrativo sia ai sensi dell'art. 93-bis, comma 8, sia ai sensi dell'art. 207 cds con affidamento in custodia al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto. Potrà essere utilizzata la modulistica allegata alla circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 [51].
Pertanto, al fine di ottenere la restituzione del veicolo liberandolo dal fermo amministrativo, il trasgressore dovrà esibire il documento attestante la disponibilità del veicolo e dovrà, altresì, provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria. In mancanza anche di una sola delle due condizioni il veicolo potrà essere restituito soltanto decorsi sessanta giorni dall'accertamento.
Diversamente da quanto indicato nell'ipotesi di violazione del comma 1 dell'art. 93-bis, in cui il trasgressore è il proprietario del veicolo, nel caso in esame, anche se il proprietario non è presente all'atto dell'accertamento, troveranno piena applicazione le procedure di alienazione di cui agli artt. 213, comma 5 e 215-bis cds con decorrenza dalla data dell'accertamento [52].
2.4.3 Accertamento della violazione di cui all'art. 93-bis, comma 9
Anche nell'ipotesi di accertamento di questa violazione, salvo il caso in cui sia applicata per mancato aggiornamento della disponibilità di veicolo registrato, troverà applicazione la procedura di cui all'art. 207 cds. Tuttavia, in questo caso la procedura sarà molto semplificata, perché il citato comma 9 non prevede alcuna misura nei confronti del veicolo, ma solo il ritiro del documento di circolazione.
Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta o non presti cauzione, il veicolo dovrà essere sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds con affidamento in custodia al custode-acquirente o al deposito autorizzato dal Prefetto, con ritiro del documento di circolazione. Anche in questo caso potrà essere utilizzata la modulistica allegata alla circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019 [53].
Pertanto, al fine di ottenere la restituzione del documento di circolazione, oltre all'adempimento delle prescrizioni non osservate (registrazione della disponibilità o variazione della stessa), l'interessato dovrà svincolare il veicolo dalla misura del fermo amministrativo pagando la sanzione pecuniaria.
Trascorsi sessanta giorni dall'accertamento, cessa la misura del fermo amministrativo, l'avente diritto può ritirare dal deposito il mezzo previo atto di restituzione da parte dell'ufficio di polizia, che dovrà trattenere agli atti il documento di circolazione fino all'adempimento delle prescrizioni omesse.
Anche in questo caso trovano piena applicazione le procedure di alienazione del veicolo descritte nel paragrafo precedente perché il conducente è anche trasgressore.
3 CARATTERISTICHE DELLE TARGHE DEI VEICOLI STRANIERI
Il comma 4 dell'art. 93-bis prevede che le targhe dei veicoli esteri circolanti in Italia, di proprietà di persone residenti in Italia o nella loro disponibilità, debbano rispondere a determinati requisiti, cioè essere chiaramente leggibili ed avere i caratteri di immatricolazione composti da cifre arabe e caratteri alfabetici latini minuscoli.
Per le caratteristiche, alle quali devono conformarsi le targhe dei veicoli stranieri, la norma rinvia alle previsioni del regolamento di esecuzione del codice della strada. Si ritiene che il rimando sia riferito all'art. 339 del citato regolamento, che disciplina l'identificazione dei veicoli immatricolati all'estero, secondo cui, qualora il contrassegno di immatricolazione (targa) non sia composto da cifre arabe e caratteri latini, deve essere riprodotto con tali cifre e caratteri, conformi alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito [54], che definiscono le caratteristiche delle targhe per la circolazione internazionale. Per rispondere a tali esigenze, si ritiene che tali veicoli, oltre a mantenere la targa di immatricolazione, devono montare un pannello -che può anche essere autoprodotto e non rifrangente- accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana della targa di immatricolazione.
