M.I.T. - Circ. 07/06/2019 n. 18559 - Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della c.q.c. , delle relative procedure d’esame - ABROGATA
Abrogata da M.I.T. - Circ. 19/11/2019 n. 35677
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Prot. 18559/23.18.3
Roma, 7 giugno 2019
OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative.
A distanza di cinque anni dall’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, recante “Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi” (di seguito DM 20 settembre 2013), si rende necessario riepilogare, in un unico testo unico, le disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, nonché di esami per il conseguimento della qualificazione.
La presente circolare sostituisce la precedente prot. 7787 del 3 aprile 2014. In neretto sono riportate tutte le modifiche alla predetta circolare del 2014.
A) IL DIRITTO COMUNITARIO
La direttiva 2003/59/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, ha subordinato al conseguimento di una qualificazione iniziale, e di una formazione periodica ogni 5 anni, lo svolgimento nell’ambito dei Paesi UE e SEE, dell’attività professionale di trasporto:
- di persone, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una patente almeno di categoria D1, a decorrere dal 9 settembre 2008;
- di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta una patente almeno di categoria C1, a decorrere dal 9 settembre 2009.
La direttiva si applica all’attività di guida professionale dei conducenti che effettuano trasporti su strada all’interno della Comunità, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D o DE:
a) titolari di una patente rilasciata da uno Stato membro dell’UE o dello SEE;
b) titolari di una patente rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, dipendenti da un’impresa stabilita in uno Stato membro.
Ai soggetti summenzionati è stato richiesto - rispettivamente a far data dal 9 settembre 2008 per il trasporto di persone e dal 9 settembre 2009 per quello di cose - di acquisire, o comprovare, sulla base di diritti acquisiti, una qualificazione iniziale, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale di trasporto di persone o di cose nell’ambito dei Paesi dell’UE o dello SEE. Per coloro che intendono svolgere l’attività di conducente professionale ma non hanno titolo per il riconoscimento dei predetti diritti acquisiti, la direttiva 2003/59/CE prevede che la qualificazione CQC possa essere conseguita previo esame, eventualmente subordinato all’obbligo di frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario o accelerato. Inoltre, tutti i conducenti in possesso della qualificazione di tipo CQC hanno l’obbligo di rinnovare detta qualificazione ogni cinque anni.
L’art. 10 della direttiva 2003/59/CE prevede che gli Stati membri comprovino l’acquisizione della qualificazione iniziale o della formazione periodica attraverso l’apposizione - in corrispondenza di una delle seguenti categorie di patenti C1, C1E, C e CE, per il trasporto di cose, e D1, D1E, D e DE, per il trasporto di persone - del codice UE 95:
- sulla patente di guida posseduta;
- sulla carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC formato card), conforme all’allegato II della direttiva stessa.
Nel caso venga richiesto il duplicato patente di guida con qualificazione CQC sospesa di validità perché il titolare non abbia ottemperato all’obbligo di revisione di detta qualificazione, occorre considerare che il rilascio di un documento abilitativo alla guida è possibile solo a condizione che sussistano tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti.
Tanto premesso, è evidente che non può procedersi al rilascio di un documento attestante la qualificazione CQC sulla quale grava un provvedimento di sospensione. Di conseguenza, il titolare della patente in questione, fin quando non sosterrà l’esame di revisione, potrà richiedere il duplicato della patente di guida sul quale non sarà riportato il codice 95.
Successivamente, previo superamento dell’esame di revisione con esito positivo, l’interessato dovrà richiedere un nuovo duplicato di patente di guida sul quale sarà riportato il predetto codice unionale.
Infine, limitatamente ai titolari di patente extra UE o extra SEE, la qualificazione iniziale e la formazione periodica:
- del trasporto di cose può essere comprovata dal possesso dell’attestato del conducente di cui al regolamento (CE) 1072/2009, che ha sostituito il regolamento 484/2002;
- del trasporto di persone può essere comprovata dal certificato rilasciato dallo Stato di formazione, cui altro Stato membro riconosce, a condizione di reciprocità, validità sul proprio territorio.
B) RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2003/59/CE
La disciplina comunitaria suddetta è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
Il recepimento prevede, inoltre, una attribuzione di punteggio alla qualificazione professionale di tipo CQC autonoma rispetto alla patente di guida.
Al fine di comprovare detta qualificazione professionale, in un primo momento il legislatore nazionale ha ritenuto necessario che i conducenti professionali per il trasporto di persone e/o di cose, seppur titolari di diritti acquisiti, dovessero dotarsi della carta di qualificazione del conducente, predisposta su modello conforme a quello previsto dall’allegato II alla direttiva 2003/59/CE.
L’esperienza dei primi anni di applicazione di tale disciplina ha portato poi ad una successiva riflessione ed alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 2/2013, il quale dispone che il titolare di patente di guida italiana comprova il possesso della qualificazione di tipo CQC attraverso l’apposizione, sulla patente di guida (di seguito “patenteCQC”) posseduta ed in corrispondenza della categoria di patente di guida presupposta, del codice UE 95, seguito dalla data di scadenza I conducenti titolari di patente rilasciata da altro Stato membro, già in possesso di una qualificazione comunque acquisita, qualora interessati a godere del beneficio dell’applicazione della disciplina di cui all’articolo 126-bis del codice della strada nell’esercizio di attività di professionale possono procedere alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana, ottenendo così una patenteCQC, cui sono attribuiti 20 punti.
B.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO KA O KB A CONDUCENTE IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE CQC PER IL TRASPORTO DI PERSONE.
Il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", ha previsto, all'art. 1, comma 4, che "la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta".
Alla luce di questa disposizione, il titolare di qualificazione CQC per il trasporto persone, che intende richiedere anche il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KB (o laddove l'utente ne abbia interesse, anche solo di tipo KA) presenta specifica istanza, redatta sul modello TT746C, cui siano allegate:
- l'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2, della tabella 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- l'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'istanza e dell'imposta di bollo relativa al rilascio del certificato di abilitazione professionale);
- fotocopia della patente di guida;
- eventuale fotocopia della carta di qualificazione del conducente, se formato card;
- eventuale documento di soggiorno, nel caso in cui l'istanza sia stata presentata da un cittadino extracomunitario.
Conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 143 del 29 dicembre 1997, il certificato di abilitazione professionale rilasciato sulla base della suddetta procedura ha durata di validità di cinque anni e si intende automaticamente rinnovato con il rinnovo della patente di guida.
Le disposizioni della presente circolare si applicano a tutti i conducenti titolari di qualificazione CQC per il trasporto di persone, restando indifferente modalità e tempo della qualificazione, nonché la data di richiesta di rilascio del CAP di tipo KB.
C) I DECRETI APPLICATIVI
In attuazione del decreto legislativo 286/2005 e successive modificazioni, sono stati emanati:
- il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, che disciplina i corsi di qualificazione iniziale, ordinari ed accelerati, e di formazione periodica, di procedure d’esame, di soggetti erogatori dei corsi e procedure di ispezione e vigilanza;
- il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010 recante “Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del codice della strada”;
- il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC".
* * *
Di seguito si chiariscono ambiti di applicazione e criteri interpretativi delle disposizioni normative sopra esaminate.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina della qualificazione professionale di tipo CQC si applica ai conducenti che effettuano trasporto professionale, su strade all’interno dell’UE o dello SE, di persone o di cose, alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di guida rispettivamente le categorie C1, C1E, C, CE, ovvero D1, D1E, D DE, dipendenti di imprese di trasporto stabilite sul territorio degli Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.
Coerentemente si esprime l’articolo 15 del d. lgv. 286/2005 che, definendo il campo di applicazione della disciplina nazionale, fa riferimento a titolari di:
- patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l’attività di conducente per il trasporto di persone o di cose;
- patente extra UE o extra SEE, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano.
Il requisito della professionalità è l’elemento caratterizzante l’obbligo della titolarità della qualificazione CQC in corso di validità. Deve pertanto ritenersi che, ove non ricorra tale elemento della professionalità nel trasporto di merci o persone, si è fuori dall’ambito di applicazione della disciplina in esame.
Ai sensi dell’art. 16 del d. lgv. n. 286/2005, sono inoltre esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alla qualificazione professionale di tipo CQC, e dunque dall’obbligo di possedere tale qualificazione, i conducenti:
a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.
Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g), riferite ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, in coerenza con quanto affermato in precedenza in tema di elementi che definiscono il campo di applicazione, va chiarito che esse non ricorrono nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo è effettuata con carattere professionale.
Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall’obbligo del possesso della qualificazione CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP di tipo KD, a prescindere dal fatto che si tratti di uso proprio o attività esercitata in conto di terzi.
1.2 RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI
A tutela dei diritti acquisiti, l’art. 4 della direttiva 2003/59/CE prevede che la qualificazione iniziale possa essere riconosciuta a conducenti che già esercitavano l’attività alla data del 9 settembre 2008, per il trasporto professionale di persone e alla data del 9 settembre 2009, per il trasporto professionale di cose. Ad oggi, tuttavia, sono scaduti i termini per effettuare detto riconoscimento dei diritti acquisiti, in forza di quanto disposto all’art. 3 del decreto del Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17 aprile 2013 che stabilisce che non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, “per titoli”, “oltre le date del 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose”.
1.3 CONVERSIONE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
Il titolare di qualificazione CQC conseguita all’estero può richiede la conversione in Italia, del documento che attesta detta qualificazione.
Ad oggi, in attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno di semplificare il rilascio della patenteCQC in considerazione delle ipotesi che possono formularsi di rilascio di detto documento, tenuto conto del rilevante numero di richieste di conversione di qualificazioni CQC presentate agli Uffici Motorizzazione civile, si rende possibile il rilascio, fino a diverse disposizioni di questa Direzione:
a) di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida italiana e di qualificazione CQC estera in corso di validità; nel caso in cui la patente di guida italiana fosse scaduta, il richiedente dovrà prima procedere al rinnovo di validità di detto documento, poi presentare istanza di rilascio di patenteCQC;
b) di patenteCQC ad un conducente che ha stabilito la residenza normale in Italia, titolare di patente di guida rilasciata in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo e di qualificazione CQC estera in corso di validità; il richiedente dovrà, dapprima, richiedere la conversione della patente di guida rilasciata in altro Stato membro, successivamente presentare istanza di rilascio di patenteCQC.
Vanno, in ultimo, sottolineati due aspetti della procedura di conversione o di un duplicato di documenti attestanti la qualificazione CQC conseguita all’estero:
- la carta di qualificazione di cui si chiede la conversione va ritirata al momento del rilascio della patente CQC ovvero della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra, (o ne va ritirata l’eventuale denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione), ma non va restituita allo Stato che l’ha emessa;
- in tutti i casi in cui la richiesta provenga da soggetto titolare di patente di guida italiana, il rilascio della patente CQC (o della carta di qualificazione del conducente, ove ricorra) va subordinato all’acquisizione di un attestato, dell’autorità dello Stato estero che ha rilasciato il titolo da convertire o duplicare, che sancisca che il richiedente, al momento del rilascio, aveva acquisito la residenza normale in quello Stato.
1.4 RICONOSCIMENTO DELLA CQC REVOCATA A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA IN UNO STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
Pervengono agli Uffici Motorizzazione civile, richieste di "riattivazione" della qualificazione CQC da parte di conducenti cui detto titolo è stato revocato contestualmente alla patente di guida ai sensi di cui all'art. 130, comma 1, lett. b) del codice della strada (conversione della patente all'estero).
Tali richieste sono avanzate nel caso in cui i conducenti stessi, riacquisita la residenza in Italia, inoltrano domanda di conversione della patente di guida extracomunitaria in loro possesso (derivante dalla sostituzione di quella italiana) che è, però, priva di qualificazioni professionali in quanto, generalmente, gli accordi in materia di conversioni di patenti di guida - definiti tra l'Italia e altri Paesi extracomunitari - non prevedono il riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali, come la qualificazione CQC.
In merito, anche nel rispetto del principio espresso nella disposizione di cui all'art. 136, comma 4, c.d.s. ("Nel caso in cui è richiesta la conversione di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, derivante da precedente patente italiana, è rilasciata una patente di categoria non superiore a quella originaria"), si ritiene possibile, nell'ipotesi illustrata, attribuire all'interessato - previa specifica richiesta - anche la precedente qualificazione CQC, qualora questa sia ancora in corso di validità.
Nel caso in cui invece la CQC risultasse scaduta di validità, occorre applicare i criteri previsti dall'art. 13, comma 11, lettere b), e c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 20 settembre 2013 e cioè:
- nel caso la scadenza sia inferiore a due anni, la riacquisizione della qualificazione CQC è subordinata alla frequenza di un corso di formazione periodica;
- nel caso di scadenza superiore a due anni la riacquisizione della qualificazione CQC è subordinata al superamento dell'esame di ripristino.
2. RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC A SEGUITO DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ED ESAME
Il documento comprovante la qualificazione professionale CQC è rilasciato a seguito di superamento di un esame di idoneità e previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale.
2.1 LUOGO DELLA QUALIFICAZIONE INIZIALE
L’articolo 21 del d. lgv. 286/2005 - disciplinando le casistiche per le quali è possibile frequentare corsi di qualificazione iniziale – fa rinvio all’articolo 15 dello stesso decreto e, sostanzialmente, dispone che possono frequentare corsi di qualificazione iniziale in Italia i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l’attività di conducente per il trasporto di persone o di cose, ovvero di patente extra UE o extra SEE, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di cose stabilita sul territorio italiano. Analogamente si esprime l’articolo 14 del DM 20 settembre 2013.
Pertanto, i corsi di qualificazione iniziale possono essere seguiti in Italia dai:
- conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’ UE o del SEE, che in Italia hanno residenza anagrafica o normale;
- conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dipendenti con la qualifica di conducenti da un’impresa stabilita sul territorio italiano. Da questi deve essere previamente esibito il documento di soggiorno, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno.
