DPR 495/92 - Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.) - Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.) - Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale

    1. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

    a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

    b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

    c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

    d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;

    e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

    f) telai con selle per il trasporto di coils;

    g) betoniere;

    h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

    i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

    l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

    m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; (343)

    n) furgoni blindati per trasporto valori; (343)

    o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (344) .

    2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

    a) trattrici stradali;

    b) autospazzatrici;

    c) autospazzaneve;

    d) autopompe;

    e) autoinnaffiatrici;

    f) autoveicoli attrezzi;

    g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

    h) autoveicoli gru;

    i) autoveicoli per il soccorso stradale;

    j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

    k) autosgranatrici;

    l) autotrebbiatrici;

    m) autoambulanze;

    n) autofunebri;

    o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;

    p) autoveicoli per disinfezioni;

    q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

    r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;

    s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

    t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

    u) autocappella;

    v) auto attrezzate per irrorare i campi;

    w) autosaldatrici;

    x) auto con installazioni telegrafiche;

    y) autoscavatrici;

    z) autoperforatrici;

    aa) autosega;

    bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;

    cc) autopompe per calcestruzzo;

    dd) autoveicoli per uso abitazione (345) ;

    ee) autoveicoli per uso ufficio; (345) (347)

    ff) autoveicoli per uso officina; (345)

    gg) autoveicoli per uso negozio; (345)

    hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; (345)

    ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. (346) . (348) (349)

    3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.


    (343) Lettera aggiunta dall'art. 120, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (344) La preesistente lettera m) è diventata l'attuale lettera o) ed è stata sostituita dall'art. 120, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (345) Lettera aggiunta dall'art. 120, comma 1, lett. b/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (346) La preesistente lettera dd) è diventata l'attuale lettera ii) ed è stata sostituita dall'art. 120, comma 1, lett. b/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

    (347) Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale ufficio, vedi il Decreto 10 dicembre 2002.

    (348) Per la normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, vedi il Decreto 20 febbraio 2003.

    (349) Per la regolamentazione degli autoveicoli destinati al trasporto di plasma ed organi, vedi il Decreto 9 settembre 2008; per la regolamentazione dei veicoli delle autoscuole, vedi il Decreto 12 ottobre 2015.

    Tags: reg cds - titolo 3, dpr 495/1992, art.54 cds

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