La circolazione con veicoli stranieri aventi targhe difformi dalle caratteristiche indicate è sanzionato ai sensi dell'art. 100, commi 11 e 15, cds che prevedono una sanzione pecuniaria, il ritiro delle targhe ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi da applicarsi secondo le regole generali di cui all'art. 214, fatte salve le ipotesi in cui occorra gravare il veicolo anche con il fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds [55] . Le targhe devono essere consegnate all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Al termine del periodo di fermo amministrativo, la restituzione delle targhe potrà avvenire solo se vengono sanate le irregolarità riscontrate attraverso:
- la richiesta di rilascio del foglio di via di cui all'art. 99 cds per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione;
- la richiesta di immatricolazione italiana;
- l'esibizione di un pannello che riproduca la targa di immatricolazione straniera secondo le specifiche sopra indicate.
La violazione descritta può sempre concorrere con quelle di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 93-bis cds.
4 ESENZIONI DAGLI OBBLIGHI DI IMMATRICOLAZIONE O REGISTRAZIONE
L'art. 93-bis, comma 5, stabilisce che non devono essere sottoposti a registrazione o ad altri adempimenti, neanche documentali, i veicoli esteri, a chiunque appartenenti, quando sono condotti dalle seguenti persone residenti in Italia:
- cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero e loro familiari conviventi all'estero;
- personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all'estero.
La norma stabilisce, inoltre, che gli stessi soggetti non hanno obbligo di immatricolazione italiana del veicolo straniero, anche se fossero residenti anagraficamente in Italia da oltre 3 mesi. Pertanto, in caso di circolazione in tale condizione, non si incorrerà nella violazione di cui al comma 7 dell'art. 93-bis.
Tali esenzioni vengono meno nel caso in cui il veicolo sia condotto da persona diversa da quelle suindicate, determinando l'insorgere degli obblighi documentali o di registrazione di cui al comma 2, tranne quando il proprietario residente all'estero sia presente a bordo dello stesso al momento del controllo.
In tutti i casi di esenzione sopraindicati non è richiesta l'esibizione di particolari attestazioni del titolo del possesso, ma il conducente e il proprietario presente a bordo devono essere in grado di documentare le qualità o condizioni descritte attraverso idonea documentazione ovvero, in mancanza, se trattasi di qualità personali, anche con dichiarazione autocertificata, con le conseguenze di legge in caso di mendaci dichiarazioni.
5 VEICOLI IMMATRICOLATI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
L'art. 93-bis, comma 6, prevede una deroga all'obbligo di avere al seguito la documentazione attestante il titolo del possesso o la registrazione del titolo della disponibilità, per i conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali essi sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
Questa ipotesi, rispetto alla deroga prevista per i lavoratori subordinati o autonomi di cui al comma 3 si applica anche nell'ipotesi di rapporto di collaborazione continuativa con l'impresa che ha la disponibilità del veicolo che può concederlo al conducente a qualsiasi titolo anche per uso personale.
6 ELENCO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO DI CUI SI CHIEDE LA REGISTRAZIONE AL PRA
L'art. 94 cds viene modificato con l'aggiunta del comma 4-ter che istituisce, presso il sistema informativo del PRA, gestito dall'ACI, un apposito elenco (REVE-Registro dei Veicoli Esteri) nel quale provvedere alla registrazione dei veicoli immatricolati all'estero che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93-bis cds.
7 ART. 132 CDS: VEICOLI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
Attraverso la completa riscrittura dell'art. 132 cds vengono definiti in modo più chiaro quali sono i veicoli che rientrano nel campo di applicazione della disciplina della circolazione internazionale in territorio italiano, secondo la quale gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati all'estero sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno [56], purché siano di proprietà e vengano condotti da persona non residente in Italia. In mancanza di una sola delle tre condizioni [57], la circolazione è illecita:
- se il veicolo è di proprietà di persona residente in Italia da più di tre mesi, si applica l'art. 93-bis comma 1;
- se è condotto da persona residente in Italia non coincidente con l'intestatario, si applica l'art. 93-bis, comma 2;
- se si trova nella disponibilità di soggetto avente residenza anagrafica o sede in Italia, si applica l'art. 93-bis, comma 2;
- se è in circolazione sul territorio nazionale oltre la durata consentita, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'art. 93-bis [58].