2.2 REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
2.2.1 REQUISITI SOGGETTIVI
I corsi di qualificazione iniziale possono essere organizzati da:
- autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida: tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso l’adesione ad un consorzio;
- centri di istruzione automobilistica, costituiti da consorzi di autoscuole le quali svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida;
- limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti che abbiano maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
1. associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
2. associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore
3. federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1 e 2.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale le autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica devono presentare richiesta di nulla osta - redatta in conformità all’allegato 2 della presente circolare - alla Direzione Generale Territoriale competente che, verificata la sussistenza dei previsti requisiti, lo rilascia previo assolvimento dell’imposta di bollo (pertanto, la marca da bollo da apporre sul provvedimento di autorizzazione deve essere allegata alla relativa istanza o, comunque, fatta pervenire prima dell’emissione del provvedimento).
Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro di istruzione automobilistica possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla osta è rilasciato all’autoscuola che deve esibire una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola medesima, di istruttori e veicoli per l’espletamento della parte pratica del corso. L’autoscuola è responsabile dello svolgimento dell’intero corso, ivi comprese anche eventuali irregolarità commesse dal centro di istruzione automobilistica e rilascia l’attestato di frequenza.
Al centro di istruzione automobilistica confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio che ha formato il centro stesso. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al centro di istruzione automobilistica. Qualora per l’espletamento del corso completo il nulla osta sia richiesto dal centro di istruzione automobilistica, lo stesso non è richiesto alle autoscuole consorziate che conferiscono gli allievi al centro di istruzione automobilistica medesimo.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale gli enti devono presentare richiesta di autorizzazione - redatta in conformità all’allegato 3 della presente circolare - alla Direzione Generale per la Motorizzazione che, verificata la sussistenza dei previsti requisiti, la rilascia previo assolvimento dell’imposta di bollo (pertanto, la marca da bollo da apporre sul provvedimento di autorizzazione deve essere allegata alla relativa istanza o, comunque, fatta pervenire prima dell’emissione del provvedimento). L’autorizzazione per i corsi di qualificazione iniziale può essere rilasciata per lo svolgimento del corso completo (parte teorica e parte pratica), ovvero limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma.
Gli enti di formazione che sono competenti per entrambe le tipologie di trasporto, possono chiedere l’autorizzazione a svolgere corsi di qualificazione iniziale anche solo limitatamente al trasporto di cose o al trasporto di persone. Qualora l’autorizzazione agli enti di formazione sia stata rilasciata limitatamente allo svolgimento della parte teorica del programma, la comunicazione di avvio del corso è effettuata dall’ente stesso e reca altresì l’indicazione dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimento della parte pratica dello stesso programma. In tal caso, l’ente che svolge la parte teorica e l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica che svolgono la parte pratica, sono individualmente responsabili per la parte del corso espletato.
2.2.2 CORPO DOCENTI
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avvalersi, in qualità di docenti, delle seguenti figure professionali:
- insegnante di teoria munito di abilitazione in corso di validità;
- istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione in corso di validità. Nel caso in cui l’ente sia stato autorizzato esclusivamente all’effettuazione della parte teorica non è richiesta la figura professionale dell’istruttore di guida;
- medico specialista(1) in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o igiene e medicina preventiva, ovvero medico che abbia svolto, per almeno 3 anni negli ultimi 5, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto;
- esperto in materia di organizzazione aziendale. Sono da considerarsi tali i soggetti che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato, negli ultimi 5 anni, non meno di 3 anni di esperienza di organizzazione aziendale in un’impresa di autotrasporto;
b) aver pubblicato testi specifici sull’attività giuridica-amministrativa dell’autotrasporto;
c) essere in possesso di abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola in corso di validità, nonché dell’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che di merci, nazionale ed internazionale.
d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.
In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei titoli, l’autoscuola o l’ente di formazione richiedente, nei curricula da presentare alla Direzione Generale Territoriale o alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o dell’autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, dovrà indicare: per i soggetti di cui al punto a):
- presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;
- il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
- gli incarichi svolti presso ogni singola impresa;
per i soggetti di cui al punto d):
- per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;
- periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
- materia o materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.
Nel ricordare l’importanza della precisa indicazione, nei curricula, dei dati sopra riportati – in carenza della quale i competenti Uffici Motorizzazione Civile devono procedere ad una richiesta di integrazione documentale con conseguente dilatamento dei tempi del procedimento necessario al rilascio del nulla osta a svolgere i corsi in argomento – si sottolinea come gli stessi curricula dovranno essere presentati nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello previsto all’allegato 4 della presente circolare.
Si chiarisce che possono essere comunicati più nominativi di docenti per ciascuna delle qualificazioni professionali richieste: pertanto, nell’ambito della medesima qualificazione, è irrilevante la sostituzione di un docente con altro nell’espletamento della lezione di competenza.
I docenti già autorizzati in forza di norme vigenti prima della data di entrata in vigore del DM 20 settembre 2013 e che non hanno i requisiti previsti da detto provvedimento, non possono più essere ammessi a svolgere attività di docenza nei corsi di qualificazione iniziale o di formazione periodica di cui alla direttiva 2003/59/CE.
2.2.3 LOCALI
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono dimostrare di avere la disponibilità dei seguenti locali(2):
- un’aula di superficie non inferiore a mq 25, dotata almeno di una cattedra o un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi. Eventuali ulteriori aule possono avere anche una superficie inferiore a 25 mq. L’altezza minima dei locali e la proporzione tra la superficie dell’aula ed i posti a sedere per gli allievi, sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali;
- servizi igienici conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.
In merito alle previsioni dei regolamenti edilizi cui fa riferimento l’art. 5 del DM 20 settembre 2013, laddove l’aula sia ubicata in Comune che nulla abbia previsto al riguardo, possa supplire il riferimento ai parametri previsti dalla precedente normativa cioè che per ogni allievo sia disponibile uno spazio di 1,5 mq, al netto della superficie occupata dall’arredamento.
L’art. 5, comma 2, del D.M. 20 settembre 2013 prevede che l’aula possa essere ubicata anche presso una sede di impresa di autotrasporto. In tal caso, ai relativi corsi possono partecipare “solo i dipendenti dell’impresa stessa”. Al riguardo, si evidenzia che:
- qualora l’aula sia accreditata in favore di uno dei soggetti di cui all’art. 3 del D.M. 20 settembre 2013, la richiesta di autorizzazione a svolgere i corsi presso tale aula deve essere inoltrata alla competente Direzione Generale territoriale. In tal caso, l’aula dell’impresa può essere accreditata esclusivamente in favore di un’autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica avente sede nella stessa provincia in cui è ubicata l’aula stessa;
- qualora l’aula sia accreditata in favore di un ente di formazione di cui all’art.4 del D.M. 20 settembre 2013, la richiesta di autorizzazione a svolgere i corsi presso tale aula deve essere inoltrata alla Direzione Generale per la Motorizzazione.
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale o formazione periodica in un’aula ubicata presso un’impresa di autotrasporto, l’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica devono richiedere uno specifico nulla osta alla Direzione Generale territoriale competente in relazione alla provincia in cui è ubicata l’aula stessa, mentre gli enti di formazione devono richiedere l’autorizzazione alla Direzione Generale per la Motorizzazione. All’istanza (in bollo) di nulla osta o di autorizzazione deve essere allegata la documentazione di rito presentata ordinariamente per le altre richieste di nulla osta o istanza a svolgere corsi ai sensi della direttiva 2003/59/CE.
I corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica si svolgono esclusivamente presso la sede indicata nel nulla osta rilasciato all’autoscuola o al centro di istruzione automobilistica dalla Direzione Generale territoriale, ovvero nell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione all’ente di formazione.
Gli enti di formazione non possono designare, come sede di svolgimento dei corsi, un locale di un’autoscuola. Non è consentito a due o più enti di formazione di utilizzare la stessa aula per svolgere i corsi in argomento.
2.2.4 MATERIALE DIDATTICO
Per svolgere i corsi di qualificazione iniziale, i soggetti richiedenti devono possedere il seguente materiale didattico:
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli;
- un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- una serie di cartelli murali (di formato di almeno cm. 70x100) raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
- elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio;
- pannelli con fasce di ingombro.
Al posto del suindicato materiale didattico, l’insegnante può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali, il cui contenuto in conformità ai programmi è attestato dal responsabile del corso.
È fatto espresso divieto di corsi e-learning.
2.2.5 DOTAZIONE VEICOLARE
Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del DM 20 settembre 2013:
- le autoscuole che intendono svolgere direttamente anche la parte pratica dei corsi di qualificazione iniziale,
- i centri di istruzione automobilistica che richiedono il nulla osta per l’erogazione dei corsi di qualificazione iniziale,
- i centri di istruzione automobilistica ai quali è conferito da autoscuola consorziata l’espletamento della parte pratica del predetti corsi, nonché
- le autoscuole o i centri di formazione automobilistica ai quali un ente abbia delegato lo svolgimento della parte pratica del programma di qualificazione iniziale
dichiarano di disporre, secondo le specifiche disposizioni previste dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, di veicoli muniti di doppi comandi.
La previsione, posta dal citato articolo 4, comma 5, del DM 20 settembre 2013, fa un rinvio dinamico:
- alle caratteristiche tecniche dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria cd. superiore, poste dall’allegato II del d. lgv. 59/2011. Ovviamente si dovranno tenere in considerazione anche ulteriori disposizioni eventualmente dettate con provvedimenti di altra natura;
- al titolo in forza del quale tali veicoli devono essere a disposizione delle autoscuole (proprietà, leasing, locazione a lungo termine, disponibilità resa da un terzo, etc…). Si farà quindi di volta in volta riferimento alla vigente normativa di settore.
Tanto premesso, si osserva che il titolo giuridico di appartenenza dei veicoli ad un’autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica è definito dall’art. 7 bis del predetto D.M. 317/1995, ai sensi del quale (ci si limita, qui, ad elencare esclusivamente i veicoli per la cui guida professionale è richiesta la qualificazione CQC):
- i veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria C, CE, D o DE devono essere di proprietà (o in leasing o in noleggio a lungo termine) dell’autoscuola o del centro di istruzione e devono sempre essere nella piena disponibilità di questi soggetti;
- i veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C1E, D1, D1E oltre che in proprietà, possono anche essere nella disponibilità dell’autoscuola o del centro di istruzione, tramite conferimento o dell’allievo o di soggetto terzo. Tali veicoli, dunque, non devono obbligatoriamente essere permanentemente inseriti nel parco dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica, ma tali soggetti ne devono, comunque, avere la disponibilità quando se ne presenti un’esigenza didattica.
Gli enti di formazione, quando effettuano la formazione sia teorica che pratica per il conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC, devono disporre:
- per il trasporto di cose: dei veicoli, muniti di doppi comandi, conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria C1, C1E, C e CE, dall’allegato II, lett. B, del d. lgv. 59/2011;
- per il trasporto di persone: devono disporre di veicoli conformi alle caratteristiche prescritte per quelli utili al conseguimento delle patenti di categoria D1, D1E, D e DE, dall’allegato II, lett. B, del d. lgv. n. 59/2011.
I predetti enti devono comprovare quanto sopra, indicando i numeri di targa dei veicoli in disponibilità nella richiesta di autorizzazione.
Pertanto, a normativa vigente, le caratteristiche tecniche richieste sono le seguenti:
- veicolo di categoria C1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
- complesso veicolare di categoria C1E composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima;
- veicolo di categoria C con massa limite pari o superiore a 12.000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
- autoarticolato o complesso veicolare di categoria CE composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e sono dotati di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell’apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice;
- veicolo di categoria D1 con massa limite pari o superiore a 4.000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85.
- complesso veicolare di categoria D1E composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m;
- veicolo di categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; dotato di ABS e dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
- complesso veicolare di categoria DE composto di un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1.250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m.
2.2.6 MODIFICHE DEL PERSONALE DOCENTE, DELLA SEDE O DELLE ATTREZZATURE
Eventuali modifiche del personale docente, delle attrezzature sono comunicate utilizzando lo schema di cui all’allegato 5 della presente circolare, che va inoltrato alla Direzione Generale Territoriale competente ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione, a seconda che trattasi di autoscuole e centri di istruzione automobilistica o di enti, almeno tre giorni lavorativi liberi prima del loro verificarsi. La Direzione Generale Territoriale competente ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione procedono all’aggiornamento rispettivamente del nulla osta o dell’autorizzazione, ai fini del quale dovranno essere esperite le opportune verifiche: nelle more, tuttavia, non è sospesa l’attività didattica.
Nel caso di inserimento di nuovo docente, nelle more dell’aggiornamento del nulla osta o dell’autorizzazione, il docente medesimo può svolgere attività didattica a condizione che il legale rappresentante dell’autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell’ente di formazione produca dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in cui attesta che detto docente sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, ovvero dall’art. 3, comma 6, del DM 20 settembre 2013, a seconda dei casi.
2.3 LIMITE ANAGRAFICO E TIPOLOGIA DI CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
È possibile conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose:
- a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;
- a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario (in tal caso il conducente titolare della patente della categoria C può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose, senza limiti di massa, mentre se titolare della categoria C1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria);
- a partire dal diciottesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria C, può condurre veicoli adibiti al trasporto di cose di massa non superiore a 7,5 tonnellate fino al compimento del ventunesimo anno di età, mentre se il titolare della categoria C1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria).
È possibile conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di persone:
- a partire dal ventiquattresimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;
- a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione ordinario ( in tal caso il conducente titolare della patente della categoria D può guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone, senza limiti al numero di passeggeri, mentre se titolare della categoria D1, potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria);
- a partire dal ventunesimo anno di età, frequentando un corso di qualificazione accelerato (in tal caso il conducente, se titolare della categoria D, fino al compimento del ventitreesimo anno di età, può condurre veicoli adibiti al trasporto di persone limitato al trasporto di sedici passeggeri ovvero senza limitazioni, ma limitatamente a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km, mentre se il titolare della categoria D1 potrà condurre esclusivamente veicoli cui abilita detta categoria).
2.3.1 REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE AD UN CORSO CONGIUNTO DI CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA E DELLA QUALIFICAZIONE CQC PRESSO UN’AUTOSCUOLA O UN CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
Ai sensi dell’art. 7 del DM 20 settembre 2013, per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, l’allievo non deve già obbligatoriamente essere titolare della patente di guida presupposta dall’abilitazione che intende conseguire (C1, C1E, C o CE per trasporto di cose, D1, D1E, D o DE per quello di persone).
