DPR 495/92 - Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.) - Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.) - Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate (657)

[1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano.

2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati. ]


(657) Articolo abrogato dall'art. 38, comma 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Tags: reg cds - titolo 6, dpr 495/1992, art.213 cds

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