Cass. pen. sez. IV - Sent. 07/06/2017 n. 32637 - Penalmente rilevante la condotta del conducente che, dopo una breve fermata sul luogo del sinistro, si è allontanato senza fornire i propri dati identificativi
Cass. pen. sez. IV - Sent. 7 giugno 2017 n. 32637
Penalmente rilevante la condotta del conducente che, dopo una breve fermata sul luogo del sinistro, si è allontanato senza fornire i propri dati identificativi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente: Luisa BIANCHI
Rel. Consigliere: Daniele CENCI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 13 giugno 2016 all'esito dell'abbreviato il Tribunale di Milano ha assolto, perché non imputabile per particolare tenuità del fatto, A. A. dai reati di inottemperanza all'obbligo di fermarsi, avendo determinato un incidente stradale da cui derivavano lesioni personali a B. B. e a C. C., trasportati nell'auto tamponata dal furgone condotto da A. A. (capo A: art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e di inottemperanza all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite (capo B: art. 189, commi 1 e 7, d. Igs. n. 285 del 1992), fatti commessi il 21 luglio 2014.
2. Ricorre tempestivamente A. A., tramite difensore, per la cassazione della sentenza, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia violazione di legge e difetto motivazionale.
2.1. In particolare, con il primo motivo censura violazione di legge (artt. 530 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. e 189, commi 1, 6 e 7 d. Igs. n. 285 del 1992) e manifesta illogicità della motivazione.
Richiamata la parte della motivazione della sentenza impugnata in cui si indicano gli elementi di fatto dai quali il Tribunale, dopo avere affermato la sussistenza del reato e la sicura riconducibilità, con la necessaria volontà colpevole, all'agire dell'odierno imputato (pp. 3-5), desume la particolare tenuità del fatto dalla effettuazione della fermata, seppure breve, dall'imputato dopo l'incidente, prima del suo rapido allontanamento, dalla dinamica del tamponamento, posto in essere a bassa velocità da parte di A. A. nei confronti dell'auto che lo precedeva, occupata da B. B. e da C. C., e dalle modeste conseguenze del tamponamento sia per quanto riguarda i danni al veicolo sia per quanto riguarda le lesioni alle persone (p. 6), afferma il ricorrente che la motivazione sarebbe contraddittoria ed illogica, in quanto gli stessi elementi riferiti dimostrerebbero, a ben vedere, la insussistenza dei reati contestati, in quanto tutto si sarebbe risolto solo nell'essersi il furgone condotto dall'imputato semplicemente appoggiato all'auto che precedeva.
In altre parole, secondo il ricorrente, i medesimi elementi fattuali su cui il decidente fonda l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. avrebbero dovuto condurre, in realtà, all'assoluzione, quantomeno con formula dubitativa.
2.2. Mediante il secondo motivo si denunzia ulteriore violazione di legge (artt. 530 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. e 189, commi 1, 6 e 7 d. Igs. n. 285 del 1992) e contraddittorietà della motivazione.
Vi sarebbe - si ritiene - contraddizione tra il contenuto delle pp. 4 e 6 della sentenza, ove, da un lato, si afferma che la breve fermata effettuata per accertare i danni ai veicoli non sarebbe adempimento degli obblighi imposti dettagliatamente dall'art. 189 d. Igs. n. 285 del 1992, e, dall'altro, si valorizzano le motivazioni addotte dall'imputato a giustificazione del suo allontanamento, cioè il riferito spavento per la situazione ceratasi ed il timore di essere aggredito dagli occupanti l'altro veicolo, la facilità nell'accertamento della identificazione del mezzo, dato che era agevole rilevare il numero di targa, e la lievità delle lesioni personali comunque patite dalle pp.00. Poiché in sentenza si ammetterebbe (così alla p. 5 del ricorso) lo spavento dell'imputato ed il timore di essere aggredito, la, pur breve, fermata e la lieve entità dei danni a cose e a persone, che non potevano mostrare segni particolarmente visibili delle lesioni, il Giudice di merito avrebbe trascurato o, comunque, mal valutato elementi probatori favorevoli all'imputato e che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto condurre ad una sentenza assolutoria piena.