La disciplina dell'art. 132 non si applica alla circolazione in Italia di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici in circolazione internazionale, perché non inclusi tra le categorie di veicoli indicati nel comma 1.
Inoltre, non trova applicazione nei casi in cui il veicolo si trovi in una condizione diversa da quella di circolazione internazionale, cioè quando:
- sia munito di targa prova estera rilasciata dai Paesi con i quali esistono convenzioni di reciproco riconoscimento;
- sia dotato di registrazione temporanea e/o targa temporanea di importazione.
Il comma 2 dell'art. 132 cds, inoltre, riconosce la legittimità della circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero in circolazione internazionale per una durata superiore ad un anno nei confronti del personale straniero, e dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, per i quali la durata massima coincide con quella del mandato o della missione in Italia.
Costoro devono essere in grado di documentare le qualità o le condizioni descritte attraverso idonea documentazione ovvero, in mancanza, se trattasi di qualità personali, anche con dichiarazione autocertificata, con le conseguenze di legge in caso di mendaci dichiarazioni.
Il comma 3 dell'art. 132 ricalca il contenuto del comma 4 dell'art. 93-bis, quando prescrive le caratteristiche delle targhe straniere e rimanda alle sanzioni di cui all'art. 100, commi 11 e 15 cds, in caso di inosservanza (Cfr.par.3).
8 OBBLIGAZIONE SOLIDALE PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE
L'art. 196, comma 1, cds è stato modificato, introducendo una norma di coordinamento e chiusura per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 93-bis cds. La norma prevede un ulteriore caso di solidarietà per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 93-bis, a carico del soggetto che ha a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo risultante dal documento di cui al comma 2 dello stesso art. 93-bis.
In mancanza di documento, l'obbligazione solidale ricadrà in capo ad uno dei soggetti elencati nel comma 1 dell'art. 196, secondo le regole generali.
9 ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La nuova normativa è entrata in vigore il 1° febbraio 2022 e da quella data non sono più efficaci le disposizioni dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis e 7-ter, dell'articolo 93 cds che disciplinavano la materia prima della riforma in argomento.
Tuttavia, le disposizioni del comma 2 dell'art. 93-bis, per espressa previsione dell'art. 2, comma 2 della legge 238/2021 [59], si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, quindi, dal 19 marzo 2022. Fino a tale data gli obblighi di registrazione previsti dalla norma non saranno efficaci: pertanto, dal 1° febbraio 2022 al 18 marzo 2022, le persone residenti in Italia che si trovino in una delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, possono condurre liberamente veicoli immatricolati all'estero senza la documentazione richiesta dal comma 2, senza incorrere in sanzioni.
Inoltre, fermo restando l'obbligo per gli utilizzatori di veicoli esteri di documentare, durante la conduzione, il titolo in base al quale stanno compiendo tale operazione, si ritiene che:
- al fine di far beneficiare di un adeguato periodo di comporto ai proprietari dei veicoli esteri che, alla data di entrata in vigore delle norme in esame [60] hanno già la residenza anagrafica italiana, si ritiene che il termine iniziale dal quale devono decorrere i tre mesi, trascorsi i quali il veicolo deve essere immatricolato in Italia, possa essere valutato come coincidente con la data di entrata in vigore delle norme, a prescindere dalla decorrenza effettiva della residenza. Pertanto, fermo restando che, per chi acquisisce la residenza anagrafica successivamente al 1° febbraio 2022, l'obbligo di immatricolazione sorge decorsi tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, per i proprietari già residenti in Italia al 1° febbraio 2022, un periodo di comporto adeguato per rispettare l'obbligo di nazionalizzazione del proprio veicolo, senza sanzioni, si ritiene possa essere ragionevolmente esteso fino al 1° maggio 2022;
- i lavoratori frontalieri, che alla data di entrata in vigore delle norme in esame siano già residenti in Italia e proprietari di un veicolo da oltre sessanta giorni, si verrebbero a trovare nelle medesime condizioni disciplinate dal comma 1, dell'art. 93-bis, secondo il quale l'obbligo di immatricolazione del veicolo in Italia sorge decorsi tre mesi dall'acquisizione della residenza in Italia. Pertanto, per le medesime considerazioni suesposte, si ritiene che l'obbligo di registrazione [61] decorre comunque trascorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore delle norme e, quindi, dal 1° aprile 2022. Nell'ipotesi in cui il lavoratore acquisisca la proprietà del veicolo o la residenza in Italia dopo il 1° febbraio 2022, l'obbligo di registrazione o di immatricolazione deve essere assolto dal 1° aprile 2022 e, successivamente, decorsi tre mesi dall'acquisizione della residenza o sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo.
