DPR 495/92 - Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) - Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.) - Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

    1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

    a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

    b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

    c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

    d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; (350)

    e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

    f) telai con selle per il trasporto di coils;

    g) betoniere;

    h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

    i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

    l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

    m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; (351)

    n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli; (351)

    o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (352) .

    2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:

    a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;

    b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati (356);

    c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari (353) ;

    d) attrezzati con pompe (354) (357);

    e) attrezzati con scale (354) (357);

    f) attrezzati con gru (354) (357);

    g) attrezzati con saldatrici (354) (357);

    h) attrezzati con scavatrici (354) (357);

    i) attrezzati con perforatrici (354) (357);

    l) attrezzati con gruppi elettrogeni (354) (357);

    m) attrezzati con bobine avvolgicavi (354) (357);

    n) attrezzati per uso abitazione (354) (357);

    o) attrezzati per uso ufficio (354) (355) ;

    p) attrezzati per uso officina (354) (357);

    q) attrezzati per uso negozio (354) (357);

    r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento (354) ;

    s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (354) .

    3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa allalegge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.


    (350) Lettera , n. 454modificata dall'art. 121, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (351) Lettera aggiunta dall'art. 121, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (352) La preesistente lettera m) è diventata l'attuale lettera o) ed è stata sostituita dall'art. 121, comma 1, lett. a/C), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (353) A norma dell'art. 121, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, il segno di interpunzione "punto" è sostituito dal "punto e virgola".

    (354) Lettera aggiunta dall'art. 121, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (355) Con Decreto 24 marzo 1998 è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei rimorchi con pedane o cestello elevabile. Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli rimorchi per uso speciale ufficio, vedi il Decreto 10 dicembre 2002.

    (356) Vedi, anche, il D.M. 26 ottobre 1995.

    (357) Con Decreto 24 marzo 1998 è stata riconosciuta l'idoneità per uso speciale dei rimorchi con pedane o cestello elevabile.

    Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.56 cds

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