M.I.T. - Circ. 20/12/2019 n. 39506 - Esercitazioni di guida di conducenti già muniti di patente e qualificazione CQC su veicoli adibiti al trasporto di cose

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. 39506/23.3.5

Roma, 20 dicembre 2019

Oggetto: Esercitazioni di guida di conducenti già muniti di patente e qualificazione CQC su veicoli adibiti al trasporto di cose.

 

Come noto, l'art. 82, comma 9, del codice della strada punisce il trasporto di passeggeri su veicoli adibiti al trasporto di cose. Tuttavia, si presenta spesso il caso di conducenti, già muniti di patente e di qualificazione CQC che, al fine di perfezionare la loro abilità di guida, svolgono esercitazioni, su strade ad uso pubblico, su autocarri, autotreni o autoarticolati, sotto la supervisione di un esperto.

Dette esercitazioni sono organizzate sia dalle imprese da cui dipendono gli autisti stessi, sia, in alcuni casi, da enti pubblici, quali il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori. Si pone, in tal caso, la necessità di chiarire se la presenza a bordo dei veicoli - ordinariamente adibiti al trasporto di cose – dell'esperto che supervisiona alle esercitazioni, violi la disposizione di cui al predetto art. 82, comma 9, c.d.s.

Al riguardo, occorre considerare che la fase di esercitazione finalizzata ad un più razionale sfruttamento del veicolo al fine, ad esempio di ridurne l'usura o di migliorare i consumi di carburante, non costituisca né attività di trasporto di passeggeri e non rientra nell'ambito di “utilizzazione economica” del veicolo stesso.

Tanto premesso, questa Direzione ritiene consentita la presenza sul veicolo del supervisore, a condizione che a bordo vi sia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che contenga i seguenti elementi:

a) data di stipula del contratto, o di firma di specifica convenzione, tra l'impresa proprietaria del veicolo e l'impresa da cui dipenda il supervisore;

b) date ed orari durante i quali il veicolo su cui è presente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è utilizzata per esercitazioni di specializzazione dei conducenti;

c) nominativi degli autisti che partecipano alla formazione, con espressa indicazione che gli stessi siano dipendenti dell'impresa proprietaria del veicolo;

d) nominativi dei supervisori che sovrintendono alla formazione.

A bordo del veicolo, deve altresì essere presente una scheda sulla quale è annotato, all'inizio ed al termine dell'esercitazione di ogni singolo conducente, il numero indicato sul contachilometri, al fine di giustificare l'utilizzo del veicolo senza che sia stato attivato il cronotachigrafo.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Sergio Dondolini

 

Tags: cqc

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