Cass. civ. sez. III - Ord. 14/11/2018 n. 29254 - Investimento di pedone: concorso di colpa della vittima
Cass. civ. sez. III - Ord. 14 novembre 2018, n. 29254
Investimento di pedone: concorso di colpa della vittima
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Franco DE STEFANO
Rel. Consigliere: Francesco Maria CIRILLO
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Fatti di causa
1. A. A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, B. B. e la Impresa assicuratrice XXX chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale nel quale egli era stato investito dalla vettura condotta dal B. B. mentre stava attraversando la strada provinciale Cerignola-Lavello, alle ore 6 del mattino del giorno 2 ottobre 2005.
Si costituì in giudizio la società di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda, mentre il B. B. rimase contumace.
Il Tribunale, ritenuto il prevalente concorso di colpa della vittima, accolse in parte la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimenti dei danni nella misura di euro 128.738,36, compensando le spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dall'attore danneggiato e la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 29 marzo 2017, ha accolto in parte il gravame e, fermi restando sia il riparto delle responsabilità che la liquidazione del danno, ha riconosciuto sulla somma suindicata gli interessi e la rivalutazione ed ha posto a carico degli originari convenuti la metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto all'altra metà.
3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Bari ricorre A. A. con atto affidato a quattro motivi.
B. B. e la Impresa assicuratrice XXX non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel fatto che la strada teatro dell'incidente era, a quell'ora ed in quel giorno, "investita dalla luce del pieno giorno, con perfetta visibilità".
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ., sostenendo che a carico della vittima non poteva essere posta in alcuna misura - la responsabilità del sinistro.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 142 cod. strada, in relazione alla violazione dei limiti di velocità da parte del conducente investitore.
4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod. civ., sul rilievo che la condotta di guida del conducente B. B. non poteva essere ritenuta esente da colpa.
5. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni, di carattere processuale e sostanziale.
5.1. Da un punto di vista processuale si deve evidenziare che il ricorso risulta essere stato spedito per la notifica, in data 24 maggio 2017, a mezzo del servizio postale, con raccomandate destinate a B. B. ed alla società di assicurazione XXX.
Non sono state prodotte a questa Corte, però, le cartoline attestanti l'effettivo perfezionamento della notifica.
Quanto alla memoria che il ricorrente ha spedito con lo stesso mezzo, la medesima è inammissibile, poiché non è applicabile nella specie l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ., in quanto norma prevista esclusivamente per il ricorso ed in controricorso (Cass. ordinanza 10 aprile 2018, n. 8835).
5.2. Da un punto di vista sostanziale i quattro motivi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono tutti inammissibili.
La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, n. 4009, 25 gennaio 2012, n. 1028, 30 giugno 2015, n. 13421, nonché l'ordinanza 22 settembre 2017, n. 22205).
Nella specie la Corte d'appello, con motivazione molto accurata e priva di vizi logici, ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto di attribuire la responsabilità del sinistro in misura dei tre quarti a carico dell'odierno ricorrente e del residuo quarto a carico del conducente investitore. La sentenza impugnata ha richiamato la deposizione dell'unico testimone - il quale ha riferito che l'odierno ricorrente aveva attraversato la strada con andamento barcollante e che "puzzava di birra" - ed ha aggiunto che, condotto in ospedale subito dopo il fatto, il A. A. era risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti. La vittima, inoltre, stava attraversando una strada provinciale priva di illuminazione artificiale e in ora buia, per cui era a suo carico l'onere di usare la massima prudenza; prudenza che, evidentemente, non era stata osservata proprio in condizione della situazione di ubriachezza. Per contro, anche a carico del conducente residuava una quota di responsabilità, posto che egli aveva tenuto nell'occasione una velocità verosimilmente elevata e, pur avendo avvistato la vittima, non era riuscito ugualmente ad evitare di investirla.
5.3. A fronte di simile ricostruzione, il primo motivo è inammissibile, perché contesta, in effetti, non un'omissione, quanto una contraddittoria motivazione, in tal modo prospettando un tipo di censura che non è più prevista dall'art. 360, primo comma, n. 5), cit.; e comunque è palesemente errato sostenere che il 2 ottobre alle ore 6 del mattino vi sia luce come in pieno giorno, stante la perdurante vigenza dell'ora legale a tale data. Il secondo ed il quarto motivo, continuando genericamente a sostenere che nessuna responsabilità sussisterebbe a carico del ricorrente, si risolvono nell'evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito; il terzo dimostra di non cogliere la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui, come si è detto, ha valutato anche l'eccesso di velocità del conducente, ponendo a suo carico un quarto della responsabilità del sinistro, sicché non sussiste alcuna violazione del codice della strada.
6. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 18 ottobre 2018.
Il Presidente: DE STEFANO
Il Consigliere estensore: CIRILLO
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018.
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