___
[1] Nella presente circolare, qualunque riferimento a veicoli immatricolati all'estero (ovvero veicoli stranieri o veicoli esteri) deve intendersi limitata solo a queste categorie di veicoli.
[2] Ai sensi dell'art. 97 cds per i ciclomotori e degli artt. 110 e 114 cds per macchine agricole macchine operatrici.
[3] Per le quali si applica, tuttavia, l'art. 207 cds per espressa previsione di questa norma.
[4] Si tratta, cioè di circolazione di veicoli immatricolati all'estero condotti o nella disponibilità ovvero di proprietà di soggetti residenti o aventi sede in Italia.
[5] Laddove disponibile, verificabile attraverso il collegamento alla banca dati delle Camere di commercio.
[6] Il fenomeno della doppia residenza, legato spesso a doppia cittadinanza, può essere indice sintomatico di tentativi elusivi, spesso per finalità fiscali, attraverso i quali si cerca di fruire dei benefici che ciascun Paese lega alla residenza. Nel nostro ordinamento, tuttavia, la residenza anagrafica è unica ed esclusiva perché collegata alla dimora abituale e alla dichiarazione resa in tal senso dalla persona presso gli Uffici comunali, al momento della richiesta di iscrizione nell'anagrafe dei residenti. A conferma di ciò, occorre considerare che se persona iscritta all'anagrafe italiana è cittadino italiano che sia effettivamente dimorante all'estero, occorre provvedere all'iscrizione all'AIRE (Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) o, in difetto, alla cancellazione per irreperibilità (Cfr. circolare del Ministero Interno n. 12 del 26/6/1990). La cancellazione della residenza in Italia è parimenti prevista per chi, a seguito di controllo di polizia locale, non risulta più effettivamente dimorante stabilmente in Italia.
[7] Per la verifica anagrafica potrà farsi ricorso anche all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) gestita dal Ministero dell'interno.
[8] La connessione tra l'impresa che ha la disponibilità del veicolo e conducente è solo quella assicurata dall'esistenza di un contratto di lavoro dipendente.
[9] Ad esempio esibendo la busta paga, il contratto di lavoro, ecc..
[10] Il termine "proprietà", presente nel comma 1, lascia intendere che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione in tutti i casi in cui un veicolo appartenga a persona residente in Italia in virtù di un diritto legittimo, anche se non coincidente con l'intestatario presente sui documenti di circolazione.
[11] Il legislatore ha utilizzato due termini che, normalmente, sono considerati sinonimi, ma in questo caso sono indicati come alternativi. Si ritiene, pertanto, che tra gli Stati limitrofi all'Italia possano essere ricompresi quelli che, pur non essendo confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale. Si citano - a titolo esemplificativo - il Principato di Monaco, la Croazia, la Germania ed il Principato di Liechtenstein: la deroga appare, infatti, riferita ai casi molto frequenti di persone che sono residenti in Italia, ma svolgono la loro attività in un Paese straniero, sufficientemente vicino da consentire loro di raggiungerlo in auto in tempi ragionevolmente brevi. I paesi confinanti, invece, sono quelli con i quali l'Italia condivide i confini; Austria, Stato Città del Vaticano, Francia, Repubblica di San Marino, Slovenia e Svizzera.
