DPR 495/92 - Art. 063 - (Art. 24 Cod. Str.) Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria.
D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento al nuovo codice della strada
63. (Art. 24 Cod. Str.) Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria.
1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. [Essi sono preclusi agli utenti della strada].[1]
2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attività di esazione, di informazione, di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.[2]
[1] Periodo soppresso dall'art. 52, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
[2] Comma aggiunto dall'art. 52, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
Tags: reg cds - titolo 2, dpr 495/1992, art.24 cds