C.d.S. - Art. 077 - Controlli di conformità al tipo omologato
Codice della strada
Art. 77 - Controlli di conformità al tipo omologato [1]
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.[2]
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00.
3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 663,00. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828,00 a euro 3.313,00 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.[3]
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 29.7.2010 n. 120.
[2] Vedi anche il D.M. 25 novembre 1997 ed il Decreto 21 aprile 2009.
[3] Comma inserito dall'art. 1 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.
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