DPR 495/92 - Art. 221 - (Artt. 65 e 69 cds) Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 221 (Artt. 65 e 69 del c.d.s.) Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte
1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.
2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.
3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.
4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi.
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