2.3. L'ulteriore motivo è incentrato su di una ritenuta violazione di legge (artt. 54 cod. pen., 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. e 189, commi 1, 6 e 7 d. Igs. n. 285 del 1992).
Si assume, infatti, che dalle testimonianze rese da D. D. e da B. B. risulta che una passeggera dell'auto tamponata tentava di ostacolare la fuga dell'imputato, ponendosi di persona come ostacolo davanti al veicolo di A. A., senza, tuttavia, sortire esito.
Se ne deduce che sussisterebbe la piena prova di comportamenti di violenza e di minaccia nei confronti dell'imputato, che sarebbe stato costretto all'allontanamento da un vero e proprio stato di necessità.
2.4. L'ultima doglianza attiene ad una pretesa mancanza di motivazione della sentenza impugnata circa elementi fattuali (di cui si è detto nei motivi precedenti) che sarebbero stati decisivi per escludere la sussistenza del prescritto elemento psicologico in capo all'imputato in relazione ad entrambi gli illeciti contestati, e cioè sia la reazione di una delle vittime, postasi con il proprio corpo davanti al suo veicolo per tentare di impedirne la fuga, sia la mancanza in ogni caso di "segni particolarmente visibili delle lesioni" (così alla p. 6 della sentenza), tali insomma da far emergere che le persone offese "dimostravano tutt'altro che essere bisognose di assistenza" (così alla p. 8 del ricorso).
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorrente chiede, a ben vedere, alla Corte di legittimità di rivalutare elementi di fatto già adeguatamente presi in considerazione dal Giudice di merito.
Ciò vale per la effettuazione della fermata, che il Tribunale non ha escluso ma ha, non irragionevolmente, giudicato breve ed insufficiente ad adempiere agli obblighi imposto dall'art. 189 d. Igs. n. 285 del 1992 (pp. 3-4 della sentenza impugnata), essendosi peraltro l'imputato allontanato senza fornire alcun dato identificativo, ed anche per le modalità dell'incidente, sia come dinamica che come conseguenze dell'urto.
Né è stata ignorata dai Giudici di merito la condotta di una delle persone tamponate (p. 3 della sentenza impugnata), pur senza "ammettere", contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso (p. 5 del ricorso), lo spavento dell'imputato ed il timore di essere aggredito, che invece sono correttamente indicate come asserzioni della difesa (pp. 3-6 della sentenza impugnata), in quanto l'eventuale tentativo di fermare il veicolo condotto dall'imputato non può certo essere valutato, alla stregua delle vaghe asserzioni difensive sul punto, come sussistenza della scriminante dello stato di necessità; né, in ogni caso, sarebbe logicamente corretto trarre dalla condotta ipoteticamente scomposta, stando alla ricostruzione del ricorrente, di una tra le persone tamponate l'insussistenza di ferite a carico di entrambe le vittime dell'incidente.
Quanto, infine, all'elemento soggettivo, correttamente ha fatto riferimento il Tribunale alla punibilità anche a titolo di dolo meramente eventuale del reato di mancata prestazione dell'assistenza in caso di incidente di cui all'art. 189, comma 7, d. Igs. n. 285 del 1992 (Sez. 4, n. 39088 del 03/05/2016, Maracine, Rv. 267601; Sez. 4, n. 23177 del 15/03/2016, Trinci, Rv. 266969; Sez. 4, n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216) e di quello di "fuga" di cui all'art. 189, comma 6, d. Igs. n. 285 del 1992 (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239; Sez. 4, n. 21445 del 10/04/2006, Marangoni, Rv. 234570).
2. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 7 giugno 2017.
Il Presidente: BIANCHI
Il Consigliere estensore: CENCI
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017.
Tags: omissione di soccorso, art.189 cds