C.d.S. - Art. 045 - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

    Codice della strada

    Art. 45 - Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni [1] [2] [3] [4]

    1. Sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.[5]

    2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti vengono presi d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

    3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

    4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

    5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l'ente proprietario della strada provvede d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

    6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione,[6] ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione [7] da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.[8]

    7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00.

    8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell'autorizzazione.[9]

    9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 848,00 a euro 3.393,00. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    9-bis. È vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni.[10]

    9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 808,00 a euro 3.238,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.[11] [12]

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 192, 193, 194 e 195.

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 31.3.1998, n. 112; legge 7.12.1999, n. 472; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9.

    [3] Il Ministro dei lavori pubblici sull'argomento ha emanato i seguenti decreti: D.M. 31.3.1995, n. 1584 - Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali; D.M. 3.5.1996 - Conferma di validità del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti per segnaletica stradale; D.M. 30.12.1997 - Disciplinare inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale; D.M. 11.7.2000 - Integrazione e rettifica del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali.

    [4] Il Ministero dei lavori pubblici, sull'argomento ha emesso le seguenti circolari: circolare 30.11.1993 n. 2823 - direttiva circa l'applicazione dell'art. 45, comma 8, del nuovo Codice della strada e articoli 193, 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; circolare 9.6.1995 n. 2584 - Istruzioni circa l'applicazione dell'art. 45, comma 8, del nuovo Codice della strada e articoli 193, 194 e 195 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; circolare 16.5.1996 n. 2357 - Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale; circolare 27.12.1996 n. 5923 - Precisazioni ed integrazioni alla circolare 16.5.1996, n. 2357 "Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale"; circolare 9.6.1997 n. 3107 - Modifiche alla circolare n. 5923 del 27.12.96 recante precisazioni e integrazioni alla circolare n. 2357 del 16.5.96"; circolare 17.6.1998 n. 3652 - Circolare n. 2357 del 16.5.1996 e successivi aggiornamenti. Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello; circolare 11.3.1999 n. 1344 - Certificazione di conformità dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello. Proroga di termini.

    [5] L'art. 102, punto c), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112, ha soppresso l'autorizzazione alla fabbricazione dei segnali stradali.

    [6] In merito ai rilevatori automatici di violazioni vedi anche l'art. 192 del regolamento c.d.s., circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413-12 dell'8.2.2000 e l'art. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121 conv. nella legge 1.8.2002, n. 168 modificato nel comma 1 dall'art. 7, c. 9, del D.L. 27.6.2003 n. 151 conv., con mod., nella legge 1.8.2003 n. 214, che recita: "1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del D.Lgs. 30.4.1992, n.285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo DLG, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso DLG, e successive mod.. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato DLG, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

    2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

    3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

    4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.".

    [7] Parole così sostituite dall'art. 20 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360.

    [8] Con sentenza 18 giugno 2015, n. 113 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, c.d.s. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

    [9] Il comma deve ritenersi non più vigente a seguito della soppressione dell'istituto dell'autorizzazione alla fabbricazione della segnaletica stradale avvenuta ad opera dell'art. 102, punto c), del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112.

    [10] Comma aggiunto dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

    [11] Comma aggiunto dalla legge 7.12.1999, n. 472 in vigore dall'1.1.2000.

    [12] La circolare del Ministero dell'interno prot. n. M/2413/23 del 19.7.2000 prevede la facoltà del pagamento in misura ridotta per la fattispecie sanzionatoria prevista nel presente comma.

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