DPR 495/92 - Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.) - Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.) - Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'art. 45, comma 8, del codice, è revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all'art. 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.
2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'art. 77;
c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;
d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (329) (332).
[e) mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI - EN 29004 - ISO 9004, punto 11.4. (330) ]
3. Il rispetto del sistema di qualità di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validità dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attività dell'impresa. (331)
(329) Lettera così modificata dall'art. 114, comma 1, lett. a/A), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(330) Lettera soppressa dall'art. 114, comma 1, lett. a/B), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(331) Comma aggiunto dall'art. 114, comma 1, lett. b), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
(332) Il disciplinare di cui alla presente lettera è stato approvato con D.M. 30 dicembre 1997.
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