[12] Per il termine entro il quale il lavoratore deve provvedere alla registrazione o all'immatricolazione in Italia, si rimanda al contenuto del paragrafo 9.
[13] A dimostrazione della condizione di lavoratore subordinato o autonomo con un'impresa avente sede in un Paese limitrofo o confinante, l'interessato potrà esibire qualsiasi documento idoneo a dimostrare tale rapporto, ad esempio, il contratto di lavoro, la busta paga, il contratto di appalto per la realizzazione di opera o prestazione di servizi ecc..).
[14] In tale ipotesi, se il conducente esibisce idonea documentazione rilasciata dal proprietario che dimostri la disponibilità del veicolo a proprio nome, assumerà la qualità di obbligato in solido della violazione di cui al comma 7, contestata al proprietario, in virtù di quanto previsto dall'art. 196, comma 1, ultimo periodo, cds.
[15] Qualora l'interessato, invece, decida di nazionalizzare il veicolo, il documento sarà trasmesso all' Ufficio della Motorizzazione civile dove egli intende esperire le relative pratiche di nazionalizzazione.
[16] Secondo le procedure descritte nel comma 5 dello stesso art. 213, ovvero dell'art. 215-bis, quando il veicolo è affidato in custodia al deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982
[17] Nella precedente formulazione dell'art. 93 cds, il veicolo doveva lasciare lo Stato chiedendo all'Ufficio della Motorizzazione civile l foglio di via di cui all'art. 99 cds.
[18] Non avendone obbligo, egli non può essere oggetto di sanzioni di cui all'art. 213, comma 5 cds se rifiuta di assumerne la custodia.
[19] Unitamente al verbale di contestazione deve essere notificato il verbale di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds (se non è stato effettuato il pagamento della sanzione o versata cauzione) ovvero quello di sequestro cautelare.
[20] In funzione dell'applicazione nei suoi confronti della sanzione prevista dal comma 8 per mancanza del documento che legittimi la conduzione del veicolo da parte sua.
[21] Non avendone obbligo, egli non può essere oggetto di sanzioni di cui all'art. 213, c. 5 cds se rifiuta di assumerne la custodia.
[22] Unitamente al verbale di contestazione deve essere notificato il verbale di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds (se non è stato effettato il pagamento della sanzione o versata cauzione) ovvero quello di sequestro cautelare.
[23] Per le procedure conseguenti si rimanda al paragrafo 2.4.
[24] A differenza del comma 1, nel comma 2 non si parla di "proprietà" del veicolo bensì di "intestazione": pertanto, le disposizioni ivi presenti trovano applicazione solo quando il conducente non coincide con l'intestatario risultante dai documenti di circolazione. È comunque fatta salva l'ipotesi di applicazione del comma 1 quando il veicolo è condotto dal suo proprietario che non risulta intestatario sui documenti di circolazione ma esibisce idonea documentazione a dimostrazione del titolo di proprietà.
[25] La nuova norma non prevede un dies a quo per la residenza in Italia, pertanto, la disposizione si applica anche se la persona che guida il veicolo è residente in Italia da un giorno.
[26] Secondo le norme del codice civile la sub-locazione è sempre possibile salvo sia espressamente vietata dal locatore, mentre, il sub-comodato o il sub-affitto sono sempre vietati salvo ci sia il consenso del cedente. Per quanto riguarda la cessione del veicolo a titolo di cortesia, che non è rilevante nella sfera del diritto e non presuppone l'utilizzo di una particolare forma di contratto, si ritiene che il soggetto che riceve il bene non possa cederlo a sua volta perché la disponibilità del veicolo è limitata al suo utilizzo.
[27] Come, ad esempio, può accadere in caso di noleggio a lungo termine o leasing. Il documento d circolazione, quindi, deve avere:
- data certa;
- titolo del possesso;
- durata della disponibilità;
- generalità del soggetto al quale viene concesso in disponibilità;
- sottoscrizione dell'intestatario.
