C.d.S. - Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Codice della strada

Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni [1]

1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4.[2]

2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,[3] o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163,00 a euro 651,00 [4].


[1] Articolo modificato da: D.L. 20.6.2002, n. 121 conv., con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168; D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] Comma così sostituito dall'art. 34 della legge 29.7.2010 n. 120.

[3] Parole così inserite dal D.L. 20.6.2002, n. 121 conv., con mod., nella legge 1.8.2002, n. 168.

[4] Parole così sostituite con D.L. 27.6.2003, n. 151 conv., con mod. nella legge 1.8.2003, n. 214 la cui entrata in vigore è stata fissata al 30.6.2003.

Tags: pedoni, incidenti con pedoni, cds, art.191 cds

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