Min. Interno - Circ. 14/07/2022 n. 300/STRAD/1/0000023581.U/2022 - Annotazione degli estremi della ricevuta di consegna delle targhe e dei documenti dei veicoli fuori uso

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato

Prot. n. 300/STRAD/1/0000023581.U/2022

Roma, 14 luglio 2022

OGGETTO: Art. 48, comma 1, lett. d-bis, decreto-legge n. 36/2022, convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79 - abrogazione dell'art. 231, comma 8, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Annotazione degli estremi della ricevuta di consegna delle targhe e dei documenti dei veicoli fuori uso.

 

È stata posta all'attenzione la questione riguardante l'obbligo di tenuta del registro dei veicoli fuori uso, per la quale si rende necessario fornire delle indicazioni operative, compendiate nell'allegata scheda (all. 1).

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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

Allegato 1

Come noto, l'art 48, comma 1, lett. d-bis del decreto-legge n. 36/2022, convertito nella legge 79/2022, ha abrogato l'art. 231, comma 8, del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale) che prevedeva l'obbligo, in capo a determinati soggetti, di annotare gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sul registro di cui all'art. 264 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada (c.d. Registro di entrata/uscita dei veicoli).

Il tema è stato oggetto di numerosi interventi normativi finalizzati a riordinare e semplificare le procedure connesse alla gestione dei veicoli fuori uso, anche in coerenza con la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli, a seguito della quale è stato introdotto il documento unico di circolazione [1].

All'esito degli interventi di modifica, attualmente:

l'art. 264 reg. es. cds risulta formalmente abrogato, ma le disposizioni relative alla tenuta dei registri di entrata/uscita dei veicoli sono mantenute in vigore, solo per i veicoli che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. 209/2003 [2], dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. 119/2020, che ne richiama l'applicazione nelle more dell'adozione del regolamento recante la disciplina del registro unico telematico dei veicoli fuori uso;

parimenti abrogato è l'art. 231, comma 8, del d.lgs. 152/2006 che, a differenza di quanto disposto con la modifica del d.lgs. 209/2003, non prevede l'utilizzo del registro unico telematico, né un regime transitorio.

Per effetto delle modifiche intervenute, l'obbligo di annotare gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sul registro di entrata/uscita dei veicoli non è più previsto per i rimorchi, i mezzi pesanti e i motoveicoli [3], ma sussiste solo per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente, i veicoli a motore per trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 t, veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore [4].

Sul punto è intervenuta la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che, in considerazione del vuoto normativo e della necessità di ricondurre ad unità il sistema di gestione dei veicoli fuori uso, nelle more di una modifica normativa, ha sollecitato le imprese di settore a proseguire ad utilizzare il registro di cui all'art. 264 reg. es. cds.

Pertanto, fino all'entrata in vigore del regolamento recante la disciplina del registro unico telematico dei veicoli fuori uso, giunto in fase di deliberazione da parte del Consiglio di Stato, il registro di cui all'art. 264 reg. es. cds, verrà implementato per la gestione di tutti i veicoli fuori uso.

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[1] I passaggi principali del processo di rinnovamento sono i seguenti:

Il DPR 144/2018, in attuazione del d.lgs. 98/2017 che ha introdotto il documento unico di circolazione, ha abrogato l'art. 264 del reg. es. cds che dettava le modalità di tenuta dei registri di entrata/uscita veicoli. Tuttavia, l'abrogazione è stata posticipata al 1.11.2020 da parte della legge 160/2019 (legge finanziaria per il 2020);

Il d.lgs. 119/2020 ha modificato il d.lgs. 209/2003 (in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 200/53/CE in materia di fine vita dei veicoli), istituendo il registro unico telematico dei veicoli fuori uso in sostituzione di quello previsto dall'art. 264 reg. es. cds. Il provvedimento prevede che, nelle more dell'entrata in vigore del registro unico continuino ad applicarsi le disposizioni dell'art. 264 reg. es. cds. Le disposizioni, incidendo sul d.lgs. 209/2003, trovano applicazione solo per i veicoli che ricadono nel campo di applicazione di tale decreto, cioè i veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente, i veicoli a motore per trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 t, ed i veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore.

[2] Veicoli a motore destinati al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente, veicoli a motore per trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 t, veicoli a motore a tre ruote, con esclusione dei tricicli a motore.

[3] Rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 152/2006.

[4] Ricadenti nel campo di applicazione del d.lgs. 209/2003.

Tags: veicoli fuori uso, targhe, carta di circolazione

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