C.d.S. - Art. 007 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

Codice della strada

Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati [1]

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4;[2]

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale,[3] conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di [4] strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;[5]

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;[6]

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose; [26]

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.[7]

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.[8]

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione [9] e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate [10] fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.[11]

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e [12] per migliorare la mobilità urbana. [13]

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale [14] " e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,[15] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali [16] e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.[17] In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.[18]

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.[19]

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.[20]

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione,[21] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 663,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.[22]

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 169,00. [23] La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81,00 a euro 326,00.

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.[24]

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771,00 a euro 3.101,00. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.[25]

 


[1] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151; legge 29.7.2010 n. 120.

[2] I Sindaci, nell'ambito dei centri abitati, hanno i medesimi poteri attribuiti al Prefetto per le strade extraurbane dall'art. 6 c.d.s..

[3] Vedi la direttiva 7.7.1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del nuovo Codice della strada", e il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Il controllo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del veicolo. Vedi art. 11, comma 8, D.L.  9.2.2012 n. 5 conv., con mod. nella legge 4.4.2012 n. 35.

[4] Parola inserita con errata corrige contenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13.2.1993.

[5] Vedi al riguardo la legge 24.3.1989, n. 122.

[6] L'originario testo che recitava "di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Aree Urbane" deve ritenersi superato in quanto il Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato trasferito, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 41 della legge 30 luglio 1999, n. 300.

[7] Vedi art. 12 del D.L. 4.7.2006 n. 223, conv. con mod. nella legge 4.8.2006 n. 248.

[8] Periodo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360. Vedi direttiva 21.7.1997 n. 3816 "Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati".

[9] In materia di omologazioni vedi circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2233 del 7.7.1994 e la norma UNI CEI EN 12414:2001 "Attrezzature per il controllo della sosta dei veicoli - Parcometri - Requisiti tecnici e di funzionamento".

[10] La parola "possibilmente" è stata soppressa dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[11] Vedi al riguardo la legge 24.3.1989 n. 122.

[12] Parole così sostituite dall'art. 1, c. 451 della legge 27.12.2013, n. 147.

[13] Parole così sostituite dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[14] La parola "urbana" è stata soppressa dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[15] Parole così sostituite dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[16] La parola "urbana" è stata soppressa dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

[17] Vedi l'art. 133 bis della legge 15.5.1997 n. 127, inserito dall'art. 2 comma 33 della legge 16.6.1998 n. 191, che prevede l'emanazione di un regolamento.

[18] Periodo aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360. Vedi direttiva 21.7.1997 n. 3816 "Direttive per l'individuazione dei comuni che possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati".

[19] Vedi l'art. 133 bis della legge 15.5.1997, n. 127, inserito dall'art. 2 comma 33 della legge 16.6.1998, n. 191 e DPR 22.6.1999 n. 250 "Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

[20] Circa la possibilità di applicare le sanzioni del c.d.s. nei confronti dei soggetti residenti in ZTL o ZSL, vedi circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-34 del 29.5.2001.

[21] Le parole "o circoli in senso contrario a quello stabilito, o non osservi gli obblighi di precedenza o di arresto alle intersezioni" sono state soppresse dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[22] Comma inserito dall'art. 2 della legge 29.7.2010 n. 120, con decorrenza dal 13.08.2010.

[23] Periodo aggiunto dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[24] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 360.

[25] Comma aggiunto dalla legge 1.8.2003 n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003 n. 151, in vigore dal 13.8.2003.

[26] Lettera così modificata dall'art. 47-bis, comma 3, del D.L. 24/04/2017 n. 50 conv. in L. 21/06/2017 n. 96. La precedente formulazione era la seguente:"g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;"

Tags: art.7 cds, art.6 cds

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