Infatti, l’art. 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 stabilisce che per l’accesso ai corsi di qualificazione iniziale non è richiesto “il previo possesso della patente di guida corrispondente”. In questo caso, l’allievo può iscriversi per il conseguimento congiunto della patente di guida e della qualificazione CQC.
Per iscriversi ad un corso congiunto di conseguimento della patente di guida e della qualificazione CQC è condizione minima il possesso di una patente di categoria B: prima di svolgere la parte pratica di corso relativa alle ore di guida, tuttavia, il candidato al conseguimento della qualificazione CQC deve aver superato l’esame di teoria per il conseguimento della patente e, quindi, aver ottenuto un foglio rosa:
- della categoria C1, C1E, C o CE se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di cose alla guida di veicoli di tali categorie, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 18 anni;
- della categoria D1 D1E, D o DE se intende conseguire la predetta abilitazione per il trasporto professionale di persone alla guida di veicoli di tale categoria, a seguito di un corso di qualificazione iniziale accelerato, con requisito anagrafico minimo 21 anni;
Detti requisiti sono richiesti anche per l’iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale di integrazione di cui all’art. 9 del DM 20 settembre 2013, svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, quando intendono, contestualmente, anche conseguire una patente di guida della categoria C o D in deroga ai limiti di età.
In questo caso, un soggetto che intende conseguire, congiuntamente, la patente della categoria presupposta e la qualificazione CQC (anche in deroga ai limiti di età di 21 anni per il conseguimento della categoria C e di 24 anni per il conseguimento della categoria D) dovrà seguire il seguente iter.
Effettuata l’iscrizione congiunta, il candidato frequenta le lezioni di teoria obbligatorie per il conseguimento della qualificazione CQC ed, eventualmente, le lezioni di teoria (facoltative per il conseguimento della patente di guida, nonché – sempre eventualmente - le esercitazioni pratiche collettive per il conseguimento della qualificazione CQC.
Sostenuto con esito positivo l’esame di teoria per il conseguimento della patente, il candidato può frequentare le esercitazioni individuali di guida per il conseguimento della qualificazione CQC.
Terminato il corso obbligatorio di qualificazione iniziale il candidato può sottoporsi alle prove d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC. Dopo aver superato, con esito favorevole, sia la prova di parte comune che la prova specialistica (o una sola di esse in caso di estensione della qualificazione CQC), al candidato sarà rilasciato il CAP redatto su modello di cui all’allegato 13 della presente circolare.
Il candidato potrà, quindi, conseguire la patente di guida della categoria presupposta; in tal caso sulla patente card sarà apposto il codice armonizzato “95” ovvero, al conducente non residente in Italia e titolare di patente di guida non appartenente all’Unione europea, verrà rilasciata una carta di qualificazione del conducente.
Va chiarito che il candidato che ha presentato istanza congiunta della patente di guida della categoria C o D e della qualificazione CQC prima di aver compiuto 21 i 24 anni, ma che raggiunga detti limiti di età nel corso dell’iter di conseguimento congiunto, potrà, in ogni caso, conseguire a patente di guida rima di sostenere le prove d’esame per il conseguimento della qualificazione CQC.
Nel caso in cui il soggetto che ha conseguito, secondo questo iter, la patente di categoria C o D e la qualificazione CQC frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato ed abbia età inferiore rispettivamente a 21 e 23 anni, accanto al codice “95” sarà apposto anche il codice nazionale “107”. Al compimento delle predette età, rispettivamente di 21 anni (per il trasporto di cose) e di 23 anni (per il trasporto di persone) automaticamente le limitazioni connesse alla frequenza del corso di qualificazione iniziale accelerato decadono ed i documenti comprovanti la qualificazione CQC “espandono” l’abilitazione alla guida professionale automaticamente. Non è, pertanto, necessario rimuovere il codice “107” dagli stessi, mediante emissione di un duplicato. Peraltro, nel caso di richiesta di duplicato della patente CQC (o della CQC formato card) per altri motivi, il codice 107 non è più apposto se il conducente ha nelle more, compiuto l’età che gli consente la guida professionale senza limitazioni.
Infine, al fine di eliminare ogni equivoco, si conferma che può iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un’autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica anche un candidato al solo conseguimento della qualificazione CQC, già titolare della patente di guida presupposta.
2.3.2 REQUISITI MINIMI PER L’ISCRIZIONE AD UN CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PRESSO UN ENTE DI FORMAZIONE DELL’AUTOTRASPORTO
Il medesimo art. 7 del DM 20 settembre 2013, ha previsto che ad un corso di qualificazione iniziale svolto da un ente di formazione, possa iscriversi unicamente un candidato già titolare della categoria di patente presupposta dalla CQC che intende conseguire.
In tal caso, l’iscrizione è subordinata al possesso della patente di una delle seguenti categorie: C1, C1E, C o CE, nel caso di richiesta di corso per il trasporto di cose, ovvero di una delle seguenti categorie D1, D1E, D o DE nel caso di richiesta di corso per il trasporto di persone.
2.4 PROGRAMMA DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE
I corsi di qualificazione iniziale possono essere:
- ordinari: per un numero complessivo di ore pari a 280, suddivise in 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico; ovvero
- accelerati: per un numero complessivo di ore pari a 140, suddivise in 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico.
Ogni singolo corso di qualificazione iniziale, sia ordinario che accelerato, si distingue in:
- parte teorica e parte pratica comune: entrambe attengono ad argomenti ed esercitazioni di guida afferenti sia al trasporto di cose che al trasporto di persone;
- parte teorica e parte pratica specialistica: che attengono ad argomenti ed esercitazioni esclusivamente afferenti o al trasporto di cose o al trasporto di persone.
2.4.1 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ORDINARIO
La parte teorica del programma si articola in 190 ore di parte comune e 70 ore di parte specialistica.
A) La parte comune del programma teorico si articola, a sua volta, nei seguenti dieci moduli:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria) (25 ore);
MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (15 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (20 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva ) (10 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).
B) La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della qualificazione CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
- calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di cose bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (20 ore);
- licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore);
- conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (20 ore);
C) La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
- uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità, sulla base degli argomenti previsti dall’allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011 (docente: insegnante di teoria) (25 ore);
- trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (15 ore);
- conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (30 ore).
La parte pratica del programma si articola in 15 ore di parte comune e 5 ore di parte specialistica.
D) La parte comune del programma pratico si articola, a sua volta, come segue:
- guida in autostrada (2 ore) (la parte pratica del corso afferente alle ore di guida in autostrada, sia nel corso di formazione iniziale ordinario che accelerato, può essere svolta, in tutto o in parte, anche come ore di guida su strade extraurbane principali);
- guida notturna (2 ore);
- uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione ordinaria (1 ora);
- sostituzione pneumatico (1 ora);
- montaggio catene da neve (2 ore);
- uso del cronotachigrafo (1 ora);
- manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (3 ore);
- manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.) (3 ore).
E) La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
- esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (1 ora);
- perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (1 ora);
- perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
- uso degli estintori (1 ora).
F) La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
- uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie, ecc.) (1 ora);
- sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo (30 minuti);
- manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti);
- perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (2 ore);
- esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (1 ora).
Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
- all’uso degli attrezzi per interventi di piccola manutenzione;
- alla sostituzione di uno pneumatico;
- al montaggio delle catene da neve;
- all’uso del cronotachigrafo;
- agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
- all’uso degli estintori, sperimentazione del funzionamento dei sistemi di emergenza;
- alla sistemazione dei bagagli e verifica delle variazioni di assetto del veicolo;
che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l’impiego di un veicolo – e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore di guida. Soltanto nei casi di corsi di qualificazione iniziale erogati da enti, le lezioni attinenti ai seguenti argomenti:
- manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
- manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.);
- perfezionamento nell’uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità (le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale), ma sempre alla presenza del docente istruttore di guida, o, in alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tale fine, l’impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all’esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni e che è redatta in conformità all’allegato 6 della presente circolare.
2.4.2 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE ACCELERATO
La parte teorica del programma si articola in 95 ore di parte comune e 35 ore di parte specialistica.
A) La parte comune del programma teorico si articola, a sua volta, nei seguenti dieci moduli:
MOD. 1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
MOD. 2) peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria (docente: insegnante di teoria) (7 ore);
MOD. 3) curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. Ottimizzazione del consumo di carburante. Principi di ecoguida (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 4) durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze delle norme in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto oppure insegnante di teoria ) (13 ore);
MOD. 5) statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
MOD. 6) prevenzione della criminalità e del traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori (docente esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
MOD. 7) capacità di prevenire i rischi fisici: principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (7 ore);
MOD. 8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale: principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (10 ore);
MOD. 9) capacità di valutare le situazioni d'emergenza: condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente (docente: medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva) (5 ore);
MOD. 10) capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda: condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore)
B) La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
- calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di cose bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente: insegnante di teoria) (10 ore);
- licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di cose, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore);
- conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di cose e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, stradaferrovia, subappalto ecc.) (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (10 ore);
C) La parte specialistica del programma teorico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
- uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità, sulla base degli argomenti previsti dall’allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011 (docente: insegnante di teoria) (12 ore);
- trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi (docente: insegnante di teoria) (8 ore);
- conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in materia di organizzazione aziendale con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) (15 ore).
La parte pratica del programma si articola in 7 ore e 30 minuti di parte comune e 2 ore e 30 minuti di parte specialistica.
D) La parte comune del programma pratico si articola, a sua volta, come segue:
- guida in autostrada (1 ore) (la parte pratica del corso afferente alle ore di guida in autostrada, sia nel corso di formazione iniziale ordinario che accelerato, può essere svolta, in tutto o in parte, anche come ore di guida su strade extraurbane principali);
- guida notturna (1 ore);
- sostituzione pneumatico (30 minuti);
- montaggio catene da neve (30 minuti);
- uso del cronotachigrafo (30 minuti);
- manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto (2 ore);
- manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.) (2 ore).
E) La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, è la seguente:
- perfezionamento nell'uso del cambio di velocità (30 minuti);
- perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora);
- uso degli estintori (30 minuti)
- esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce (30 minuti).
F) La parte specialistica del programma pratico, per i candidati al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, è la seguente:
- manovre particolari (posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico dei bagagli) (30 minuti)
- perfezionamento nell'uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore) (1 ora e 30 minuti);
- esercizi per il perfezionamento di una guida confortevole per i passeggeri (30 minuti).
G) Le lezioni relative al programma pratico sono individuali, fatta eccezione per quelle relative:
- alla sostituzione di uno pneumatico;
- al montaggio delle catene da neve;
- all’uso del cronotachigrafo;
- agli esercizi di sistemazione del carico e posizionamento in sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
- all’uso degli estintori;
che possono essere collettive e dimostrative - anche utilizzando sistemi audiovisivi o attrezzature didattiche reali idonei a garantire di effettuare le operazioni con la medesima efficacia didattica che si otterrebbe con l’impiego di un veicolo – e si svolgono sempre alla presenza del docente istruttore di guida.
Soltanto nei casi di corsi di qualificazione iniziale erogati da enti, le lezioni attinenti ai seguenti argomenti:
- manovre di precisione: slalom, retromarcia in un passaggio stretto;
- manovre di emergenza (frenata differenziata, frenata con evitamento di un ostacolo, ecc.);
- perfezionamento nell’uso dei sistemi di rallentamento ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
possono essere svolte anche su un simulatore di alta qualità (le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale), ma sempre alla presenza del docente istruttore di guida, o, in alternativa, come ore di guida, in area privata su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. A tale fine, l’impresa di autotrasporto rilascia al dipendente una delega all’esercizio di tale attività, che deve essere tenuta a bordo durante le esercitazioni e che è redatta in conformità all’allegato 6 della presente circolare.
2.4.3 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER DIVERSA TIPOLOGIA DI TRASPORTO
Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica, oppure un ente, i titolari della qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di trasporto, che intendono conseguirla anche per l’altra tipologia, devono completare la propria qualificazione frequentando le parti di programma, previste per l’abilitazione da conseguirsi, senza ripetizione di quanto già frequentato per conseguire l’abilitazione posseduta.
Pertanto, nel caso di titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose, che intenda conseguirla anche per il trasporto di persone, sarà necessaria la frequenza delle seguenti parti di corso (sia ordinario che accelerato):
- la parte specialistica del programma teorico per trasporto di persone;
- la parte specialistica del programma pratico per trasporto di persone.
Nel caso, invece, di titolare di qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone, che intenda conseguirla anche per il trasporto di cose, sarà necessaria la frequenza delle seguenti parti di corso:
- la parte specialistica del programma teorico per trasporto di cose;
- e la parte specialistica del programma pratico per trasporto di cose.
2.4.4 PROGRAMMA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE INIZIALE PER TITOLARI DI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
A) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica, oppure un ente, i titolari di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore che intendano conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC relativa al medesimo settore, devono completare la propria qualificazione frequentando le parti di programma, richieste dall’abilitazione da conseguirsi, (sia di un corso ordinario che accelerato) senza ripetizione di quanto già frequentato per conseguire l’abilitazione posseduta. Il principio di base è che la formazione conseguita per il rilascio dell’attestato assorbe la parte specialistica del corso teorico.
Pertanto va in ogni caso frequentata:
- la parte comune del programma teorico;
- la parte comune del programma pratico;
- la parte specialistica del programma pratico relativo alla medesima tipologia di trasporto per la quale il candidato al conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC già possiede l’attestato di idoneità alla professione di autotrasportatore.
B) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi, differenti a seconda che il soggetto erogatore del corso sia un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica, oppure un ente, i conducenti già titolari di qualificazione professionale di tipo CQC per una certa tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore dell’altra tipologia (ad es. qualificazione CQC per trasporto cose e attestato per trasporto persone, o viceversa), che intendano conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC per la tipologia di trasporto per la quale sono in possesso dell’attestato, frequentano – in un corso ordinario o accelerato - esclusivamente la parte specialistica del programma pratico, prevista per il tipo di trasporto per il quale si intende conseguire la predetta qualificazione professionale. Pertanto:
- del trasporto di cose, se possiede l’attestato per il trasporto merci;
- del trasporto di persone, se possiede l’attestato per tale tipo di trasporto(3).
