DPR 495/92 - Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.) - Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.) - Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate (657)
[1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano.
2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati. ]
(657) Articolo abrogato dall'art. 38, comma 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.