DPR 495/92 - Art. 014 (Art. 10 Cod. Str.) Domande di autorizzazione

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    14. (Art. 10 Cod. Str.) Domande di autorizzazione.

    1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.[1]

    2. I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità.

    3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:

    a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;

    b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;

    c) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.

    L'autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via telegrafica o telefax, all'ente rilasciante, gli estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Copia di tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini della validità. L'obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione del trasporto, si utilizzi l'unico veicolo trattore indicato nell'autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell'autorizzazione medesima, purché il complesso di veicoli così risultante rientri nelle combinazioni autorizzate.[2]

    4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

    5. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'ente concessionario, rispettivamente per la rete delle ferrovie dello Stato o per quella in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.[3]

    6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.[4]

    7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:[5]

    A) per le autorizzazioni di tipo periodico:

    a) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio;

    b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;

    c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

    d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;

    B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:

    a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;

    b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo [, attestato da documento probatorio]. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice;

    c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;

    d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.[6]

    8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C. Deve inoltre essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non disponga altrimenti, purché tale disposizione sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista. È ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione.[7]

    9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarà corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.

    10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, le domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche sopra elencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255.[8]

    11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria.

    12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.[9]

    13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subìto modifiche ed hanno mantenuto validità per la circolazione.[10]

     


    [1] Periodo aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    [2] Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    [3] Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    [4] Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    [5] Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 maggio 1997, n. 108).

    [6] Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 maggio 1997, n. 108).

    [7] Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 maggio 1997, n. 108).

    [8] Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 maggio 1997, n. 108).

    [9] Comma così modificato dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.). Il modello del documento tecnico con le relative istruzioni è stato approvato con D.M. 23 gennaio 1997 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28), modificato con D.Dirig. 6 maggio 1997 (Gazz. Uff. 12 maggio 1997, n. 108).

    [10] Comma aggiunto dall'art. 12, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

    Tags: reg cds - titolo 1, dpr 495/1992, art.10 cds

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