Circolazione in Italia di veicoli esteri, il Ministero fa marcia indietro sulla residenza "normale"
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 300/A/4983/19/149/2018/06 del 4 giugno 2019, a parziale modifica della circolare del 10 gennaio 2019 Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06, ritiene che le disposizioni dell'art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater CdS non possano trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano, in modo stagionale, con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che abbiano residenza temporanea, ovvero normale, in Italia.
Pertanto, diversamente da quanto indicato in fase di prima applicazione, la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall'iscrizione ai registri di un Comune.
In sostanza, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all'estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica.
Ugo Auteri
Tags: art.93 cds