M.I.T. - Circ. 12/02/2019 n. 4382 - Decreto dirigenziale 26 marzo 2018 recante "Obblighi di comunicazione in materia di acquisto di autovetture di provenienza intracomunitaria"
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 4382
Roma, 12 febbraio 2019
Oggetto: Decreto dirigenziale 26 marzo 2018 recante "Obblighi di comunicazione in materia di acquisto di autovetture di provenienza intracomunitaria".
Si fa seguito alla circolare prot. n. 17984 del 24 luglio 2018, con la quale sono state individuate modalità semplificate volte a comprovare, ai sensi dell'art. 2, commi 1, let. c), e 2, let. c), del decreto in oggetto, l'avvenuta radiazione, nello Stato di provenienza, dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario e da immatricolare in Italia.
Al riguardo, si è avuto modo di registrare il permanere di difficoltà operative, peraltro acuite dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero e in disponibilità di cittadini residenti in Italia (art. 29-bis, decreto-legge n. 113/2018, convertito con legge n. 132/2018).
Ciò, in particolare, in ragione della circostanza che, in ambito UE, non tutte le legislazioni nazionali prevedono la preventiva radiazione dei veicoli da esportare e da reimmatricolare in altro Paese comunitario.
Si rende noto, pertanto, che è stato avviato l'iter per la modifica del decreto in oggetto, da adottare di concerto con l'Agenzia delle Entrate, finalizzata alla abolizione dell'obbligo di comprovare detta preventiva radiazione, atteso che si tratta di un elemento conoscitivo ininfluente ai fini dell'accertamento degli obblighi IVA e tenuto altresì conto delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE.
Conseguentemente si dispone che, nelle more della modifica del decreto dirigenziale 26 marzo 2018, l'assenza del dato e della relativa documentazione attestante l'avvenuta radiazione dai registri delle competenti Autorità estere non costituiscono ostativo né al censimento del veicolo né alla sua immatricolazione in Italia.
Tale disposizione deve ritenersi applicabile a tutti i procedimenti di nazionalizzazione, ivi compresi quelli derivanti dagli obblighi imposti dal citato art. 29-bis, decreto-legge n. 113/2018 nonché a tutti quelli al momento già pendenti.
Restano fermi, a carico degli Uffici, gli adempimenti previsti dal richiamato art. 5, comma 2, della direttiva 1999/37/CE (comunicazione all'Autorità estera dell'avvenuta immatricolazione in Italia e restituzione alla stessa, ove richiesta entro sei mesi, della carta di circolazione estera).
Si invitano i Dirigenti Generali Territoriali a vigilare sulla scrupolosa applicazione della presente circolare.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Sergio Dondolini