2.5. DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di qualificazione iniziale hanno l’obbligo di comunicare tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale territoriale e all’Ufficio Motorizzazione civile competenti, inderogabilmente entro i tre giorni lavorativi precedenti l’avvio di ogni corso, affinché possano programmare adeguati controlli sul regolare andamento del corso stesso:
- gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell’autorizzazione;
- il nominativo del responsabile del corso;
- l’elenco degli allievi (corredato, nel caso di allievi titolari di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE, dall’attestazione rilasciata dell’impresa avente sede in Italia della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente-conducente);
- il calendario delle lezioni teoriche;
- il calendario delle lezioni pratiche, indicando espressamente il luogo in cui ha inizio e termine ogni singola esercitazione nonché – qualora l’ente si avvalga della possibilità di esercitazioni di guida in area privata - le generalità del conducente o dei conducenti a cui l’impresa ha rilasciato l’apposita delega.
A seguito di insistenti richieste pervenute alla scrivente Direzione Generale, si ritiene necessari che, per tutti i corsi di qualificazione iniziale la cui parte teorica è tenuta dalle autoscuole e la parte pratica è affidata ad un centro di istruzione automobilistica, che la comunicazione di avvio del corso e le successive variazioni del calendario debbano essere inviate, dal responsabile del corso, oltre che alla Direzione generale territoriale e all’Ufficio Motorizzazione civile competenti, anche al responsabile del centro di istruzione automobilistica.
Per “tre giorni lavorativi liberi” fermo restando il principio che “dies a quo non computatur” si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso, che consentono, quindi, ai predetti Uffici di svolgere la necessaria attività di controllo. Di conseguenza, se, ad esempio la comunicazione di avvio del corso è presentata il lunedì: il corso può iniziare il venerdì (sempre che i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non siano festivi).
Le lezioni teoriche sono svolte presso la sede comunicata all’atto della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso; quelle pratiche presso i luoghi indicati nella comunicazione di avvio del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 7 e 8 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni: il primo, presso la sede del soggetto erogatore, comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione; il secondo presso la sede indicata in relazione allo svolgimento delle lezioni in sede per ciascun corso. Tali registri sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall’ Ufficio Motorizzazione civile competente.
Gli allievi delle autoscuole che vengono conferiti al centro di istruzione automobilistica sia per la parte teorica che pratica del corso, devono essere iscritti, presso l’autoscuola, nel registro generale e, presso il centro di istruzione automobilistico, nel registro di iscrizione CQC.
Peraltro, nel caso di nulla osta rilasciato ad un centro di istruzione automobilistica, costituito da un consorzio di autoscuole - ovvero ad una autoscuola consorziata che abbia conferito al centro di istruzione automobilistica lo svolgimento della parte pratica di programma – si ha una doppia registrazione: infatti, gli allievi, dapprima iscritti nell’apposito registro dell’autoscuola, sono poi iscritti in quello del centro di istruzione automobilistica al quale sono stati conferiti, sul quale verrà annotato il codice dell’autoscuola o l’ente di provenienza.
2.5.1 IL RESPONSABILE DEL CORSO
Al responsabile del corso fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici Motorizzazione civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi.
Il responsabile del corso, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso di formazione, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato. Durante lo svolgimento delle lezioni non è necessaria la presenza, in sede, del responsabile del corso. Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento del modulo.
2.5.2 VARIAZIONI DEI DATI COMUNICATI
Fatta salva la possibilità di integrare la lista dei partecipanti a ciascun corso, nel rispetto del limite massimo di 25 unità, ogni eventuale variazione dell'elenco dei partecipanti deve essere comunicata all’UMC competente entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente l’avvio del corso stesso, anche a mezzo fax o con posta elettronica certificata. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica. Non è, in nessun caso, possibile inserire nuovi nominativi di allievi una volta iniziato il corso.
Eventuali variazioni al calendario delle lezioni teoriche o pratiche, ivi comprese le esercitazioni di guida svolte in area privata, sono comunicate all’Ufficio Motorizzazione civile entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente allo svolgimento delle stesse, a mezzo posta elettronica certificata. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
È inoltre espressamente disciplinata l’ipotesi di indisponibilità del docente o dell’attrezzatura necessaria per l’espletamento della lezione giornaliera, o di alcune ore della stessa, per causa improvvisa o di forza maggiore(4): in tali casi il responsabile del corso comunica senza indugio, e comunque prima dell’avvio della lezione o delle ore predette, la situazione di impossibilità all’UMC territorialmente competente.
2.5.3 DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
Le lezioni teoriche hanno durata giornaliera complessiva non inferiore a due ore e non superiore ad otto. Possono svolgersi in fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e 8 - 14 il sabato.
Le lezioni pratiche individuali hanno durata giornaliera complessiva non inferiore a 2 ore, a meno che la durata delle stesse non sia, da DM 20 settembre 2013, inferiore. Possono svolgersi in fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e 8 - 14 il sabato.
2.5.4 REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Sul registro di frequenza, dedicato al singolo corso, il docente annota la data, l’argomento della lezione ed il proprio nominativo. Sul registro di frequenza deve essere apposta la firma dell’allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall’inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione giornaliera sia suddivisa almeno in due blocchi, ognuno dei quali di durata non inferiore a due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dalla ripresa di ciascun successivo blocco di ore della medesima lezione, non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Ciascun registro di frequenza è distinto in:
a) una sezione dedicata alle lezioni della parte teorica comune del corso;
b) una sezione dedicata alle lezioni della parte specialistica per il trasporto di cose, sia teoriche che pratiche;
c) una sezione dedicata alle lezioni della parte specialistica per il trasporto di persone, sia teoriche che pratiche.
Il soggetto erogatore del corso può adottare anche due distinti registri, uno relativo alle lezioni teoriche del corso, contraddistinto dalla lettera “T” e uno relativo alle lezioni pratiche, contraddistinto dalla lettera “P”.
Inoltre, entro e non oltre i cinque minuti successivi allo scadere del tempo utile per ciascun adempimento della rilevazione delle assenze(5), il responsabile del corso trasmette all’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio una conferma di inizio o di ripresa delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all’allegato 10, che può essere trasmesso con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di avvenuta notifica.
Nel caso in cui le lezioni pratiche abbiano inizio in località distanti dalla sede del soggetto erogatore del corso, è possibile adottare la seguente procedura di rilevazione delle presenze dell’allievo.
Come tali, non suscettibili dell’obbligo di preavviso di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 9 del DM 20 settembre 2013
Pertanto, dal primo secondo del 16° minuto decorrente dall’inizio della lezione e fino allo scadere del 20° minuto
Prima dell’inizio delle esercitazioni giornaliere di guida (anche su aree private), ovvero prima dell’inizio di lezioni giornaliere pratiche collettive svolte fuori dalla sede del soggetto titolare dell’autorizzazione o del nulla osta (ivi compreso il caso che la parte pratica del programma di cui trattasi, sia stata conferita da autoscuola consorziata al centro di istruzione automobilistica ovvero demandata da ente di formazione ad autoscuola o a centro di istruzione automobilistica) – di seguito definite “fuori sede”, il responsabile del corso, ovvero il docente incaricato della lezione di esercitazione pratica, provvede a compilare un foglio – matrice e figlia - del libretto di attestazione delle guide ed esercitazioni pratiche collettive “fuori sede”, di cui all’allegato 11 della presente circolare Qualora la durata delle esercitazioni giornaliere di guida ovvero delle lezioni giornaliere cd. “fuori sede” sia superiore a due ore, dovrà essere compilato un foglio per ogni blocco di ore superiore a 2 ma non superiore a 3, in modo da consentire la rilevazione delle presenze degli allievi, secondo le modalità suesposte con riferimento alle lezioni teoriche.
Su tali fogli è annotato, tra l’altro:
- se si tratta di lezione di guida (individuale): solo sul fronte il nome del docente e quello dell’allievo partecipante alla lezione, la data e l’argomento della stessa, la data di comunicazione dell’avvio del corso ed il numero di targa del veicolo;
- se trattasi di esercitazione pratica “fuori sede” nel senso su specificato (collettiva): sul fronte il nome del docente, la data e l’argomento della lezione, la data di comunicazione dell’avvio del corso, nonché sul retro i nominativi degli allievi partecipanti alla lezione. Non è ovviamente da compilarsi la parte relativa alla targa dei veicoli.
La compilazione nel modo suddetto è fatta con riferimento alle lezioni giornaliere, e non può essere effettuata prima delle ore 18 del giorno precedente.
Il docente che svolgerà le esercitazioni di guida ovvero quelle pratiche collettive “fuori sede”, preleva le ricevute debitamente compilate: a ciò può provvedere dal momento in cui i fogli siano stati compilati ma comunque prima di dare avvio alle lezioni di guida individuali giornaliere, o di ciascuna di queste, ovvero prima di dare avvio alle esercitazioni pratiche “fuori sede”.
All’inizio di ciascuna singola lezione di guida, ovvero delle esercitazioni pratiche giornaliere “fuori sede” (ovvero di ciascun blocco di almeno due ore ma non superiore a tre), il docente appone sulla ricevuta la propria firma nella casella apposita ed acquisisce la firma dell’allievo partecipante alla lezione di guida ovvero degli allievi partecipanti all’esercitazione pratica.
L’eventuale assenza va annotata entro 15 minuti dall’inizio della lezione.
L’allievo che ha partecipato all’esercitazione di guida, ovvero gli allievi che hanno partecipato alle esercitazioni pratiche cumulative “fuori sede”, appongono la firma in uscita, secondo le modalità su illustrate L’assenza sarà altresì annotata e motivata, nello spazio destinato alla firma in uscita, in ogni caso in cui un allievo si assenti prima del termine delle esercitazioni in parola.
Dal termine delle lezioni di guida giornaliere o delle esercitazioni pratiche giornaliere “fuori sede”, e fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle stesse entro l’orario d’inizio di eventuali ulteriori lezioni, il docente riporta le ricevute del libretto di attestazione delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, come compilate, nella sede del soggetto titolare dell’autorizzazione o del nulla osta all’espletamento del corso di che trattasi.
Il docente stesso, ovvero il responsabile del corso, annota sul registro delle frequenza, volume P, i numeri delle pagine del libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, corrispondenti alle lezioni indicate nel registro delle frequenze stesso e svoltesi “fuori sede”.
Anche i libretti delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede, con pagine numerate in ordine progressivo, sono vidimati dal competente Ufficio Motorizzazione Civile prima del loro utilizzo e sono conservati, unitamente a tutte le ricevute, per almeno 5 anni.
2.5.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
È consentito lo svolgimento, nella medesima aula, di lezioni teoriche afferenti a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Analogamente, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni afferenti a parti di programma comune ad uno o più corsi di qualificazione iniziale ordinari ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione ordinari, ovvero ad uno o più corsi di qualificazione iniziale accelerati ed uno o più corsi di estensione o integrazione di abilitazione accelerati, purché organizzati da un medesimo soggetto e nel rispetto del limite massimo di 25 allievi in aula. Anche in tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Si precisa che, in ogni caso:
- non è consentito al singolo allievo di frequentare due o più corsi contemporaneamente;
- non è consentito lo svolgimento di lezioni teoriche afferenti a parte di programma comuni a due o più corsi quando le stesse riguardino moduli già avviati.
Nel predetto limite delle 25 unità, è consentita la presenza in aula durante le lezioni di allievi che, avendo frequentato presso il medesimo soggetto erogatore un corso di qualificazione iniziale in precedenza, siano stati respinti all’esame ed intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi ripetenti non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell’attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato.
Sempre nel rispetto del numero massimo di allievi frequentanti, è consentita la presenza, in un corso di qualificazione iniziale, di allievi che devono sostenere l’esame di revisione della qualificazione CQC o di allievi che, avendo già frequentato il corso di formazione periodica, devono sostenere l’esame di ripristino.
Il responsabile del corso comunica al competente Ufficio Motorizzazione Civile la presenza di allievi respinti agli esami ovvero che devono sostenere l’esame di revisione o di ripristino entro le ore 18 del giorno precedente il primo giorno di presenza al corso. Questi, iscritti nel registro di iscrizione, non hanno l’obbligo di attestare la presenza sul registro di frequenza.
2.6 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, ORDINARIA E ACCELERATI
A) Alle lezioni del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria sono consentite al massimo 28 ore di assenza, di cui non più di 18 relative alla parte comune e 10 alla parte specialistica.
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l’allievo assente per un numero di ore superiore a 28 ma non superiore a 56 - di cui al massimo 36 relative alla parte comune ed al massimo 20 relative alla parte specialistica - entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel limite di non più di 18 ore relative alla parte comune e 10 ore alla parte specialistica. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L’allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 56 deve, invece, ripetere l’intero corso.
Alle ore di lezione del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro due mesi dalla fine del corso.
B) Alle lezioni del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale accelerati sono consentite al massimo 14 ore di assenza, di cui non più di 9 relative alla parte comune e 5 alla parte specialistica.
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l’allievo assente per un numero di ore superiore a 14 ma non superiore a 28 - di cui al massimo 18 relative alla parte comune ed al massimo 10 relative alla parte specialistica - entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel limite di non più di 9 ore relative alla parte comune e 5 ore alla parte specialistica. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L’allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 28 deve, invece, ripetere l’intero corso.
Alle ore di lezione del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze; di conseguenza, il rilascio dell’attestato di frequenza è subordinato al recupero di eventuali assenze, entro un mese dalla fine del corso.
2.6.1 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER DIVERSA TIPOLOGIA DI TRASPORTO
Nel caso di assenza di allievi titolari della qualificazione CQC per una certa tipologia di trasporto, che intendono conseguirla anche per l’altra tipologia si applica la seguente disciplina.
A) Alle lezioni della parte specialistica del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale ordinari sono consentite al massimo 10 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l’allievo assente per un numero di ore superiore a 10 ma non superiore a 20, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 10 ore. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L’allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 20 deve, invece, ripetere l’intero corso.
Alle ore di lezione della parte specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
B) Alle lezioni della parte specialistica del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale accelerati sono consentite al massimo 5 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l’allievo assente per un numero di ore superiore a 5 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 5. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L’allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 10 deve, invece, ripetere l’intero corso.