[28] La registrazione dell'atto, sebbene non obbligatoria, appare lo strumento più valido ed efficace per consentire il controllo da parte delle Forze di Polizia. Un atto, che è stato formato all'estero, se viene enunciato in Italia è soggetto a registrazione secondo le regole generali, esattamente come accade per i contratti stipulati in Italia. L'articolo 11 della Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/1986 (Testo unico sull'imposta di registro) prevede che gli atti formati all'estero sono soggetti a registrazione al verificarsi del caso d'uso. Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento. L'enunciazione in Italia richiede che l'atto sia registrato a norma di quanto disposto dall'articolo 22 del citato DPR 131/1986. Tale disposizione dispone, infatti, che "se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate". La data certa, oltre che con la registrazione, può essere assicurata con l'apposizione di marche temporali anche elettroniche.
[29] L'apposizione del timbro o dell'etichetta postale attestante la consegna per la spedizione può, infatti, costituire strumento per provare la data certa. In pratica, tale operazione è possibile stampando il documento, piegandolo in tre parti di modo che assuma un formato idoneo alla spedizione, spillandolo ai lati e consegnarlo all'ufficio postale per la spedizione in forma raccomandata. In quel momento, infatti, l'ufficio postale timbra o incolla direttamente sul documento il bollo adesivo utilizzato per certificare la data spedizione della raccomandata che diviene anche data certa dell'esistenza dell'atto. La prova è valida solo se il timbro o l'etichetta sono apposti sul documento e non anche nel caso in cui il documento stesso sia contenuto in una busta. In questo caso, infatti, solo la busta ha data certa. Questa forma di datazione ammette sempre la prova contraria (che non sia stato redatto l'atto prima del timbro) perché, almeno teoricamente, sarebbe possibile apporre la marcatura temporale su un foglio non compilato e compilarlo successivamente secondo le necessità.
[30] L'apposizione di marcatura temporale è legalmente valida e opponibile a terzi quando è conforme al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) del 23 luglio 2014, ed ai sensi degli artt. 43 e seguenti del DPCM del 30 settembre 2009 (GU n. 129 del 6 giugno 2009) e dell'art. 20, comma 3 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. 82/5005). I prestatori di servizi fiduciari qualificati che possono emettere marcature temporali elettroniche sono soltanto i soggetti che rilasciano certificati qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 citato. Gli Stati membri dell'Unione europea pubblicano gli elenchi dei soggetti certificatori (Art. 22 del Regolamento eIDAS), che sono verificabili attraverso un servizio online della Commissione europea raggiungibile con il seguente link: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home.
[31] Infatti, l'art. 2704 del codice civile afferma che la data di una scrittura privata la cui sottoscrizione non sia stata autenticata non è in generale certa e computabile riguardo ai terzi. Diviene tuttavia certa se la scrittura è stata registrata o da quello della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore. La certezza della data di un documento può inoltre risultare dal giorno in cui il contenuto della scrittura privata è riprodotto in un atto pubblico o da quello in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo la data anteriore della formazione del documento. In fine, se la scrittura privata contiene dichiarazioni unilaterali che non sono destinate a una persona determinata la sua data può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.
[32] Cfr. Art. 93-bis, comma 2, cds "A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo".
[33] Così, ad esempio, se un veicolo viene concesso in disponibilità dal suo intestatario ad un primo soggetto per 30 giorni, quest'ultimo potrà, a sua volta, concederlo in disponibilità ad un secondo soggetto solo all'interno del periodo di 30 giorni originariamente concessi. In questo caso dovranno essere esibiti entrambi i documenti ciascuno dei quali deve avere tutte le caratteristiche indicate.
[34] L'esibizione su strada di un documento che attesti la disponibilità in capo ad un soggetto diverso dal conducente, non soddisfa gli adempimenti richiesti dalla norma. Di conseguenza, anche in questo caso, il conducente deve essere invitato ad esibire un documento idoneo.
[35] In conseguenza del quale, il veicolo dovrà essere affidato in custodia all'interessato per essere custodito in luogo non soggetto a pubblico passaggio, secondo le procedure indicate nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, fatta salva l'ipotesi di applicazione del fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 cds di cui si dirà in seguito.
