DPR 495/92 - Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.) - Versamenti all'Ufficio del registro
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.) - Versamenti all'Ufficio del registro
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'art. 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'Ufficio del registro competente per territorio.
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.