Alle ore di lezione della parte specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
2.6.2 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE TITOLARI ATTESTATO DI IDONEITÀ ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE CHE INTENDONO CONSEGUIRE LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC RELATIVA AL MEDESIMO SETTORE
Nel caso di assenza di allievi titolari di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore che intendano conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC relativa al medesimo settore, si applica la seguente disciplina.
A) Alle lezioni della parte comune del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria sono consentite al massimo 18 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l’allievo assente per un numero di ore superiore a 18 ma non superiore a 36, entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 18 ore. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L’allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 36 deve, invece, ripetere l’intero corso.
Alle ore di lezione della parte comune e specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
B) Alle lezioni della parte comune del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale accelerati sono consentite al massimo 9 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l’allievo assente per un numero di ore superiore a 9 ma non superiore a 18, entro un mese dalla fine del corso deve recuperare le assenze eccedenti, sì da rientrare nel predetto limite di non più di 9 ore. A tal fine, deve frequentare lezioni relative alle materie trattate nei giorni di assenza.
L’allievo che è stato assente per un numero di ore superiore a 18 deve, invece, ripetere l’intero corso.
Alle ore di lezione della parte comune e specialistica del programma pratico dei corsi di qualificazione iniziale ordinaria non sono consentite assenze: per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, eventuali assenze sono recuperate entro un mese dalla fine del corso.
2.6.3 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE DI INTEGRAZIONE PER TITOLARI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC PER UNA CERTA TIPOLOGIA DI TRASPORTO E DI ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE DELL’ALTRA TIPOLOGIA
Nel caso di allievi titolari di qualificazione CQC per una certa tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore dell’altra tipologia, che intendano conseguire la qualificazione professionale di tipo CQC per quest’ultima tipologia, poiché le lezioni da frequentare sono relative alla sola parte specialistica del programma pratico, evidentemente non sono consentite assenze.
Eventuali assenze vanno pertanto recuperate entro:
- due mesi, se trattasi di corso ordinario;
- un mese, se trattasi di corso accelerato.
2.6.4 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE LEZIONI DI RECUPERO
Alle lezioni di recupero delle assenze si applicano le disposizioni ed istruzioni già esposte nei paragrafi 2.5.3 (durata giornaliera delle lezioni), 2.5.4 (registri e rilevazione delle presenze), 2.5.5 (compresenza in aula di allievi iscritti a corsi diversi).
2.7 ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso, il soggetto titolare dell’autorizzazione o del nulla osta rilascia al candidato un attestato di frequenza, valido un anno dalla data di termine del corso, redatto in conformità all’allegato 12 della presente circolare.
Detto attestato deve essere vistato dal competente Ufficio Motorizzazione Civile al solo fine di comprovare che vi sia stata comunicazione di avvio del corso. L'operazione di visto avviene mediante l'apposizione della seguente dicitura: "Corso di qualificazione iniziale ordinario/accelerato/di integrazione di cui alla comunicazione prot. n. ___ del __/__/____".
L'Ufficio della Motorizzazione civile di ............................ (timbro dell'Ufficio)
2.8 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE CQC
Gli esami per il conseguimento della qualificazione professionale di tipo CQC sono svolti presso gli Uffici Motorizzazione Civile da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
Per essere ammesso all'esame il candidato deve presentare all'UMC apposita istanza:
- modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC;
- modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card;
allegando:
a) attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale, dal quale si evince che il corso stesso è terminato non oltre 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;
b) attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 3 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (esami per conducenti dei veicoli a motore)
c) attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda);
d) attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui al punto 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa al documento comprovante il superamento dell’esame);
e) solo nel caso in cui il candidato sia già titolare della patente di guida presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire: una fotografia recente del conducente.
Nel caso di esito negativo dell’esame, l'attestazione di pagamento di cui al punto d) è restituita al candidato che la richiede per utilizzarla per successive istanze, che potranno essere presentate più volte purché nell'arco di validità dell'attestato di frequenza. Un nuovo esame può aver luogo a distanza di non meno di 30 giorni dall'ultima prova sostenuta.
Inoltre, al momento dell'esame stesso, il candidato cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve esibire il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero la relativa ricevuta della richiesta di rinnovo.
2.8.1 PROCEDURA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE CQC
L’esame si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Detto database è suddiviso in tre parti:
- Prima parte (Capitoli 1 – 10) con domande comuni per il conseguimento di entrambe le abilitazioni
- Seconda parte (Capitoli 11 – 13) con domande specifiche per il conseguimento della CQC per il trasporto di cose
- Terza parte (Capitoli 14 – 16) con domande specifiche per il conseguimento della CQC per il trasporto di persone
L'esame si svolge presso l’Ufficio Motorizzazione Civile presso cui il candidato ha presentato la relativa domanda. Gli Uffici Motorizzazione Civile organizzano almeno una seduta d’esame al mese per il conseguimento o l’estensione dell’abilitazione CQC. Di norma, per ogni singolo turno d’esame devono essere prenotati almeno dodici candidati.
L’esame è svolto esclusivamente nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle norme vigenti.
Per conseguire l’abilitazione CQC il candidato deve sostenere due prove: una “comune” (valida cioè sia per i candidati che intendono conseguire l’abilitazione CQC sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone), ed una “specialistica” (in funzione del tipo di abilitazione richiesta).
Al momento della presentazione della domanda di conseguimento della qualificazione CQC il funzionario addetto alla ricezione deve prenotare il candidato per la prima seduta d’esami disponibile. L’istanza dà diritto a sostenere una prova comune e, nel caso di esito positivo di questa, una prova specialistica.
Al candidato vengono proposte, per ogni singola prova, sessanta domande, scelte dal sistema informatico secondo un sistema di casualità. Il tempo a disposizione del candidato per ogni singola prova è di centoventi minuti. Il candidato è ritenuto idoneo alla prova se risponde correttamente ad almeno cinquantaquattro quesiti. Se il numero di errori commesso è superiore a sei, il candidato è considerato respinto.
Nel corso della prima prova il candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quiz tratti con metodo casuale dal sistema informatico nella misura di sei domande da ognuno dei capitoli da 1 a 10 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
Il candidato che ottiene l’idoneità alla prima prova può prenotarsi, senza dunque presentare una nuova istanza, per sostenere la prova specialistica che si svolgerà nella data che sarà indicata dall’Ufficio Motorizzazione civile. La prova specialistica deve essere svolta esclusivamente presso l’Ufficio Motorizzazione civile presso il quale il candidato ha svolto la prova comune.
Anche nel corso della seconda prova al candidato vengono proposti 60 quiz, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 11, 12 e 13 se il candidato deve conseguire la qualificazione CQC valida per il trasporto di cose, ovvero nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 14, 15 e 16 se il candidato deve conseguire la qualificazione CQC valida per il trasporto di persone. Anche in questo caso è giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
Al candidato che ottiene l’idoneità anche alla seconda prova sarà rilasciato, a seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP.
Il candidato che ha ottenuto l’idoneità alla prova comune, ma non alla prova specialistica, può ripetere quest’ultima ed è dunque esonerato dal ripetere la prova comune, purché l’attestato di frequenza non sia scaduto di validità. In ogni caso, per ripetere la prova specialistica il candidato dovrà presentare nuova istanza all’Ufficio Motorizzazione civile, integrata dal sopraccitato attestato di frequenza e dalle attestazioni di pagamento.
Il candidato che non ha ottenuto l’idoneità alla prova comune non potrà accedere alla seconda prova (quella relativa alla parte specialistica) e dovrà presentare una nuova richiesta d’esame.
Si evidenzia che l’art. 10, comma 10, del D.M. 20 settembre 2013 stabilisce che nel caso la prova d’esame abbia esito negativo, non è possibile ripeterla se non siano trascorsi almeno trenta giorni.
Alla luce di tale disposizione – e tenuto conto di quanto sopra detto in tema di validità temporale dell’attestato di frequenza - discende che:
a) il candidato che non ha superato la prova comune deve presentare nuova istanza e sostenere la nuova prova, comunque dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito negativo;
b) il candidato che ha superato la prova comune ma non ha ottenuto l’idoneità alla prova specialistica deve presentare nuova istanza, corredata dai relativi versamenti e dall’attestato di frequenza e può sostenere nuovamente la prova specialistica solo dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla prova conclusa con esito negativo. Se, tuttavia, la richiesta di sostenere la prova specialistica è presentata all’Ufficio Motorizzazione civile dopo che sia scaduto l’attestato di frequenza, il candidato, per conseguire la qualificazione CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso e sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.
Il candidato che supera la prima prova (parte comune) ma viene respinto alla seconda prova (parte specialistica), per il conseguimento dell’abilitazione CQC potrà sostenere, presentando una nuova richiesta, la sola prova specialistica senza ripetere la prova comune. Il trasporto della prova comune sulla nuova richiesta deve essere consentito solo se la prova specialistica è stata sostenuta nell’anno di validità dell’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale. Se invece la prova specialistica viene sostenuta successivamente all’anno di validità dell’attestato, il candidato dovrà ripetere entrambe le prove.
Si ricorda che l’art. 10, comma 7, del D.M. 20 settembre 2013 prevede che la richiesta di ammissione alle prove d’esame deve essere presentata entro il termine di validità dell’attestato di frequenza. Sulla base di questa disposizione, può essere ammesso a sostenere dette prove il candidato che ha presentato l’istanza quando l’attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se entrambe le prove, ovvero solo la prova specialistica, si svolgano successivamente alla data di scadenza di validità dell’attestato di frequenza.
Nel caso in cui l’attestato di frequenza scada nelle more dell’espletamento delle procedure d’esame, ed una delle due prove dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora conseguire la qualificazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di qualificazione iniziale e sostenere sia la prova comune che la prova specialistica.
Una nuova istanza deve essere presentata, con la relativa documentazione, ogni qualvolta il candidato risulta assente alla seduta d’esame prenotata. Ovviamente non va presentata nuova istanza nel caso in cui il candidato non può sostenere la prova d’esame per mancato funzionamento del sistema informatico o per altre cause attribuibili all’Ufficio Motorizzazione civile.
Ove per il conseguimento della qualificazione CQC sia previsto lo svolgimento di due prove, non potrà essere effettuata la prenotazione dell’esame per la parte specialistica fin quando non sia stato acquisito l’esito della prova della parte comune.
2.8.2 ESAME PER L’ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE CQC DA “COSE” A “PERSONE”
Il candidato già in possesso della qualificazione CQC per il trasporto di cose che intenda estendere detta abilitazione anche al trasporto di persone, effettua la sola prova “specialistica”, rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 14, 15 e 16 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
L’esame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati che devono conseguire “ex novo” la qualificazione CQC nella fase di svolgimento della parte specialistica, sia in una seduta dedicata solo all’esame di estensione dell’abilitazione CQC da trasporto di cose a trasporto di persone.
Al candidato che ottiene l’idoneità anche alla seconda prova sarà rilasciato, a seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP, validi sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone. Il candidato che, invece, non otterrà l’idoneità, dovrà nuovamente sostenere l’esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova specialistica, previa presentazione di nuova istanza all’Ufficio Motorizzazione civile.
La richiesta di ammissione alla prova d’esame di estensione deve essere presentata entro il termine di validità dell’attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l’istanza quando l’attestato di frequenza era ancora in corso di alidità, anche se la prova stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell’attestato di frequenza.
Nel caso in cui l’attestato di frequenza scada nelle more dell’espletamento delle procedure d’esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora “estendere” la qualificazione CQC anche al trasporto di persone dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo al trasporto di persone) e sostenere la prova specialistica.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non è riuscito a conseguire la qualificazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte concernente il trasporto di persone) e sostenere la relativa prova specialistica.
2.8.3 ESAME PER L’ESTENSIONE DELL’ABILITAZIONE CQC DA “PERSONE” A “COSE”
Il candidato già in possesso della qualificazione CQC per il trasporto di persone che intenda estendere detta abilitazione anche al trasporto di cose effettua la sola prova “specialistica”, rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 20 domande per ognuno dei capitoli 11, 12 e 13 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
L’esame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati che devono conseguire “ex novo” la qualificazione CQC nella fase di svolgimento della parte specialistica, sia in una seduta dedicata solo all’esame di estensione dell’abilitazione CQC da trasporto di persone a trasporto di cose.
Al candidato che ottiene l’idoneità anche alla seconda prova sarà rilasciato, a seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP, valido sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose. Il candidato che, invece, non otterrà l’idoneità, dovrà nuovamente sostenere l’esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova specialistica, previa presentazione di nuova istanza all’Ufficio Motorizzazione civile.
La richiesta di ammissione alla prova d’esame di estensione deve essere presentata entro il termine di validità dell’attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l’istanza quando l’attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell’attestato di frequenza.
Nel caso in cui l’attestato di frequenza scada nelle more dell’espletamento delle procedure d’esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora “estendere” la qualificazione CQC anche al trasporto di cose, dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo al trasporto di cose) e sostenere la prova specialistica.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia riuscito a conseguire la qualificazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte concernente il trasporto di cose) e sostenere la relativa prova specialistica.
2.8.4 ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DA PARTE DI CANDIDATO GIÀ IN POSSESSO DI ATTESTATO DI IDONEITÀ PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
Il candidato già in possesso dell’attestato di idoneità per l’accesso alla professione di autotrasportatore per il trasporto di cose (o di persone) che intende conseguire la qualificazione CQC valida per il trasporto di cose (o di persone) effettua la sola prova “comune”, rispondendo a sessanta quiz entro centoventi minuti, tratti nella misura di 6 domande per ognuno dei capitoli da 1 a 10 del database. È giudicato idoneo il candidato che risponde correttamente almeno a cinquantaquattro quesiti.
L’esame in argomento può essere svolto sia congiuntamente con i candidati che devono conseguire “ex novo” la qualificazione CQC nella fase di svolgimento della parte comune, sia in una seduta dedicata solo all’esame di conseguimento della CQC da parte di chi è titolare dell’attestato di idoneità per l’accesso alla professione di autotrasportatore.
