Min. Interno - Circ. 13/07/2021 n. 6887 - Disciplina sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/6887/21/111/2/2
Roma, 13 luglio 2021
OGGETTO: Disciplina sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Precisazioni.
Si fa seguito alla circolare prot n. 300/A/6220/20/111/2/2 del 4 settembre 2020 con la quale sono state illustrate le novità introdotte dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50, che ha apportato modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, relativo alla qualificazione iniziale e formazione periodica (di seguito definita per brevità solo CQC) dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri.
In questa prima fase di vigenza delle nuove disposizioni, introdotte dalla d.lgs. 50/2020, sono pervenuti a questa Direzione numerosi quesiti relativi a casistiche controverse.
Per aderire alle esigenze rappresentate, a vantaggio della uniformità nell'applicazione delle sanzioni e del coordinamento operativo dei servizi di polizia stradale, si rassegnano le seguenti considerazioni condivise con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, relative ad aspetti che, si ritiene, siano meritevoli di approfondimento, e che costituiscono integrazione alla circolare in premessa.
Un primo gruppo di quesiti riguarda l'applicazione della nuova normativa ai trasporti commerciali effettuati in conto proprio.
Con riferimento alla tematica in esame, in particolare, occorre chiarire la portata delle deroghe previste dall'art. 16, comma 1, lettere g) e h) e dall'art. 16, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286/2005, per le quali si rimanda all'allegata scheda (all. 1).
Un secondo ambito in cui sono state manifestate perplessità applicative riguarda la documentazione da esibire agli organi di polizia stradale durante i controlli stradali per comprovare che la guida non costituisca attività principale del conducente, per il quale si rimanda all'allegata scheda (all. 2).
Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.
IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto
Allegato 1
Deroghe previste dall'art. 16, comma 1, lettere g) e h), e dall'art. 16, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 286/2005
Art. 16, comma 1, lettera g) del d.lgs. 286/2005 [1]
Come indicato nella circolare del 4 settembre 2020, dopo le modifiche normative introdotte nel giugno 2020, per la deroga in parola non è più necessario che il trasporto venga eseguito per fini privati. Pertanto, ora è sufficiente che il trasporto sia eseguito per fini non commerciali, cioè senza remunerazione.
Tuttavia, rispetto alle indicazioni già fornite, occorre sottolineare che la deroga in parola non può essere applicata tout court al trasporto in conto proprio in quanto, per definizione, si tratta sempre di un trasporto commerciale per le finalità dell'impresa [2]. Ciò anche nell'ipotesi in cui la circolazione del veicolo non abbia in sé finalità di trasporto commerciale ma lo spostamento del veicolo stesso sia comunque funzionale all'attività dell'impresa [3]. Può rientrare nella deroga, invece, la guida di veicoli appartenenti o nella disponibilità di soggetti che non svolgono, neanche residualmente, attività commerciale, quindi, senza scopo di lucro [4], e che non preveda, comunque, la remunerazione diretta o indiretta dell'attività di trasporto effettuato.
Art. 16, comma 1, lettera h) del d.lgs. 286/2005
Per la deroga in parola, relativa al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente, occorre sottolineare che può trovare applicazione al trasporto in conto proprio soltanto con la contemporanea presenza di due specifiche condizioni:
- la guida dei veicoli non deve costituire l'attività principale del conducente [5];
- il materiale deve essere utilizzato dal conducente nell'esercizio della propria attività [6].
Tuttavia, con riferimento a quest'ultimo caso, occorre precisare che la deroga non può trovare applicazione in tutte le ipotesi di trasporto in conto proprio, ma soltanto nei casi in cui il materiale deve essere effettivamente utilizzato dal conducente nell'esercizio della sua attività [7]. Infatti, per quanto riguarda il trasporto di attrezzature eseguito con veicoli immatricolati per uso speciale, pur essendo veicoli che per caratteristiche non sono destinati al trasporto di merci o passeggeri, si ritiene che la deroga possa trovare applicazione in tutti i casi in cui il conducente utilizzi le speciali attrezzature di cui il mezzo è dotato, o nel caso in cui sul mezzo siano trasportati materiali o cose da impiegare per il ciclo operativo o uso delle attrezzature di cui il veicolo è dotato, sempreché, le stesse siano utilizzate dal conducente [8].
