DPR 495/92 - Art. 064 - (Art. 24 Cod. Str.) Concessione.

    D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada

    64. (Art. 24 Cod. Str.) Concessione.

    1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

    2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.

    3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.

    4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.

    5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.

    Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.24 cds

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