DPR 495/92 - Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.) - Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.) - Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine (653)
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'art. 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, la ripartizione dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti. (654)
(653) Rubrica così sostituita dall'art. 221, comma 1, lett. a), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(654) Comma aggiunto dall'art. 221, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, comma 58, L. 15 luglio 2009, n. 94.