Art. 16, comma 2, lettera c) del d.lgs. 286/2005 [9]
In merito alla deroga in parola, si evidenzia che la stessa può trovare applicazione ai trasporti in conto proprio solo con la contemporanea presenza di tre specifiche condizioni:
- il conducente non deve avere la qualifica di conducente professionale [10];
- il trasporto non deve costituire la fonte principale di reddito del conducente [11];
- il trasporto non deve incidere sulla sicurezza stradale [12].
___
[1] Conducenti dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali.
[2] L'art. 4, paragrafo 1, lettera r) del Regolamento 561/2016 definisce il "trasporto non commerciale" come "qualsiasi trasporto su strada che non rientra nel trasporto per conto terzi o per conto proprio ... "
[3] A titolo esemplificativo, non può rientrare nella deroga in parola la circolazione di un mezzo speciale con lo scopo di impiegarlo per le specifiche attrezzature di cui è dotato se tale impiego è, comunque, per fini commerciali.
[4] Si pensi ad esempio alle associazioni o alle onlus che svolgono la loro attività senza scopo di lucro.
[5] Secondo la Direttiva (UE) 2018/645 (considerato n. 6) la guida non è ritenuta l'attività principale del conducente se occupa meno del 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo.
[6] A titolo esemplificativo può essere citato il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente che poi lo deve impiegare nella sua attività edilizia.
[7] A titolo esemplificativo, non può rientrare nella deroga il conducente che trasporta in conto proprio del materiale prodotto dalla sua impresa con il solo scopo di consegnarlo ad un cliente.
[8] La deroga non potrà essere applicata, ad esempio, nell'ipotesi in cui il conducente del mezzo speciale esegua la sola attività di guida senza essere impiegato nell'uso delle attrezzature di cui è dotato il veicolo o del materiale trasportato che sia funzionale al ciclo operativo o alla destinazione d' uso delle attrezzature stesse.
[9] Trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale.
[10] Non deve essere assunto come autista ma per svolgere mansioni diverse (ad esempio come magazziniere che occasionalmente trasporta materiali dell' impresa).
[11] Le condizioni riportate nei primi due punti sono quelle previste per definire il trasporto come occasionale.
[12] Il trasporto non deve essere eccezionale e deve essere svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
Allegato 2
Documentazione da esibire per comprovare che la guida non costituisce l'attività principale del conducente
Al fine di valutare l'operatività delle deroghe che fanno riferimento all'attività principale del conducente, è necessario verificare quanto incida temporalmente l'attività di guida rispetto all'orario di lavoro complessivamente prestato.
Le norme attualmente in vigore non prevedono nessun obbligo sulla documentazione da esibire agli organi di polizia stradale durante i controlli per comprovare che la guida non costituisca l'attività principale del conducente. Pertanto, qualsiasi documento può essere ritenuto valido.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità da parte degli operatori di polizia di eseguire un riscontro nella memoria di massa del tachigrafo, qualora il veicolo ne sia dotato, per verificare se l'attività di guida svolta dal conducente nel corso di un mese lavorativo sia superiore al 30% rispetto all'orario di lavoro complessivo che, ragionevolmente, lo stesso può aver effettuato nell'arco del mese che si sta controllando. Il mese da prendere in considerazione per la verifica è quello solare [1], pertanto, affinché la verifica sia efficace, occorre che il controllo sia fatto almeno a ridosso dell'inizio o della fine di un mese, in modo che possano essere verificati quanti più giorni possibili del mese in corso o di quello appena trascorso [2].
In ogni caso, l'organo di polizia stradale ha, comunque, la facoltà di richiedere all'impresa, ai sensi dell'art. 180, comma 8, del codice della strada, i dati dell'attività di guida svolta da un dipendente della stessa.
___
[1] Dal primo all'ultimo giorno di un mese, indipendentemente dal numero di giorni di cui è composto.
[2] A titolo esemplificativo, se il controllo viene eseguito in data 30 maggio 2021, e dai dati degli ultimi 28 giorni del tachigrafo emerge che il conducente, nel corso del mese di maggio 2021, ha svolto attività di guida complessivamente per 150 ore (considerando che l'attività di guida giornaliera dovrebbe essere di 9 ore), si potrà considerare che il conducente ha eseguito attività di guida per almeno 16 giorni, quindi superiore al 30% dell'attività di lavoro complessiva che il conducente avrà svolto nel corso del mese che si sta controllando.