DPR 495/92 - Art. 257 Appendice XII

    D.P.R. 16/12/1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Appendici al Titolo III - Appendice XII

    Appendice XII - Art. 257 (Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi) (698)

    In vigore dal 20 febbraio 2013

    1. I criteri per la formazione dei dati sono:

    a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli, nonché quella posteriore dei loro rimorchi (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici, una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260; (700)

    [b) targa dei rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/d): riporta, nell'ordine, la scritta «Rimorchio», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici (701)]

    c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;

    d) targa delle macchine agricole semoventi (fig. III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

    e) targa delle macchine operatrici semoventi (fig. III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

    f) targa dei rimorchi agricoli (fig. III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta «Rim. Agr.», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;

    g) targa delle macchine operatrici trainate (fig. III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta «Macc. Op.», due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;

    h) targa ripetitrice per carrelli appendice (fig. III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R», e sei caratteri alfanumerici; (702)

    i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (fig. III.4/m): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «R» e cinque caratteri alfanumerici;

    [l) targa prova per autoveicoli e rimorchi (fig. III.4/n): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera «P», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e quattro caratteri numerici; (699)]

    [m) targa prova per ciclomotori e motoveicoli (fig. III.4/o): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P» e tre caratteri numerici; (699)]

    [n) targa prova per macchine agricole (fig.III.4/p): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P», tre caratteri numerici e la scritta «MA» con le lettere poste in successione verticale; (699)]

    [o) targa prova per macchine operatrici (fig. III.4/q): riporta nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la lettera «P», tre caratteri numerici e la scritta «MO» con le lettere poste in successione verticale; (699)]

    p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi (fig. III.4/r): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta «EE», tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; (703)

    [q) targa EE per rimorchi degli autoveicoli (fig. III.4/s): riporta, nell'ordine, la sigla dello Stato italiano, la scritta «Rimorchio», il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la scritta «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana e cinque caratteri numerici (704)]

    r) targa ripetitrice per carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (fig. III.4/t): riporta, nell'ordine, la scritta «EE», la lettera «R», cinque caratteri alfanumerici; (705)

    s) targa EE per motoveicoli (fig. III.4/u): riporta, nell'ordine, la sigla «EE», il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.

    2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T,V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/d che fanno parte integrante del presente regolamento).

    3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati che ne devono essere dotati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). (706)

    Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera «R» in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80x40 o 60x30 o 65x31 millimetri, rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli «Escursionisti Esteri», realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico.

    Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione.

    Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore.


    (698) Appendice modificata dall'art. 231, comma 1, lett. h), D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 4 settembre 1998, n. 355.

    (699) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

    (700) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

    (701) Lettera soppressa dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 2, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

    (702) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 3, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

    (703) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 4, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

    (704) Lettera soppressa dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 5, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

    (705) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 6, D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

    (706) Numero così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, a decorrere dal 20 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.art. 8, comma 1 del medesimo D.P.R. 198/2012.

    Tags: reg cds - app titolo 3, dpr 495/1992, art.100 cds

    Stampa Email

    Documenti correlati

    1. News
    2. Approfondimenti
    3. Normativa
    4. Giurisprudenza
    5. Prassi
    6. Quesiti
    7. Articoli