Al candidato che ottiene l’idoneità anche alla seconda prova sarà rilasciato, a seconda dei casi, la patenteCQC, la carta di qualificazione del conducente, ovvero il CAP, valido per il tipo di abilitazione richiesta. Il candidato che, invece, non otterrà l’idoneità, dovrà nuovamente sostenere l’esame, ovviamente svolgendo soltanto la prova “comune”, previa presentazione di nuova istanza all’Ufficio Motorizzazione civile.
La richiesta di ammissione alla prova d’esame di estensione deve essere presentata entro il termine di validità dell’attestato di frequenza. Può in ogni caso essere ammesso a sostenere la prova il candidato che ha presentato l’istanza quando l’attestato di frequenza era ancora in corso di validità, anche se la prova stessa si svolga successivamente alla data di scadenza di validità dell’attestato di frequenza.
Nel caso in cui l’attestato di frequenza scada nelle more dell’espletamento delle procedure d’esame e la prova dovesse avere esito sfavorevole per il candidato, questi, nel caso intendesse ancora conseguire la qualificazione CQC, dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente alla sola parte comune) e sostenere la relativa prova.
Decorso il periodo di validità del predetto attestato di frequenza, il candidato che non sia riuscito a conseguire la qualificazione CQC dovrà frequentare nuovamente il corso di formazione iniziale (relativamente solo alla parte comune) e sostenere la relativa prova.
Infine, occorre evidenziare che non è tenuto a sostenere alcun esame il candidato già titolare di qualificazione CQC per una determinata tipologia di trasporto e di attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione per l’altra tipologia che, per quest’ultima, intenda acquisire la qualificazione professionale in parola.
In tal caso, il documento che comprova l’acquisizione della qualificazione è rilasciato per mera esibizione all’UMC dell'attestato di frequenza del corso.
2.9 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE L’ESITO POSITIVO DELL’ESAME
Il tipo documento che è rilasciato all'esito positivo dell’esame dipende dalla circostanza che il candidato sia o meno già titolare della patente di guida di categoria corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC conseguita.
Nel caso in cui la patente presupposta non sia stata ancora conseguita (intendendosi avvalere della possibilità di conseguirla successivamente, anche in deroga ai limiti anagrafici di cui all’articolo 115 cds), evidentemente all’esito positivo dell’esame non può rilasciarsi né una patenteCQC né, qualora il conducente sia titolare di una patente di guida non italiana, una CQC formato card: non sarebbe (ancora) possibile, infatti, apporre il codice UE 95 in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione in parola.
Per tali ipotesi si procede, invece, al rilascio in bollo di un certificato di abilitazione professionale (CAP), conforme all’allegato 13 della presente circolare.
Possono pertanto verificarsi le seguenti ipotesi:
- al conducente già titolare della patente di guida presupposta dalla qualificazione la qualificazione CQC conseguita, è rilasciata una patenteCQC sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, è annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione;
- al conducente titolare della sola autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento della patente di categoria presupposta dalla qualificazione la qualificazione CQC conseguita, è rilasciato il predetto CAP.
Successivamente, all’atto di prenotazione della prova pratica di guida per il conseguimento della patente, il candidato deve esibire all’Ufficio Motorizzazione civile tale CAP: superata la prova, sulla patente di guida così conseguita, in corrispondenza della categoria oggetto d’esame, è annotato il codice unionale “95” seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione.
3 RINNOVO DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC – CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
La qualificazione professionale di tipo CQC ha validità di 5 anni.
Il rinnovo di validità è subordinato alla di frequenza di un apposito corso di formazione periodica, al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione CQC (patenteCQC o CQC formato card) sul quale, in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione stessa, è apposto il codice UE 95, seguito dalla rinnovata data di scadenza.
3.1 LUOGO E TEMPO DELLA FORMAZIONE PERIODICA
I corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia:
- dai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’ Unione europea o dello Spazio economico europeo, se in Italia lavorano o hanno residenza anagrafica o normale;
- dai conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, se svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano. Questi devono previamente esibire il permesso di soggiorno.
Un corso di formazione periodica può essere frequentato:
- nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della qualificazione CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato;
- entro 2 anni successivi alla data di scadenza della validità della qualificazione CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica. Nelle more è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
È stato chiesto a questa Direzione Generale di chiarire se il limite di tre anni e sei mesi previsto dall'art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per poter frequentare un corso di formazione periodica utile a rinnovare la qualificazione CQC, trovi stretta attuazione anche nel caso in cui un soggetto titolare sia della qualificazione per il trasporto di persone che per il trasporto di merci (delle quali una con scadenza successiva a 3 anni e sei mesi) intenda rinnovarle entrambi sostenendo un unico corso di formazione periodica.
Al riguardo occorre evidenziare che la norma prevista dal citato art. 13, comma 11, del D.M. 20 settembre 2013 deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto al precedente comma 2, che consente al titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, di essere "esentato dall'obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l'altra categoria".
Alla luce delle citate norme, è consentito, in ogni caso, al titolare delle due qualificazioni in parola di rinnovarle entrambi frequentando un unico corso.
Resta fermo che, sulla base delle norme vigenti, il nuovo periodo quinquennale di validità delle due qualificazioni decorre dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo al competente Ufficio Motorizzazione civile.
Se la validità della qualificazione CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell’esame di ripristino. Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
La qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.
3.2 REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
I corsi di formazione periodica possono essere organizzati da:
a) soggetti che svolgono corsi di qualificazione iniziale, e quindi da:
- autoscuole e centri di istruzione automobilistica già titolari di nulla osta;
- enti già titolari di autorizzazione.
b) soggetti autorizzati esclusivamente all’erogazione dei corsi di formazione periodica, e quindi da:
- limitatamente alla tipologia di qualificazione CQC afferente allo specifico settore, enti che abbiano maturato, anche direttamente all’interno delle associazioni di categoria, almeno 3 anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto e funzionalmente collegati a:
1) associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose membri del Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;
2) associazioni di categoria dell’autotrasporto di persone firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
3) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni territoriali delle associazioni di cui ai punti 1) e 2);
- aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale, aventi un numero di addetti alla guida non inferiore ad 80 unità e limitatamente ai propri dipendenti. Conseguentemente i corsi di formazione in parola sono afferenti alla sola qualificazione CQC per il trasporto di persone.
I soggetti autorizzati a svolgere esclusivamente i corsi di formazione periodica devono presentare richiesta di autorizzazione - redatta in conformità rispettivamente agli allegati 14 e 15 della presente circolare, a seconda che trattasi di enti o di aziende - alla Direzione Generale della Motorizzazione competente che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, la rilascia previo assolvimento dell’imposta di bollo(6).
Le lezioni sono svolte presso la sede comunicata all’atto della richiesta di nulla osta o di autorizzazione da parte del soggetto erogatore del corso.
Il soggetto erogatore del corso deve dotarsi di registri di iscrizione e di frequenza (conformi rispettivamente agli allegati 16 e 17 della presente circolare), da conservare per almeno 5 anni: il primo, presso la sede del soggetto erogatore, comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione; il secondo presso la sede indicata in relazione allo svolgimento delle lezioni in sede per ciascun corso. Tali registri sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente.
Per svolgere i corsi di formazione periodica, i soggetti richiedenti devono dimostrare:
- di avvalersi, in qualità di docenti, delle medesime figure professionali di cui ai corsi di qualificazione iniziale (si evidenzia che i soggetti autorizzati esclusivamente all’erogazione di corsi di formazione periodica, non sono tenuti alla presenza dell’istruttore nel corpo docente;
- di avere la disponibilità dei locali aventi gli stessi requisiti previsti per i locali dei corsi di qualificazione iniziale;
- di possedere il medesimo materiale didattico di cui ai corsi di qualificazione iniziale.
Per eventuali modifiche al personale docente, della sede o del materiale didattico si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale al paragrafo 2.2.6.
3.3 LUOGO DELLA FORMAZIONE PERIODICA
L’articolo 21 del d. lgv. 286/2005 - disciplinando le casistiche per le quali è possibile frequentare corsi di formazione periodica – fa rinvio all’articolo 15 dello stesso decreto e, sostanzialmente, dispone che possono frequentare corsi di formazione periodica in Italia i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l’attività di conducente per il trasporto di persone o di cose, ovvero di patente extra UE o extra SEE, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di cose stabilita sul territorio italiano. Analogamente si esprime l’articolo 14 del DM 20 settembre 2013.
Pertanto, i corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia dai:
- conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’ UE o del SEE, che in Italia hanno residenza anagrafica o normale;
- conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dipendenti con la qualifica di conducenti da un’impresa stabilita sul territorio italiano. Da questi deve essere previamente esibito il documento di soggiorno, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno.
3.4 PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Il programma dei corsi di formazione periodica per i titolari di qualificazione professionale di tipo CQC – sia per il trasporto di cose che di persone - consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in 5 moduli di 7 ore ciascuno. Ogni corso si compone di:
a) una parte comune, che si articola in 3 moduli afferenti ad argomenti relativi tanto al trasporto di cose che di persone;
b) una parte specialistica, che si articola in 2 moduli afferenti ad argomenti di pertinenza esclusivamente o del trasporto di cose o del trasporto di persone.
La parte comune del programma riguarda i seguenti argomenti:
- conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria di autoscuola;
- conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria di autoscuola;
- conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente è un medico.
La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose riguarda i seguenti argomenti:
- carico e scarico delle merci e compiti del conducente;
- disposizioni normative sul trasporto di cose
La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone riguarda i seguenti argomenti:
- compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall’allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011;
- disposizioni normative sul trasporto di persone.
Il docente per le lezioni relative alla parte specialistica è l’esperto in materia di organizzazione aziendale o una delle figure allo stesso equiparata.
Il titolare di qualificazione CQC tanto per il trasporto di cose quanto di persone, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare una delle due abilitazioni, ottiene il rinnovo di validità di entrambe le abilitazioni: è quindi esentato dalla frequenza del corso per l’altra tipologia.
Le lezioni relative alla conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida possono anche essere svolte con un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale.
Il docente, nell’ambito delle ore di lezione di propria competenza, può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di cinque ore per ciascun modulo, riservando almeno due ore di ogni modulo all’espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell’effettivo apprendimento degli argomenti trattati.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
3.5 DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI CORSI
I soggetti che intendono avviare un corso di formazione periodica hanno l’obbligo di comunicare, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale territoriale e all’Ufficio Motorizzazione civile competenti almeno entro tre giorni lavorativi liberi prima dell’avvio di ogni corso:
- gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell’autorizzazione;
- il nominativo del responsabile del corso;
- l’elenco degli allievi (corredato, nel caso di allievi titolari di patente rilasciata da Stato extra UE o extra SEE, dall’attestazione, rilasciata dall’impresa avente sede in Italia, della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente-conducente);
- il calendario delle lezioni.
Per “tre giorni lavorativi liberi” fermo restando il principio che “dies a quo non computatur” si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso, che consentono, quindi, ai predetti Uffici di svolgere la necessaria attività di controllo. Di conseguenza, se, ad esempio la comunicazione di avvio del corso è presentata il lunedì: il corso può iniziare il venerdì (sempre che i giorni di martedì, mercoledì e giovedì non siano festivi).
3.5.1 IL RESPONSABILE DEL CORSO
Sul punto si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale al paragrafo 2.5.1.
3.5.2 VARIAZIONE DEI DATI COMUNICATI
Sul punto si fa integrale rinvio a quanto esposto con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale al paragrafo 2.5.2.
3.5.3 DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI
Le lezioni hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore a sette.
Possono svolgersi nella fascia oraria 8 - 22 dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria 8 - 15 il sabato.
3.5.4 REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE
Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 17 della presente circolare, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte comune del corso e due ulteriori sezioni relative a ciascuna delle parti specialistiche.
I registri di frequenza sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall’UMC competente. Sono conservati per almeno 5 anni presso la sede comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione.
Sul registro di frequenza il docente annota la data, l’argomento della lezione ed il proprio nominativo. Il registro di frequenza è tenuto presso la sede dell’ente erogatore del corso e su di esso deve essere apposta la firma dell’allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall’inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dall'inizio della lezione giornaliera - qualora la stessa sia di più di due ore, l'assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Entro e non oltre cinque minuti successivi al quindicesimo ed ultimo minuto utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, il responsabile del corso trasmette all’UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all’allegato 10, che può essere trasmesso con posta elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla parte comune di programma ed a quelle specialistiche.
Non è possibile iscrivere allievi dopo l'inizio del corso.
Ogni corso può essere frequentato, al massimo da 35 partecipanti, ivi compresi gli allievi tenuti a recuperare eventuali assenze.
3.5.5 COMPRESENZA IN AULA DI ALLIEVI ISCRITTI A CORSI DIVERSI
Fermo restando il massimo di 35 allievi partecipanti, è consentito lo svolgimento nella medesima aula di lezioni relative a parti di programma comuni a due o più corsi, purché organizzati dal medesimo soggetto e non relative a moduli già avviati. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le suddette istruzioni.
Possono inoltre essere presenti nella medesima aula anche allievi che devono recuperare eventuali assenze.
Nel predetto limite delle 35 unità, è consentita la presenza in aula durante le lezioni del corso di formazione periodica di allievi che, avendo frequentato presso il medesimo soggetto erogatore un un corso di qualificazione iniziale in precedenza, siano stati respinti all’esame ed intendano effettuare un ripasso sulla materia. In tal caso, tuttavia, la presenza degli allievi ripetenti non può essere consentita oltre la data di scadenza di validità dell’attestato rilasciato a conclusione del corso di formazione regolarmente frequentato.
Sempre nel rispetto del numero massimo di allievi frequentanti, è consentita la presenza, in un corso di qualificazione iniziale, di allievi che devono sostenere l’esame di revisione della qualificazione CQC o di allievi che, avendo già frequentato il corso di formazione periodica, devono sostenere l’esame di ripristino.
Il responsabile del corso comunica al competente Ufficio Motorizzazione Civile la presenza di allievi respinti agli esami ovvero che devono sostenere l’esame di revisione o di ripristino entro le ore 18 del giorno precedente il primo giorno di presenza al corso. Questi, iscritti nel registro di iscrizione, non hanno l’obbligo di attestare la presenza sul registro di frequenza.
3.5.6 REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA
Alle lezioni del corso del formazione periodica sono consentite, al massimo, 3 ore di assenza.
Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso recupera tutte le ore di assenza,
frequentando lezioni relative alle materie in tali ore trattate.
L’allievo che è assente per un numero di ore superiore a 10, deve, invece, ripetere l'intero corso.
Alle lezioni di recupero delle assenze si applicano le disposizioni ed istruzioni già esposte nei paragrafi 3.5.3 (durata giornaliera delle lezioni), 3.5.4 (registri e rilevazione delle presenze), 3.5.5 (compresenza in aula di allievi iscritti a corsi diversi).
3.6 RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DI VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC
Al termine del corso di formazione periodica, i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente un attestato di frequenza, redatto in conformità all’allegato 18 della presente circolare e comunicano l'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica all’UMC competente, entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso(7).
L’interessato potrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile il rinnovo di validità della propria qualificazione CQC. Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patenteCQC (in corrispondenza del codice unionale "95") o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di rinnovo all'Ufficio Motorizzazione civile.
In sede di rilascio del nuovo documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, è ritirato quello scaduto o, se del caso, è acquisita l’eventuale denuncia di furto, smarrimento o distruzione dello stesso.
La richiesta di rilascio del documento comprovante il rinnovo di validità del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, è redatta sul modello:
- modello TT746C, quando deve emettersi una CQC formato card;
- modello TT2112, quando deve emettersi una patenteCQC;
allegando:
a) attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870,
b) attestazione di versamento delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda ed al documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione);
c) una fotografia recente del volto del conducente.
3.7 QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA DA OLTRE DUE ANNI
L’art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, stabilisce che qualora la qualificazione CQC sia scaduta da oltre due anni, per poterla rinnovare, il titolare, oltre a frequentare un corso di formazione periodica, deve sottoporsi anche ad un esame comprendente sia la parte comune che la parte specialistica (di seguito denominato, “esame di ripristino”).
All’istanza di sostenere l’”esame di ripristino” devono essere allegate:
a) attestazione di versamento su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo sull’istanza;
b) attestazione di versamento su c/c n. 4028 relativa all’assolvimento del bollo sulla patente CQC rilasciata in caso di esito positivo dell’esame;
c) attestazione di versamento su c/c n. 9001 relativa all’operazione di cui al punto 1 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
L’istanza per sottoporsi ad “esame di ripristino” ha durata di un anno, come previsto dal paragrafo c) della circolare 21 maggio 1992, n. 81 del Direttore Generale della Motorizzazione. Trascorso detto periodo, l’utente dovrà presentare nuova istanza, corrispondendo nuovamente gli importi previsti dalle norme vigenti.
3.7.1. DUPLICATO DI PATENTE CQC CON QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA DI VALIDITÀ
Nel caso in cui venga richiesto il duplicato di una patente che contiene anche la qualificazione CQC (comprovata dal codice unionale “95”) scaduta di validità, sarà emanata una nuova patente di guida sulla quale non sarà annotata detta qualificazione CQC.
3.7.2 TITOLARE DI QUALIFICAZIONE CQC VALIDA SIA PER IL TRASPORTO DI COSE CHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE, UNA DELLE QUALI SCADUTE DA OLTRE 2 ANNI
Il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l’altra tipologia di trasporto. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi all’“esame di ripristino” nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni.
In caso di richiesta sia per sostenere l’”esame di ripristino” e sia per rinnovare la qualificazione CQC scaduta da meno di due anni, l’utente deve presentare due distinte domande.
Per quel che concerne il rinnovo, all’istanza devono essere allegate: 2 distinte attestazioni di versamento su c/c 4028 e l’attestazione di versamento su c/c 9001 (relativa all’operazione di cui al punto 2 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870).
Per quel che concerne l’”esame di ripristino”, 2 distinte attestazioni di versamento su c/c n. 4028, nonché l’attestazione di versamento su c/c n. 9001 (relativa all’operazione di cui al punto 1 della tariffa prevista alla tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870).
La qualificazione CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo, avrà validità di cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Motorizzazione civile.
La qualificazione CQC ottenuta con a seguito di esame di ripristino avrà validità di cinque anni dalla data esame.
Occorre evidenziare che nel caso in cui un conducente sia titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di merci che della qualificazione CQC per il trasporto di persone, a prescindere dall’ordine in cui viene presentata la richiesta le due scadenze saranno diverse, ovvero calcolate come sopra specificato e solo al successivo rinnovo di entrambe riporteranno la stessa scadenza (5 anni dalla data richiesta).
3.7.3 TITOLARE DI QUALIFICAZIONE CQC VALIDA SIA PER IL TRASPORTO DI COSE CHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE ENTRAMBE SCADUTE DA OLTRE 2 ANNI
Nel caso in cui un conducente sia titolare di entrambe le qualificazioni CQC scadute da oltre 2 anni, lo stesso non potrà presentare istanza congiunta per sostenere entrambi gli “esami di ripristino”. Detto conducente, invero, dovrà presentare prima 1’istanza per sostenere l’”esame di ripristino” relativa ad una delle due abilitazioni CQC, poi, una successiva istanza di ripristino per l’altra CQC utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune che la parte specialistica.
3.7.3 DECORRENZA DEI DUE ANNI DALLA SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE CQC
La frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro due anni dal giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva (per esemplificare, è possibile il rinnovo di validità, senza obbligo di sostenere l’esame di ripristino di una qualificazione CQC scaduta il 25 maggio 2016, qualora il corso di formazione periodica frequentato dal titolare sia terminato il 25 maggio 2018).
Qualora il corso di formazione periodica abbia termine dopo due anni dalla data di scadenza della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto ad “esame di ripristino”.
3.7.4 PROCEDURE “ESAME DI RIPRISTINO”
L’ “esame di ripristino”, prevede, conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.M. 20 settembre 2013, sia la prova relativa alla parte “comune” che la prova relativa alla parte “specialistica”. Di conseguenza, a titolo di esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre 2 anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d’esame relativa alla parte comune che alla parte specialistica.
In questo ultimo caso, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca della qualificazione CQC per il trasporto di cose.
In caso di “esame di ripristino” i 5 anni di validità decorrono dalla data di svolgimento, con esito positivo, dell’esame stesso.
Le modalità di effettuazione degli “esami di ripristino” sono le medesime previste per il conseguimento della qualificazione CQC.
L’istanza di “esame di ripristino” può essere presentata anche in un Ufficio Motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede l’ente presso il quale è stato svolto il corso di formazione periodica.
Nel caso in cui il conducente non superi una delle prove dell’esame di ripristino, non si procede in nessun caso alla revoca della qualificazione CQC.
Nel caso di esito negativo alla prova di parte comune, il conducente potrà ripresentare nuova istanza per sostenere l’esame (la nuova prova non può essere sostenuta, in ogni caso, se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo).
Nel caso di esito negativo alla prova di parte specialistica, il conducente non dovrà nuovamente sostenere la prova di parte comune, ma può presentare nuova istanza per sostenere una nuova prova di parte specialistica, che non può svolgersi prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo.
Tuttavia, ove il conducente abbia fatto trascorrere ulteriori cinque anni dalla data di fine corso di formazione periodica senza riuscire ad ottenere l’idoneità alle due prove d’esame di ripristino, il conducente stesso dovrà frequentare un nuovo corso di formazione periodica.
3.7.5 RINUNZIA ALLA QUALIFICAZIONE CQC
Il titolare di qualificazione CQC può, in qualsiasi momento, richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile di revocare la propria abilitazione. La rinuncia alla qualificazione CQC comporta la revoca della stessa e l’interessato potrà conseguire una nuova abilitazione esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità.
La rinuncia sarà annotata nel sistema informatico inserendo una “revoca per altri motivi”.
In caso di rinuncia, la patente CQC deve essere riconsegnata all’Ufficio Motorizzazione civile e l’utente dovrà (salvo intenda rinunciare anche alla patente di guida) richiedere un duplicato della patente di guida, sulla quale, ovviamente, non sarà riportato codice 95 relativo alla CQC revocata.
Nel caso il conducente, già titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla deve frequentare esclusivamente il corso integrativo (solo la parte speciale relativa al trasporto di merci o di persone, a seconda del caso) previsto dall’art. 9, commi 1 o 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica.
4 GESTIONE DEI PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC, DEGLI ESAMI DI REVISIONE E DELLA REVOCA
L’art. 23 del d. lgv. n. 286 del 2005 estende la disciplina di cui all’articolo 126-bis CDS anche alla qualificazione CQC ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
Ne deriva che:
- tale disciplina può essere applicata solo in favore di titolari di qualificazione CQC e CAP di tipo KB che siano titolari di patente italiana o, se del caso, di patente rilasciata da Stato membro dell’UE o del SEE riconosciuta;
- il punteggio attribuito è sempre pari a 20 punti, essendo esclusa ogni ipotesi di cumulo nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di qualificazione CQC (per il trasporto di cose e/o di persone) e/o di CAP di tipo KB.
4.1 GESTIONE DEL PUNTEGGIO
La disciplina della gestione del punteggio sul documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC, in conformità all’articolo 126-bis cds, è posta dal decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010 e, sostanzialmente, si articola nei seguenti punti:
a) è disposto l'esame di revisione:
- nel caso di azzeramento del punteggio della qualificazione CQC;
- nel caso in cui, dopo notifica di verbale di contravvenzione che comporti la perdita di almeno 5 punti, siano state commesse, nell'arco di 12 mesi dalla prima violazione, altre due violazioni non contestuali, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti;
b) l'esito positivo dell'esame di revisione della qualificazione CQC non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non influisce sul titolo abilitativo professionale posseduto;
c) l'esito negativo dell'esame di revisione della qualificazione CQC comporta la revoca del titolo abilitativo. La qualificazione CQC è altresì revocata in qualunque caso di revoca della patente. Conseguentemente la predetta qualificazione professionale potrà essere riacquisita, se del caso, previo conseguimento di nuova patente presupposta, attraverso la frequenza di un corso di qualificazione iniziale e superamento di esame. Tale principio è confermato anche nel caso di revoca della qualificazione professionale di tipo CQC ottenuta "per documentazione".
Il corso di recupero punti si conclude con il rilascio al conducente di un attestato di frequenza da parte del soggetto erogatore del corso che comunica, tramite il sito www.ilportaledellautomobilista.it, i dati dei partecipanti a cui è stato rilasciato l’attestato di frequenza, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe degli abilitati alla guida.
4.1.1 ESAME DI REVISIONE
Per sostenere l’esame di revisione qualificazione CQC, il candidato deve presentare istanza, redatta su modello allegato, corredata dall’attestazione di versamento su conto corrente n. 9001 della tariffa relativa al punto 1 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870.
All’istanza in carta semplice deve essere allegata copia del provvedimento che dispone la revisione e, qualora il provvedimento di revisione preveda anche l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, il certificato rilasciato dalla commissione medica locale, che attesta l’idoneità del conducente. La predetta istanza ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere, una sola volta, nell’arco di validità della predetta istanza, la prova prevista dal D.M. 15 febbraio 2016.
Quanto ai termini entro i quali il destinatario del provvedimento di revisione deve sottoporsi alle prove d’esame, si ritiene (data la mancata specifica previsione da parte dell’art. 128 del codice della strada) di poter adottare il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada. In tale arco temporale, il destinatario del provvedimento di revisione deve presentare istanza all’Ufficio Motorizzazione civile che fissa immediatamente la data in cui lo stesso dovrà sottoporsi alla prova (anche se questa cadesse in un giorno che valica il predetto termine di trenta giorni. Se la presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della qualificazione CQC, in ossequio sia a quanto stabilito all’art. 128, comma 2, in combinato disposto con l’art. 126 bis, comma 6, del codice della strada.
Deve, parimenti, essere disposta la sospensione della qualificazione CQC qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alla prescritta prova d’esame e siano trascorsitrenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.
Quanto alla procedura d’esame, questa è simile a quella già prevista per l’effettuazione dell’esame per il conseguimento della qualificazione CQC. La prova si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un criterio di casualità. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa.
Il programma d’esame è definito dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2016:
a) qualificazione CQC per trasporto merci: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta), dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo, impiego del cronotachigrafo, comportamento in caso di incidente, misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, fattori di sicurezza relativi al caricamento del veicolo, manutenzione dei veicoli a scopo preventivo, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico, principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate, licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci, conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.);
b) qualificazione CQC per trasporto persone: segnali di pericolo, segnali di divieto, segnali di obbligo, segnali di precedenza, segnalazioni semaforiche, segnalazioni degli agenti del traffico, segnali orizzontali, limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione, distanza di sicurezza, norme sulla circolazione dei veicoli, posizione dei veicoli sulla carreggiata, cambio di direzione o di corsia (svolta), dispositivi di equipaggiamento: funzione ed uso, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, casco, norme sul sorpasso, comportamenti per prevenire incidenti stradali, fermata, sosta, arresto e partenza, circolazione sulle autostrade, sistema sanzionatorio, uso di occhiali e di telefono cellulare, guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga e farmaci, omissione di soccorso, disposizioni che regolano i periodi di guida e di riposo, impiego del cronotachigrafo, comportamento in caso di incidente; misure da adottare in caso di incidente o situazione assimilabile, limitazione del campo visivo legata alle caratteristiche del veicolo, manutenzione del veicolo a scopo preventivo, uso d'infrastrutture specifiche (aree di fermata, autostazioni, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo, trasporto di persone in piedi, conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di persone rispetto alle varie modalità di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone, documentazione relativa ai diversi tipi di trasporto nazionale ed internazionale.
Il questionario è cosi composto:
a) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto di merci, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4;
b) per la revisione della qualificazione CQC per il trasporto di persone, da 40 quiz. La prova ha durata di quaranta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4.
L’art. 2, comma 3, del decreto dirigenziale 22 ottobre 2010 stabilisce che l’esame di revisione debba vertere sul "programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio". Se, invece, il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categoria diversa la medesima decurtazione di punteggio, l’esame di revisione si svolge "secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l’ultima infrazione".
Gli esami in questione sono svolti presso gli Uffici Motorizzazione civile da funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitati a svolgere gli esami per il conseguimento delle patenti di guida.