[36] Naturalmente, nel caso in cui il documento esibito indichi la disponibilità del veicolo in capo ad altro soggetto residente in Italia (o avente sede in Italia), diverso dal conducente, fermo restando l'obbligo di documentare il titolo di possesso del conducente (che deriva da cessione da parte del soggetto indicato), si potrà applicare la sanzione di cui al comma 9 dell'art. 93-bis cds nei confronti del soggetto indicato nel documento se egli risulta avere la disponibilità per più di 30 giorni.
[37] La formulazione del vecchio art. 93, invece, in forza del divieto generalizzato di circolazione, presupponeva che il documento da tenere a bordo del veicolo doveva essere stato rilasciato prima del momento in cui il conducente si era posto in circolazione.
[38] Ai fini degli adempimenti connessi alla registrazione, l'organo accertatore dovrà effettuare una verifica presso gli archivi in uso alle forze di polizia, dando atto nel verbale di contestazione che il veicolo risulta privo di gravami e/o interessato da segnalazioni di reato.
[39] Si ritiene che la durata della disponibilità debba essere almeno tale da consentire la conclusione dell'iter connesso al fermo amministrativo al quale il veicolo è stato sottoposto.
[40] Ai sensi dell'art. 93-bis, comma 8, ultimo periodo, richiamando la sanzione dell'art. 94, comma 3, cds.
[41] La norma prevede l'obbligo di registrazione nel REVE quando la disponibilità del veicolo è superiore a trenta giorni. Si ritiene, tuttavia, che a richiesta dell'interessato, la registrazione possa essere fatta anche se la disponibilità sia non superiore a tale periodo.
[42] L'obbligo di registrazione, secondo la particolare formulazione della norma, può configurarsi, a titolo esemplificativo nelle seguenti ipotesi:
- veicolo nella disponibilità di un soggetto una prima volta per 15 giorni, dal 15 al 30 maggio, e una seconda volta per 20 giorni, dal 10 al 29 giugno dello stesso anno solare, per un totale di 35 giorni: l'obbligo di registrazione per circolare scatta immediatamente quando entra nella sua disponibilità la seconda volta;
- veicolo nella disponibilità di un soggetto la prima volta per 15 giorni, dal 15 al 30 maggio, e una seconda volta per 15 giorni, dal 10 al 24 giugno dello stesso anno solare: non nasce alcun obbligo di registrazione perché la somma dei giorni delle due disponibilità non è superiore a 30;
- veicolo nella disponibilità di un soggetto la prima volta per 15 giorni, dal 15 al 30 maggio, una seconda volta per 15 giorni, dal 10 al 24 giugno, e una terza volta per 10 giorni dal 1° al 10 luglio dello stesso anno solare: l'obbligo di registrazione scatta immediatamente quando entra nella sua disponibilità la terza volta, perché la somma delle prime due disponibilità non supera i trenta giorni;
- veicolo nella disponibilità di un soggetto la prima volta per 40 giorni, dal 15 maggio al 23 giugno, e una seconda volta per 15 giorni, dal 1° al 15 luglio dello stesso anno solare: l'obbligo di registrazione sorge la prima volta avendo una disponibilità superiore a 30 giorni, mentre la seconda volta l'obbligo non c'è perché il periodo non è superiore a trenta giorni;
- veicolo nella disponibilità di un soggetto la prima volta per 40 giorni, dal 15 maggio al 23 giugno, e una seconda volta per 40 giorni, dal 1° luglio al 9 agosto dello stesso anno solare: l'obbligo di registrazione sorge in entrambi i casi, perché la disponibilità del veicolo è superiore a 30 giorni sia la prima sia la seconda volta.
[43] Infatti, il comma 2, ultimo periodo, dell'art. 93-bis cds stabilisce che, dopo la registrazione, il veicolo è assimilato a quello immatricolato in Italia.
