C.d.S. - Art. 050 - Velocipedi

Codice della strada

Art. 50 - Velocipedi

1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita,[1] dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.[2]

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

 


[1] La definizione di "bicicletta a pedalata assistita" è desunta dall'art. 1 del D.M. 31.1.2003 di recepimento della direttiva n. 2002/24/CE concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che, per espressa previsione della norma, non si applica a tali veicoli.

[2] Comma così sostituito dalla legge 3.2.2003, n. 14.

Tags: velocipedi, art.50 cds

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