Nel caso in cui l’esito dell’esame di revisione della CQC fosse positivo, alla stessa saranno attribuiti 20 punti. Nel caso di esito negativo dell’esame - sia per la parte comune che per la parte specialistica - la CQC sarà revocata. La revoca colpisce tutte le abilitazioni comprese nella CQC oggetto di detto provvedimento, anche se la CQC abiliti sia al trasporto di persone che al trasporto di merci.
4.2 CORSI PER IL RECUPERO PUNTI DELLA QUALIFICAZIONE CQC
La disciplina dei corsi utili al recupero del punteggio sulla qualificazione CQC è stabilita dal decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 ottobre 2010 recante “Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione di tipo KB derivante dalle modifiche intervenute sull’articolo 126-bis del codice della strada”.
4.2.1 SOGGETTI EROGATORI DEI CORSI
I corsi per il recupero del punteggio sulla qualificazione CQC sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per l’espletamento dei corsi di qualificazione iniziale, nonché dagli enti autorizzati all’espletamento dei medesimi corsi, anche se solo per la parte teorica dei rispettivi programmi.
I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero dei punti sono, in quanto compatibili, i medesimi richiesti per il rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione ad erogare corsi di qualificazione iniziale. Pertanto le lezioni devono essere svolte, in ragione della competenza per materia, dal corpo docente già comunicato all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione, con l’utilizzo del materiale didattico a tal fine richiesto e nelle sedi in quella circostanza comunicate.
Non sono ammessi corsi on-line o in video conferenza.
4.2.2 SVOLGIMENTO DEI CORSI
I soggetti erogatori dei corsi comunicano all’Ufficio Motorizzazione Civile competente, con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi:
- gli estremi identificativi (soggetto emittente, data e numero di protocollo) del nulla osta o dell’autorizzazione;
- il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari;
- i nominativi dei docenti;
- il nominativo del responsabile del corso;
- l’elenco degli iscritti;
- la sede del corso.
Per “sette giorni lavorativi liberi” fermo restando il principio che “dies a quo non computatur” si intendono 3 giorni feriali antecedenti all’avvio del corso, che consentono, quindi, ai predetti Uffici di svolgere la necessaria attività di controllo.
Eventuali variazioni devono essere comunicate al competente Ufficio Motorizzazione Civile, entro le ore 13 del giorno lavorativo precedente, anche a mezzo fax o con posta elettronica. A tal fine farà fede la ricevuta di trasmissione o di avvenuta notifica.
La sostituzione di un docente con altro avente idonea qualifica per l’espletamento della lezione, purché presente nell’elenco dei docenti trasmesso, non comporta alcun obbligo di comunicazione.
Il responsabile del corso, cui fanno capo tutti gli oneri concernenti le comunicazioni con le Direzioni Generali Territoriali o con gli Uffici Motorizzazione Civile, nonché le attività di verifica sul regolare svolgimento dei corsi, può coincidere con il legale rappresentante del soggetto erogatore del corso, ovvero può essere individuato in un soggetto da questi delegato. Ai fini della rilevazione delle presenze alle lezioni, il responsabile del corso può delegare, il docente che, di volta in volta, è incaricato dello svolgimento della lezione.
Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere durata superiore a 3 ore giornaliere. Le lezioni si svolgono in fascia oraria 8 – 23 dal lunedì al venerdì ed in fascia oraria 8 – 14 il sabato.
Sono consentite al massimo cinque ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore a cinque ripete l'intero corso. All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l’attestato di frequenza, conforme al modello previsto all’allegato 20 della presente circolare.
Non c'è limite massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, nel rispetto della proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.
4.2.3 FREQUENZA DEI CORSI
Il conducente può iscriversi ad un corso di recupero punti previo ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento per i trasporti o, in alternativa, esibendo la comunicazione di decurtazione punti o la stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida, acquisito attraverso l'accesso al sito "il portale dell'automobilista" oppure sulla maschera VECA,
Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso. La comunicazione o, se del caso, la stampa sono ritirate al momento dell’iscrizione dal soggetto erogatore del corso.
Non è consentito frequentare contemporaneamente:
- un corso per il recupero dei punti sulla qualificazione CQC per una tipologia di trasporto ed uno per l’altra;
- un corso per il recupero dei punti sulla qualificazione CQC ed uno per il CAP di tipo KB;
- un corso per il recupero punti su uno dei titoli professionali suddetti e uno per la patente di guida.
Gli allievi dei corsi sono iscritti nel registro delle iscrizioni, conforme al modello di cui all’allegato 21 della presente circolare.
La presenza degli allievi alle lezioni è attestata dal registro di frequenza, conforme al modello di cui all’allegato 22 della presente circolare, sul quale sono inoltre annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed in uscita degli allievi.
L’assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici minuti dall’inizio della lezione e non si applica la disciplina delle pause.
I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente Ufficio Motorizzazione Civile e sono conservati per 5 anni.
4.2.4 PROGRAMMI DEI CORSI
A) I corsi per il recupero dei punti sulla qualificazione professionale di tipo CQC consentono di recuperare fino ad un massimo di 9 punti, hanno durata di 20 ore e si svolgono secondo il seguente programma , articolato in una parte comune ad entrambe le tipologie di trasporto, ed in una parte specialistica (cfr. art. 4, comma 1, DD 22 settembre 2010):
parte comune:
- segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante;
- norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente: insegnante;
- cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente: insegnante;
- stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (3 ore)
- docente: insegnante;
- nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora) - docente: insegnante;
- disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante;
- elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore) - docente: insegnante;
- tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (2 ora) - docente: insegnante;
parte specialistica per il trasporto di cose:
- responsabilità nel trasporto di cose (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale;
parte specialistica per il trasporto di persone:
- responsabilità nel trasporto di persone (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale.
È ammessa la compresenza in aula:
- di allievi che recuperano punti sulla qualificazione CQC ed allievi che recuperano punti sul CAP di tipo KB per le parti comuni di programma. In tale ipotesi dovranno essere presenti in aula e tenuti distinti i registri di ciascun corso, compilati secondo le istruzioni in precedenza impartite;
- a corso recupero punti iniziato, di allievi iscritti ad un diverso e successivo corso di recupero punti, solo per le parti comuni di programma e con esclusione degli argomenti le cui lezioni siano già state avviate.
5 ATTIVITÀ DI VERIFICA SUI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE, FORMAZIONE PERIODICA E RECUPERO PUNTI
Gli Uffici Motorizzazione Civile ai sensi dell’art. 15 D.M. 20 settembre 2013 effettuano le ispezioni necessarie al fine di assicurare la persistenza dei requisiti in capo ai soggetti che erogano i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per conducenti professionali, nonché al fine di verificare il regolare svolgimento dei corsi stessi.
Analoga attività di verifica è prescritta dall’art. 8 DD 22 settembre 2010 con riferimento alla regolarità dei corsi per il recupero punti sulla qualificazione CQC.
L’attività ispettiva è espletata presso le sedi, nelle ore e nei giorni comunicati nel calendario delle lezioni; qualora riguardi lezioni di guida o esercitazioni pratiche collettive “fuori sede”, si svolge nei luoghi e nelle ore specificatamente comunicate: è fatto onere agli ispettori di giungere su detti luoghi prima dell’inizio delle singole lezioni di guida, non essendo possibile chiedere che rientri un veicolo già impiegato in una lezione.
L’attività ispettiva in parola è svolta, su incarico del Direttore dell’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente, da funzionari appartenenti almeno all’area B, posizione economica B3, o da organi di polizia. L’intervento di tali organi può altresì essere richiesto quando, nel corso dell’ispezione, particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno e sempre nel caso in cui sia impedito l’accesso ai locali.
I funzionari incaricati, ai fini dell’espletamento delle attività ispettive, dovranno richiedere la presenza di una persona delegata dal responsabile del corso, cui notificare ogni eventuale comunicazione o contestazione, acquisendone la firma e consegnandogli, se possibile duplicarlo, copia del verbale.
In mancanza, di detta consegna (o nel caso di rifiuto a riceverlo) il verbale è trasmesso all’ente erogatore del corso a cura dell’Ufficio che ha proceduto all’ispezione.
I funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incaricati di svolgere i predetti accertamenti non hanno potere di svolgere perquisizioni nei locali o ispezioni personali.
Di tutta l'attività svolta è redatto verbale alla fine dell’ispezione con indicazione sommaria di eventuali contestazioni, nonché di eventuali controdeduzioni o rifiuti di collaborazione alla stessa attività ispettiva.
Nel caso in cui sia impedito l'accesso ai locali e non sia stato possibile l'intervento degli organi di polizia, copia del verbale è trasmesso, dal direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile competente, agli uffici della Procura della Repubblica per le eventuali valutazioni di competenza.
5.1 VERIFICA DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI
Per quel che concerne la verifica della persistenza dei requisiti utili per ottenere l'autorizzazione o il nulla osta necessario a svolgere i corsi di qualificazione iniziale e, conseguentemente, di formazione periodica, i funzionari dovranno verificare, preliminarmente, che locali e materiale didattico siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni esplicative di cui alla presente circolare.
Poiché i predetti requisiti sono presupposto necessario per l'espletamento dei corsi per il recupero dei punti sulla qualificazione CQC, l'attività di verifica in parola produrrà i suoi effetti su tutte le tipologie di corsi summenzionata.
5.2 VERIFICA DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI CORSI
Particolare attenzione deve essere posta nelle procedure di controllo di cui ai seguenti punti:
- il provvedimento di nulla osta o autorizzazione a svolgere i corsi in questione;
- la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di iscrizione;
- la presenza e la corretta tenuta del/i registro/i di frequenza, eventualmente integrato dal libretto delle attestazioni delle lezioni di guida e delle esercitazioni pratiche collettive fuori sede ovvero delle sole ricevute dello stesso libretto, laddove l’ispezione abbia ad oggetto lezioni di guida o esercitazioni cd. “fuori sede” (in particolare dovrà essere verificato, per ogni lezione, che siano state apposte le firme solo degli allievi effettivamente presenti e che non siano già state apposte firme in uscita, che sia stata trascritta l’assenza di un allievo trascorsi quindici minuti dall’inizio della lezione,ovvero dei blocchi di lezione, ove consentiti, e che la compilazione dei registri sia fatta con penna ad inchiostro indelebile);
- la coincidenza tra la lezione programmata nel calendario e la lezione svolta al momento della verifica;
- l’identificazione degli allievi;
- l’identificazione del docente (in particolare dovrà essere controllato che il nominativo del docente sia tra quelli ricompresi nel provvedimento di autorizzazione o di nulla osta);
- nel caso di ispezione su esercitazioni di guida svolte in area privata, l’identificazione del dipendente alla cui supervisione l’impresa di autotrasporto abbia rimesso l’esercitazione del proprio dipendente (in particolare dovrà essere verificato che sia tenuta a bordo ed esibita la delega all’esercizio di tale attività rilasciata dall’impresa)
Inoltre, nell’ambito di tali attività, gli Uffici Motorizzazione Civile possono effettuare anche ispezioni mirate alla verifica dell’effettiva presenza degli allievi alle lezioni, anche avvalendosi delle comunicazioni effettuate nei 5 minuti successivi a ciascuna rilevazione delle presenze.
Nel ribadire che è consentita la presenza in aula di allievi ripetenti, di tale circostanza deve essere data evidenza nel verbale.
Ogni eventuale irregolarità, se del caso comprovata da acquisizione di fotocopia, deve essere annotata nel verbale di ispezione; in particolare deve essere verbalizzato l’eventuale diniego di accesso alla documentazione inerente al corso o il rifiuto, da parte di chiunque, di fornire le proprie generalità.
5.3 ATTI SEGUENTI AL TERMINE DELL’ISPEZIONE
Al termine di ogni ispezione è consegnata copia del verbale a chi sia presente tra legale rappresentante del soggetto erogatore del corso ovvero responsabile del corso stesso, ottenendo firma di accettazione. L’eventuale rifiuto a ricevere copia del verbale è opportunamente annotata.
Le eventuali anomalie riscontrate durante le ispezioni sono comunicate alla Direzione Generale Territoriale competente, ovvero alla Direzione Generale per la Motorizzazione che adotteranno, ciascuno per le proprie competenze, i provvedimenti di cui all’articolo 15 del DM 20 settembre 2013.
Sono abrogate le seguenti circolari:
prot. 4649 del 27 febbraio 2013;
prot. 24968 del 10 ottobre 2013;
prot. 7787 del 3 aprile 2014;
prot. 12028 del 29 maggio 2014;
prot. 13388 del 17 giugno 2014;
prot. 18734 del 3 settembre 2014;
prot. 20368 del 22 settembre 2014;
prot. 412 del 9 gennaio 2015;
prot. 15909 del 13 luglio 2016;
prot. 5818 del 9 marzo 2017;
prot. 4779 del 5 marzo 2018;
prot. 14087 dell’11 giugno 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio Dondolini
NOTE:
(1) Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri, si è chiarito che la dizione “specialista” è spendibile esclusivamente da parte di chi abbia conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di questo titolo, e non alla dichiarazione di “esperto in” che deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della prima parte della disposizione in parola.
(2) Ovviamente il possesso di tali requisiti si dà per comprovato in favore dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica che lo abbia già dimostrato ai sensi del cd. Regolamento autoscuole.
(3) Poiché in relazione al programma pratico del corso di qualificazione iniziale non è previsto alcun esame, il documento comprovante l’idoneità alla qualificazione professionale di tipo CQC è rilasciato previa esibizione dell’attestato di frequenza del corso stesso.
(4) Come tali, non suscettibili dell’obbligo di preavviso di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 9 del DM 20 settembre 2013
(5) Pertanto, dal primo secondo del 16° minuto decorrente dall’inizio della lezione e fino allo scadere del 20° minuto
(6) Che pertanto deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione o, comunque, fatta pervenire prima dell’emissione del provvedimento.
(7) Vedi artt. 4 e 6 del DD 17 aprile 2013.
Allegato 1 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 2 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 3 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 4 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 5 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 6 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 7 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 8 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 9 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 10 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 11 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 12 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 13 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 14 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 15 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 16 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 17 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 18 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 19 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 20 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 21 della circolare n. 18559 del 07/06/2019
Allegato 22 della circolare n. 18559 del 07/06/2019