[44] Anche se l'art. 180 cds non lo prevede, per consuetudine il termine entro il quale si richiede l'esibizione di un documento mancante è di 30 giorni.
[45] Tuttavia, su strada, in caso di mancanza della ricevuta dell'avvenuta registrazione, il conducente non può essere sanzionato ai sensi dell'art. 180, comma 7, cds.
[46] L'art. 93-bis, comma 2, prevede un termine di tre giorni per chiedere l'annotazione del cambio di disponibilità del veicolo, mentre, non fissa un termine entro il quale si deve chiedere l'annotazione nel REVE del cambio di residenza o di sede. Pertanto, tali richieste devono essere presentate contestualmente al momento in cui si formalizza il cambio, con la conseguenza che, in mancanza, potranno applicarsi immediatamente le sanzioni previste.
[47] Il conducente deve comunque trovarsi nella condizione di esibire un documento che attesta la disponibilità del veicolo a proprio nome pena l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8 per mancanza bordo del documento. In ogni caso il conducente sarebbe esente da sanzioni quando, oltre ad esibire il documento che attesta la disponibilità a favore di altro soggetto, esibisca anche un documento che attesti la sub-disponibilità a proprio nome con durata che sia ricompresa all'interno dell'arco temporale in cui l'intestatario aveva concesso la disponibilità del proprio veicolo ad altro soggetto. Nell'ipotesi di sub-disponibilità l'obbligo di registrazione, dal quale discende l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9, deve essere sempre riferito al primo documento rilasciato dall'intestatario del veicolo anche se le successive sub-disponibilità hanno una durata superiore a trenta giorni.
[48] La polizza temporanea di frontiera è una polizza di assicurazione a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile automobilistica verso terzi. Essa può essere rilasciata solo per l'ingresso e la circolazione temporanea in Italia di autoveicoli immatricolati in Paesi esteri non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
[49] Per la quale non c'è alcun obbligo di documentare la copertura assicurativa.
[50] Unica eccezione, come si è detto, è il caso in cui il veicolo sia condotto da persona residente all'estero in cui le disposizioni dell'art. 207 cds non trovano applicazione non essendo il conducente il trasgressore o l'obbligato in solido (Cfr. par. 2.2.6).
[51] Allegato n. 4 in caso di affidamento al custode acquirente di cui all'art. 214-bis, cds, ovvero allegato n. 5 in caso di affidamento al deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982.
[52] Per le procedure da applicare si rimanda alle indicazioni contenute sempre nella già citata circolare n.300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019.
[53] Allegato n. 4 in caso di affidamento al custode-acquirente di cui all'art. 214-bis, cds, ovvero allegato 5 in caso di affidamento al deposito autorizzato dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982.
[54] Convenzione di Parigi del 24 aprile 1926 eseguita in Italia con Regio decreto 6 gennaio 1928, n. 1622, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1928; Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949, ratificata in Italia con legge 19 maggio 1952, n. 1049, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 1952; Convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, ratificata in Italia con legge 5 luglio 1995, n. 308, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995.
[55] In tal caso le due misure di cessazione della circolazione si sovrappongono.
[56] Infatti, nella nuova formulazione è stata inserita la clausola che perimetra la sua applicazione al di fuori dei casi di cui all'art. 93-bis.
[57] 1. circolazione del veicolo in Italia da più di un anno;
2. circolazione del veicolo di proprietà di persona residente in Italia da più di 3 mesi;
3.circolazione del veicolo condotto da persona diversa dal proprietario e residente in Italia.
[58] Per le procedure di applicazione cfr. paragrafi da 2.2.2 a 2.2.8.
[59] Cfr. art. 2, comma 2, della legge 238/2021 "Le disposizioni di cui all'articolo 93 -bis, comma 2, del codice della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale."
[60] Le disposizioni dell'art. 93-bis cds sono entrate in vigore dal 1° febbraio 2022.
[61] O immatricolazione: infatti, la deroga prevista dal comma 3 non esclude al lavoratore transfrontaliero di scegliere di immatricolare in Italia il suo veicolo.
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