C.d.S. - Art. 182 - Circolazione dei velocipedi
Codice della strada
Art. 182 - Circolazione dei velocipedi [1] [2]
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le [3] attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5 [4].
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono [5] essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo [6] [7].
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.[8] [9]
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00. La sanzione è da euro 41,00 a euro 169,00 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. art. 377.
[2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; legge 29.7.2010 n. 120.
[3] La parola "idonee" è stata soppressa dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[4] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[5] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[6] Parole così sostituite dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[7] Il periodo "In tal caso solo le stesse persone devono pedalare" è stato soppresso dall'art. 96 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.
[8] Comma inserito dall'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120.
[9] L'art. 28 della legge 29.7.2010 n. 120 ha precisato che: "6. Le disposizioni di cui all'articolo 182, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 5 del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.".
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