Cass. pen. sez. VII - Ord. 19/05/2017 n. 25149 - Chi ha contribuito a provocare il sinistro ha l'obbligo di prestare assistenza indipendentemente dal soccorso prestato da terzi
Cass. pen. sez. VII - Ord. 19 maggio 2017 n. 25149
Chi ha contribuito a provocare il sinistro ha l'obbligo di prestare assistenza indipendentemente dal soccorso prestato da terzi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Claudio D'ISA
Rel. Consigliere: Mariapia Gaetana SAVINO
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
In fatto e in diritto
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa in parziale riforma, quanto alla concessione del beneficio della non menzione, della condanna in primo grado per il reato di cui agli art. 189 co 6 e 7 cds, A. A. a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, assumendo di essere stato colto dopo l'incidente, da una crisi di panico che gli ha impedito di scendere dall'auto da lui condotta, fermatasi a breve distanza dal luogo del sinistro stradale, in attesa dell'arrivo del padre; deduceva inoltre l'imputato di non essere intervenuto anche per aver verificato che il ciclista investito era stato soccorso da alcuni passanti.
Il ricorrente chiedeva inoltre l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone censure già dedotte in appello, puntualmente esaminate e disattese dai giudici di secondo grado; inoltre è diretto ad introdurre una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, ove la sentenza impugnata contenga una congrua, esauriente motivazione.
Si richiamano a tale proposito i principi enunciati da codesta Corte secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione dell'art. 606 co 1 lett E cpp, al solo accertamento della congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o nella autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti. Ne consegue che, laddove le censure del ricorrente non siano tali da scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, queste devono ritenersi inammissibili perché proposte per motivi diversi da quelli consentiti, in quanto non riconducibili alla categoria di cui al richiamato art. 606 co 1 lett E (Cass. S.U. n. 12 del 31.5.00, S.U. n. 47289 del 24.9.03, sez III n. 40542 del 12.10.07, sez IV n. 4842 del 2.12.03).
Nel caso in esame la sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo del tutto congruo ed esauriente anche sui punti oggetto delle censure proposte in questa sede, ragione per cui le conclusioni cui è pervenuta in base alla valutazione delle emergenze processuali sono sottratte al sindacato di legittimità.
I giudici di seconde cure hanno difatti ritenuto, con argomentazioni congrue e condivisibili, la sussistenza di entrambe le fattispecie criminose contestate, ponendo in evidenza come non sia derimente al fine di escludere la condotta materiale di omissione di soccorso, la circostanza che il conducente coinvolto nel sinistro ricollegabile alla condotta di guida dell'imputato, venga soccorso da altre persone, imponendosi l'obbligo di prestare assistenza a carico di colui che ha contribuito a provocare il sinistro, indipendentemente dal soccorso prestato da terzi; evidenziando altresì, con riguardo al reato di omesso arresto, che l'imputato si è volontariamente allontanato dal luogo del sinistro impedendo la sua identificazione e, con la rimozione del suo veicolo, anche l'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, a nulla rilevando che sia tornato dopo venti minuti, prescrivendo entrambe le norme violate che il conducente rimanga sul posto e non si allontani sia per consentire la sua identificazione e la effettuazione dei rilievi da parte della PG sia per prestare il necessario soccorso al soggetto coinvolto nel sinistro.
In presenza di motivazione congrua, ineccepibile sul piano logico e conforme ai principi di diritto enunciati in materia da questa Corte, il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c. p. non può essere accolta in quanto è stata formulata per la prima volta nel presente giudizio, mentre, poiché la legge introduttiva della citata norma è entrata in vigore prima della pronuncia della sentenza di appello, avrebbe dovuto essere proposta nel corso del giudizio di appello (v. Sez. 6, n. 45073 del 16/09/2015 Rv. 265224, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266594).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18 gennaio 2017.
Il Presidente: D'ISA
Il Consigliere estensore: SAVINO
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017.
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